IL DIRETTORE GENERALE 
             per la regolamentazione del settore postale 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,   come
modificato dal decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  58,  e  in
particolare: 
    l'art. 7, che impone al  fornitore  del  servizio  universale  di
istituire la separazione contabile per  ciascun  servizio  riservato,
per i servizi non riservati facenti parte del servizio  universale  e
per i servizi non facenti parte del servizio universale, 
    l'art. 10, che, nell'istituire il fondo  di  compensazione  degli
oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
misura massima del dieci  per  cento  e  demanda  a  un  decreto  del
Ministro  delle  comunicazioni,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  la  disciplina  delle  modalita'  di
funzionamento del predetto fondo; 
  Visto il contratto di programma 2009-2011 fra  questo  Ministero  e
Poste Italiane s.p.a. approvato con legge 12 novembre 2011, n,183; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio  2000,
n. 73, sul rilascio delle licenze individuali  nel  settore  postale,
modificato ed  integrato  dal  decreto  15  febbraio  2006,  n.  129,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
fondo di compensazione, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56; 
  Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato  decreto
17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale
e' chiamata a determinare annualmente la  misura  del  contributo  da
richiedere ai titolari di licenza individuale; 
  Visto  il  decreto  1°  luglio  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2011, con la
quale e' stata fissata la misura del contributo di cui  trattasi  per
l'anno 2010; 
  Vista la documentazione relativa all'esercizio 2011 trasmessa dalla
societa'  di  PricewaterouseCoopers   al   fornitore   del   servizio
universale, Poste Italiane s.p.a, con nota del 21 giugno 2012; 
  Considerato che i prospetti della separazione  contabile  approvati
dal Consiglio di Amministrazione della societa' Poste  Italiane  sono
stati certificati dalla societa' di revisione PricewaterouseCoopers; 
  Rilevato che l'onere del servizio  postale  universale  riguardante
l'esercizio 2011, ante compensazioni finanziarie dello Stato e'  pari
ad € 581.000.000,00 che le compensazioni finanziarie ammontano  ad  €
357.000.000,00 e che l'onere residuo non  coperto  da  rimborsi  e  a
carico di Poste Italiane e' di € 224.000.000,00; 
  Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati
dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2011; 
  Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2011 la misura
del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale; 
  Rilevata l'opportunita' di confermare  la  determinazione  adottata
per   l'anno   2010,   anche   in   considerazione   della   completa
liberalizzazione  del  mercato  postale,  fissata   dalla   direttiva
2008/6/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti   titolari   di   licenza
individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale
universale, relativamente all'attivita'  svolta  nell'anno  2011,  e'
determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli introiti  lordi
conseguiti nell'anno predetto.