IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, in cui e' previsto, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni; Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti che risultano collocati nella classe piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che per le province ed i comuni diversi da quelli di cui al comma 5 prevede l'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 2 del medesimo articolo come rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori, per le province, a 16,9 per l'anno 2012 e a 20,1 per gli anni successivi e, per i comuni, a 16,0 per l'anno 2012 e a 15,8 per gli anni successivi; Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia; Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno; Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010 che, a decorrere dall'anno 2011, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza; Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata; Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183/2011 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009; Visto il comma 24 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali e che la mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 del richiamato art. 31 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 maggio 2012; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183/2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 4. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole sottostanti il calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2012 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio