IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nel mese di ottobre 2011 nei territori delle province di La Spezia  e
Massa Carrara; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3973 e n. 3974 del 5 novembre  2011,concernenti  i  primi  interventi
urgenti  conseguenti   alle   eccezionali   avversita'   atmosferiche
verificatesi, nel mese di ottobre 2011, nei territori delle  province
di La Spezia e Massa Carrara; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
novembre 2011, con il quale e'  stato  dichiarato,  tra  l'altro,  lo
stato  di  emergenza  in  relazione   alle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre  2011  nel  territorio
della regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985
del 2 dicembre 2011, concernente disposizioni urgenti  di  protezione
civile dirette a fronteggiare i danni  conseguenti  alle  eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all' 8 novembre  2011  nel
territorio della regione Liguria, nonche' lo stato  di  emergenza  in
relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche  verificatesi  nel
mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; 
  Vista  l'ordinanza  n.  4002  del  16  febbraio  2012,  concernente
disposizioni urgenti di protezione civile dirette  a  fronteggiare  i
danni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
aprile 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della  regione
Puglia; 
  Vista l'ordinanza n. 3988 del 22 dicembre 2011,  concernente  primi
interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni   conseguenti   alle   eccezionali   avversita'    atmosferiche
verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011  nel  territorio
della regione Puglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito  il
territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1°
marzo 2011; 
  Vista l'ordinanza n. 3984 del 25 novembre 2011,  concernente  primi
interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni conseguenti agli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno
colpito il territorio della regione Basilicata  nel  periodo  dal  18
febbraio al 1° marzo 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il
22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina; 
  Visto l'articolo 29, comma 15, del decreto legge 29 dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, il quale dispone, nei confronti dei soggetti interessati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara e  nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  provincia  di
Genova e di Livorno, nonche' nel territorio del comune  di  Ginosa  e
nel territorio della provincia di Matera, la  proroga  al  16  luglio
2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonche' dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali  ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1°
ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre  2011  al  30  giugno
2012; 
  Visto l'articolo 29, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, che rinvia  ad  una  apposita  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri   la   statuizione   dei    criteri    per
l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione  nei
limiti di spesa previsti dal medesimo comma 15; 
  Visto l'articolo 29, comma 15-bis, del citato-decreto legge n.  216
del 2011, il quale stabilisce, nel rispetto del limite  di  spesa  di
cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalita',  nei  confronti
dei soggetti interessati dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  il  giorno  22  novembre  2011  nel  territorio   della
provincia di Messina, la sospensione,  fino  al  16  luglio  2012,dei
termini degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre  2011
al 30 giugno 2012; 
  Viste le note del Commissario Delegato  della  regione  Toscana  n.
AOOGRT/140009/P.150 del 15  maggio  2012,  del  Commissario  Delegato
della regione Liguria n. 64  del  17  maggio  2012,  del  Commissario
Delegato della regione Puglia n. AOO_026  -  0004673  del  28  maggio
2012, del Commissario Delegato della regione Basilicata n. 88645/7101
del 18 maggio 2012, della Presidenza della regione Siciliana n. 34944
del 18 maggio 2012, con le quali sono stati inviati gli  elenchi  dei
soggetti che hanno subito il fermo della propria attivita'  economica
o sono  stati  oggetto  di  ordinanza  di  sgombero  da  parte  della
competente autorita' comunale o sono destinatari di provvedimenti  di
sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione, ovvero,  a  causa
della interruzione della viabilita', della sospensione  delle  utenze
di elettricita', acqua e gas,  per  un  periodo  di  almeno  quindici
giorni, non hanno potuto ottemperare regolarmente ai propri  obblighi
tributari e contributivi; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a
seguito delle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nel
mese di ottobre 2011 nel territorio delle province  di  La  Spezia  e
Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre  2011  nel  territorio
della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese  di  marzo
2011 nel territorio del comune di Ginosa, nei giorni dal 18  febbraio
al 1° marzo 2011 nel territorio  della  provincia  di  Matera  e  nel
giorno 22 novembre 2011 nel territorio della  provincia  di  Messina,
hanno subito il fermo della propria attivita' economica o sono  stati
oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente  autorita'
comunale ovvero sono destinatari di provvedimenti di  sgombero  o  di
evacuazione dalla propria abitazione, e' disposta la proroga,  al  16
luglio 2012, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che
scadono, rispettivamente, nei periodi dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno
2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, dal 1° marzo 2011 al  30
giugno 2012, dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre
2011 al 30 giugno 2012. La proroga non si applica agli adempimenti  e
versamenti da effettuare  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta.  Il
versamento delle somme oggetto di proroga e' effettuato  a  decorrere
dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili  di  pari
importo. Non sono comunque applicabili sanzioni ed interessi  per  la
mancata  effettuazione  da  parte  dei  sostituti   d'imposta   degli
adempimenti e dei versamenti i cui  termini  scadono  dalle  predette
date nelle quali si sono verificati gli  eventi  fino  alla  data  di
entrata in vigore della presente ordinanza, qualora gli stessi  siano
effettuati entro i termini e con le modalita' previste nel precedente
periodo. La proroga si applica limitatamente agli  adempimenti  e  ai
versamenti tributari relativi alle attivita' svolte. Non si fa  luogo
al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a
seguito delle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nel
mese di ottobre 2011 nel territorio delle province  di  La  Spezia  e
Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre  2011  nel  territorio
della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese  di  marzo
2011 nel territorio del comune di Ginosa, nei giorni dal 18  febbraio
al 1° marzo 2011 nel territorio  della  provincia  di  Matera  e  nel
giorno 22 novembre 2011 nel territorio della  provincia  di  Messina,
hanno subito il fermo della propria attivita' economica o sono  stati
oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente  autorita'
comunale ovvero sono destinatari di provvedimenti di  sgombero  o  di
evacuazione dalla propria abitazione, e' disposta la  proroga  al  16
luglio 2012,  dei  termini  relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie  professionali  che
scadono, rispettivamente nei periodi dal 1°ottobre 2011 al 30  giugno
2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, dal 1° marzo 2011 al  30
giugno 2012, dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre
2011 al 30 giugno 2012. Il versamento delle somme oggetto di  proroga
e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo  di
sei rate mensili di pari importo. Non si  fa  luogo  al  rimborso  di
quanto gia' versato.