IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012,  recante  «Regole
tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo  tributario,  della
Posta elettronica certificata (PEC),  per  le  comunicazioni  di  cui
all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 546», emanato in attuazione dell'art. 39,  comma  8,  lettera  a),
punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio  delle
comunicazioni attraverso la Posta elettronica certificata  (PEC),  in
uso dal  15  maggio  2012  presso  gli  uffici  di  segreteria  delle
commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia ed Umbria, individuate dal predetto decreto del
26 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze  del  26  aprile  2012,  concernenti   l'invio   delle
comunicazioni alle parti processuali mediante  la  Posta  elettronica
certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo
31  dicembre  1992,  n.  546,  si  applicano  anche  agli  uffici  di
segreteria  delle  commissioni  tributarie  regionali  e  provinciali
operanti nelle  seguenti  regioni:  Lombardia,  Sardegna,  Sicilia  e
Veneto.