IL CAPO DIPARTIMENTO 
                  delle politiche competitive della 
                qualita' agroalimentare e della pesca 
 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio  n.  834  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  relativo   alla   produzione
biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008  e
successive   modifiche   ed   integrazioni   recante   modalita'   di
applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n.  834/2007  relativo  alla
produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione del  Reg.  (CE)  del  Consiglio  n.
834/2007 per quanto riguarda il regime di  importazione  di  prodotti
biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il Reg. di Esecuzione (UE) della Commissione n. 508/2012  che
modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione
del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime
di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto  il  Decreto  legislativo  n.  214  del  19  agosto  2005  di
"Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" 
  Visto il Decreto  Ministeriale  n.  18354  del  27  novembre  2009,
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  "Disposizioni  per  l'attuazione  dei  Regolamenti  (CE)  n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici"; 
  Visto il Decreto Ministeriale n.  8515  del  28  maggio  2010,  che
modifica il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009  sulle
"Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n.  834/2007,  n.
889/2008,  n.  1235/2008  e  successive  modifiche   riguardanti   la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"; 
  Visto il Decreto Ministeriale n. 700  del  20  gennaio  2011  sulle
"Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata  per
l'invio  delle  richieste  di  autorizzazione   all'importazione   di
prodotti biologici da Paesi terzi"; 
  Visto il Decreto Ministeriale n. 14458 del 26 luglio  2011  recante
"Disposizioni in materia di infrazioni  e  irregolarita'  riscontrate
dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del  2008
notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS". 
  Visto il  Decreto  Ministeriale  n.  2049  del  1°  febbraio  2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  70
del  23  marzo  2012,  recante  "Disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento di esecuzione n.  426/11  e  la  gestione  informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai  sensi  dell'art.
28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91"; 
  Visto  il  Decreto  Ministeriale  n.  10071  del  3  maggio   2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  140
del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento  del
sistema di controllo come disciplinato agli articoli  27  e  seguenti
del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione"; 
  Visto il Decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  41  del  14
febbraio  2012,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto opportuno fornire indicazioni circa le  modalita'  con  le
quali sono effettuate le comunicazioni previste dall'art. 84 del Reg.
(CE) n. 889/2008; 
  Ritenuto opportuno fornire definizioni  uniformi  che  garantiscano
una gestione coerente delle informazioni; 
  Considerata la necessita' di  attivare  tempestivamente  misure  di
controllo rinforzato in caso di segnalazioni sulla non conformita' di
un prodotto importato alle disposizioni  europee  e  nazionali  sulla
produzione biologica; 
  Ritenuto opportuno che gli Organismi di  Controllo  comunichino  al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  anche  i
provvedimenti adottati nei confronti degli importatori a  seguito  di
riscontrate non conformita' per  una  efficace  gestione  dell'Elenco
nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi; 
  Ritenuto opportuno revocare le autorizzazioni rilasciate  ai  sensi
dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008 in funzione  dell'entrata  in
vigore del Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012; 
  Ritenuto  opportuno  applicare  le  disposizioni  in   materia   di
infrazioni ed irregolarita' riscontrate dagli Stati membri  ai  sensi
dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889/2008 notificate  tramite  il  sistema
informativo europeo OFIS; 
  Sentito  il  Comitato  Consultivo  per  l'Agricoltura  Biologica  e
Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e
nazionali in materia di importazioni, contiene  le  disposizioni  per
l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi  terzi
(Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato  da  ultimo
dal Reg. (UE) n. 508/2012); 
  2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi,  ai  sensi
del Reg. (CE) n. 834/2007 e  del  Reg.  (CE)  n.  1235/2008,  possono
essere  effettuate  esclusivamente  dagli  operatori  iscritti  nella
categoria  "Importatori"  dell'Elenco   nazionale   degli   operatori
biologici, di cui all'art. 7 del  Decreto  Ministeriale  1°  febbraio
2012 n. 2049; 
  3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del
Reg.  (CE)  n.  889/2008  informando,  almeno  sette  giorni   prima,
l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati  e  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) -
(Dipartimento   delle   politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare e della  pesca),  di  ogni  partita  che  deve  essere
immessa in libera pratica nell'Unione Europea; 
  4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono
trasmesse      tramite      posta      elettronica      all'indirizzo
saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto  "comunicazione
arrivo  merce:   ragione   sociale   dell'importatore",   utilizzando
esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto; 
  5. Fatte salve le  procedure  operative  di  ciascun  Organismo  di
Controllo, gli Organismi stessi verificano che le  comunicazioni,  di
cui al precedente  paragrafo  3  del  presente  articolo,  contengano
elementi  idonei  a  consentire   che   l'importazione   avvenga   in
conformita' alle disposizione del Reg. (CE) n. 1235/2008  accertando,
altresi', la completezza e la  correttezza  della  documentazione  in
possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarita'  del
certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al
fine di  verificarne  la  corrispondenza  con  le  partite  importate
nonche' la relativa tracciabilita'; 
  6. Gli Organismi  di  Controllo  elaborano,  con  riferimento  agli
importatori, una specifica valutazione del  rischio  di  inosservanza
delle norme di produzione biologica tenendo  conto  delle  quantita',
qualita' e del valore  dei  prodotti  importati,  dei  risultati  dei
precedenti controlli,  del  rischio  di  scambio  di  prodotti  e  di
qualsiasi informazione riferita al sospetto di  non  conformita'  del
prodotto biologico importato.