IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), in cui e'  previsto
che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,    il    prospetto     dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 4,  5
e 6  dello  stesso  art.  31,  la  cui  definizione  e  modalita'  di
trasmissione  sono  definite  con  decreto  del  predetto  Ministero,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art.  31  della
legge n. 183/2011,  che  prevede  che  la  mancata  trasmissione  del
prospetto dimostrativo degli  obiettivi  programmatici  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del
suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale  costituisce  inadempimento
al patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011,  in  cui  e'
previsto, ai fini della determinazione dello specifico  obiettivo  di
saldo finanziario, l'applicazione alla  media  della  spesa  corrente
registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi,
delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province
e comuni; 
  Visto il comma 3 dell'art. 31 della  legge  n.  183/2011  che,  nel
definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente  soggetto
al patto di stabilita' interno, fa riferimento al  saldo  finanziario
tra le entrate finali e le spese  finali,  calcolato  in  termini  di
competenza mista, costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto, rispettivamente,  delle  entrate  derivanti
dalle  riscossioni  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalle
concessioni di  crediti,  considerando  come  valori  di  riferimento
quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che, ai fini
del concorso al contenimento dei saldi di finanza  pubblica,  prevede
che  gli  enti  soggetti  al  patto  di  stabilita'  interno   devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo
finanziario in termini di competenza mista non  inferiore  al  valore
individuato ai sensi del richiamato comma 2 diminuito di  un  importo
pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art.  14
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010,  con
cui  e'  stata  operata,  per   l'anno   2011,   la   riduzione   dei
trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  13   marzo   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19  marzo  2012,  e  il
decreto del Ministro dell'interno 22  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali e' operata, a
decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni da  bilancio  dello
Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il comma 5 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011  che
dispone, per gli enti  che  risultano  collocati  nella  classe  piu'
virtuosa - in esito a quanto previsto  dall'art.  20,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  -  che   il   conseguimento
dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo  espresso  in
termini di competenza mista pari a zero, ovvero  pari  ad  un  valore
compatibile con  gli  spazi  finanziari  derivanti  dall'applicazione
della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo
comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che  per
le province ed i comuni diversi da quelli di cui al comma  5  prevede
l'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 2  del
medesimo  articolo  come  rideterminate  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  in
attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. Le percentuali di cui al periodo precedente non  possono  essere
superiori, per le province, a 16,9 per l'anno 2012 e a 20,1  per  gli
anni successivi e, per i comuni, a 16,0 per l'anno 2012 e a 15,8  per
gli anni successivi; 
  Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art.  30,  comma  2,  della
legge 12 novembre 2011,  n.  183,  che  dispone,  per  gli  enti  che
partecipano alla sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  la  riduzione,  per  un  importo
complessivo di 20  milioni  di  euro,  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno di cui all'art. 31 della legge 12  novembre  2011,
n. 183; 
  Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149, che prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposito  decreto,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, autorizza  la  riduzione  degli  obiettivi  annuali
degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto  e  che  l'importo  della  riduzione
complessiva  per  comuni  e  province  e'  commisurato  agli  effetti
finanziari determinati dall'applicazione della sanzione  operata,  in
caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,  a  valere
sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere  sui  trasferimenti
erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia; 
  Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n.  183
del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia
di regionalizzazione del patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010 che,  a
decorrere dall'anno 2011, prevede che le regioni, escluse la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a  rideterminare  il  proprio  obiettivo  programmatico  in
termini di cassa o di competenza; 
  Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010,
come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. d), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione  del
richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e
modalita' operative previo  confronto  in  sede  di  Consiglio  delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali; 
  Visto il comma 140, dell'art. 1,  della  legge  n.  220/2010,  come
sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n.  225
del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione  del  comma
138, gli enti locali dichiarano all'ANCI,  all'UPI  e  alle  regioni,
entro il 15 settembre di  ogni  anno,  l'entita'  dei  pagamenti  che
possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro
il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n.  220/2010,  il  quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono,  per  gli  enti  locali  del
proprio territorio, integrare le regole e  modificare  gli  obiettivi
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla  diversita'  delle
situazioni finanziarie  esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni
statali  in  materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e  l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi
da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni
sono attuate  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
unificata; 
  Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n.  220  del  2010,  che
prevede che, ai fini dell'applicazione del comma  141,  ogni  regione
definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale  del
patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle  autonomie  locali  e  comunica,
altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
a ciascun ente locale, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
  Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n.  183/2011  che
prevede, per gli enti locali istituiti a  decorrere  dall'anno  2009,
l'assoggettamento alle regole  del  patto  di  stabilita'  interno  a
partire dal terzo anno successivo a  quello  della  loro  istituzione
assumendo, quale base di calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le
risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima  e  che  gli
enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008, adottino, come base  di
calcolo su cui applicare le regole,  rispettivamente,  le  risultanze
medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009; 
  Visto il comma 24 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede
che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni,
sono soggetti alle regole del patto di stabilita'  interno  dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali e che
la mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo
le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma
19  del  richiamato  art.  31  determina  per   l'ente   inadempiente
l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31
della legge n.  183/2011,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 22 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti trasmettono al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti gli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per il triennio 2012-2014, ai sensi del comma 19 dell'art. 31
della legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti
nell'allegato A al presente decreto. 
  2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno nel sito  «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  -  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  ai  5.000
abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto  degli  obiettivi
nei modi e nei tempi precedentemente indicati  sono  considerati,  ai
sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31  della  legge
n. 183/2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 
  4.  Terminato  l'anno  di  riferimento  non  e'   piu'   consentito
trasmettere  il  prospetto   dell'obiettivo   o   variare   le   voci
determinanti  l'obiettivo  del  medesimo  anno.  Per   l'anno   2012,
pertanto, eventuali acquisizioni,  rettifiche  o  variazioni  possono
essere effettuate esclusivamente tramite il sistema  web  di  cui  al
comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
ragioneria   generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi normativi volti a  modificare  le  regole  sottostanti  il
calcolo  dell'obiettivo,  dandone   comunicazione   alla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 giugno 2012 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio