IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000,  che  istituisce
un quadro per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  ed  in
particolare l'art.  7,  comma  3,  che  dispone  di  provvedere  alla
necessaria  protezione  dei   corpi   idrici   utilizzati   a   scopo
idropotabile al fine di impedire il peggioramento della loro qualita'
per ridurre il livello di trattamento necessario alla  produzione  di
acqua potabile; 
  Visto il decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante:
«Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano», ed in particolare  l'art.  13,  il
quale prevede che la regione  o  provincia  autonoma  puo'  stabilire
deroghe ai  valori  di  parametri  fissati  entro  i  valori  massimi
ammissibili stabiliti  dal  Ministro  della  salute  con  decreto  da
adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare; 
  Tenuto conto che il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  ha
stabilito il valore massimo ammissibile  del  parametro  trialometani
pari  a  30  µg/1,  rispetto  al  valore  di   100   µg/1   contenuto
nell'Allegato I, parte B, della Direttiva 98/83/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»   e   successive   modificazioni,   ed,   in
particolare,  l'art.  82  che  disciplina  le  acque  utilizzate  per
l'estrazione di acqua potabile; 
  Vista la motiva richiesta, presentata dalla Regione Lazio, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  di
ulteriore proroga per l'anno 2012  della  deroga  al  valore  massimo
ammissibile per il parametro trialometani, al fine di dare attuazione
ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; 
  Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso  nella
seduta del 25 marzo 2009, in merito alla possibilita' di rinnovo  per
il triennio 2010-2012 dei valori massimi ammissibili per i  parametri
vanadio, clorito e trialometani; 
  Visti i valori massimi ammissibili per i trialometani,  fissati  in
deroga per  l'anno  2011  per  i  comuni  del  Lazio,  dal  Consiglio
Superiore di Sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011; 
  Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso  nella
seduta del 21 febbraio 2012, in merito  alla  documentazione  inviata
dalla Regione Lazio a corredo della predetta  motivata  richiesta  di
ulteriore periodo di deroga; 
  Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Lazio puo' concedere per i Comuni,  per  i  quali  e'
stata presentata opportuna documentazione, il  rinnovo  della  deroga
fino al 31 dicembre 2012 relativamente  al  parametro  «Trialometani»
entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 60 µg/1. 
  2. E' rimessa alle Autorita' regionali  il  compito  di  verificare
che, nel territorio  interessato  dal  provvedimento  di  deroga,  le
industrie  alimentari  attuino  i  necessari   provvedimenti,   anche
nell'ambito del piano di autocontrollo, affinche' l'acqua  introdotta
come componente nei prodotti finali non presenti  concentrazioni  dei
parametri  in  deroga  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 
  3. In attuazione dell'art. 82, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio  adotta  le  misure  necessarie
alla protezione del corpo idrico  utilizzato  per  la  produzione  di
acqua potabile al fine di ridurre al massimo il grado di  trattamento
dell'acqua emunta. 
  4. La Regione Lazio  trasmette  al  Ministero  della  salute  e  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
entro e non  oltre  un  mese  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il cronoprogramma delle misure intraprese o da intraprendere
per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3. 
  5. In attuazione dell'art. 13, comma 11, del decreto legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, la Regione Lazio deve provvedere  ad  informare
tempestivamente ed adeguatamente la popolazione dei Comuni di cui  al
comma 1, relativamente alle elevate concentrazioni dei valori di  cui
al comma 1 nell'acqua erogata quale che ne sia  l'utilizzo,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e
deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per  i  quali
potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate
viene data informazione tempestiva al Ministero della salute. 
  6. La Regione Lazio informa i Comuni di cui all'art. 1 che  dal  1°
gennaio  2013  un  eventuale  superamento  della  concentrazione   di
trialometani non puo'  essere  piu'  gestita  in  regime  di  deroga,
invitando i medesimi Comuni a vigilare,  per  quanto  di  competenza,
sulle azioni di rientro effettuate dall'Ente gestore.