IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  del  16  novembre
2011 di nomina del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre  2011,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente   del
Consiglio dei  Ministri  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e
sviluppo della societa' dell'informazione al Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca prof. Francesco Profumo; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante Codice  dell'amministrazione  digitale  e,  in
particolare, gli articoli 29, 31, 35 e 71; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
febbraio 2010 riguardante la «Fissazione del  termine  che  autorizza
l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi  automatici
di  firma  ai  requisiti  di  sicurezza»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
254 del 31 ottobre 2011, ed in particolare,  l'art.  1  del  predetto
decreto; 
  Considerato che, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  14  ottobre  2011,  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 31 ottobre 2011; 
  Ritenuto il termine del 1° novembre 2011 previsto dall'art.  1  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  14  ottobre
2011, non congruo in relazione alla complessita' della  procedura  di
accertamento di conformita' dei dispositivi automatici  di  firma  ai
requisiti di sicurezza; 
  Considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui al  citato
art. 1 potrebbe avere un significativo impatto sui servizi assicurati
dall'utilizzo dei dispositivi automatici di firma,  creando  notevoli
disservizi agli utenti che se ne  avvalgono,  ivi  comprese  numerose
amministrazioni ed enti pubblici; 
  Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare  il  termine  di  cui
all'art. 1 del predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 ottobre 2011, in  modo  da  consentire  ai  certificatori
l'impiego dei dispositivi per i quali,  alla  data  del  1°  novembre
2011, sia stata formalmente attivata la procedura di accertamento  di
conformita' presso  l'Organismo  di  certificazione  della  sicurezza
informatica (OCSI); 
  Considerato che, ai  sensi  della  «Procedura  di  accertamento  di
conformita' di un dispositivo per la creazione di firme  elettroniche
ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato III della  direttiva
1999/93/CE» di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 febbraio 2010 e pubblicata sul sito web dell'Organismo di
certificazione della sicurezza informatica  (OCSI),  il  processo  di
accertamento e' costituito da  un  processo  di  valutazione  che  si
conclude con un pronunciamento da  parte  dell'OCSI  sull'adeguatezza
del traguardo di sicurezza e da una successiva fase di certificazione
presso  il  medesimo  organismo  o  presso   analogo   organismo   di
certificazione che  aderisce  all'accordo  internazionale  denominato
Common Criteria  Recognition  Arrangement  (CCRA)  con  il  ruolo  di
Certificate Authorizing Scheme, che  si  conclude  con  un  attestato
finale di conformita'; 
  Considerata pertanto, l'esigenza, sempre in relazione alle  ragioni
sopra evidenziate, di stabilire in via definitiva le condizioni volte
all'attestazione della rispondenza dei dispositivi per  l'apposizione
di firma  elettronica  con  procedure  automatiche  gia'  in  uso  ai
requisiti di sicurezza previsti dalla  vigente  normativa  nonche'  i
termini  di  validita'  dell'efficacia  delle   autodichiarazioni   e
autocertificazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 febbraio 2010; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
acquisito con nota n. 15776 del 25 giugno 2012, e il  Ministro  dello
sviluppo economico, acquisito con nota n. 9440 del 4 maggio 2012; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 147 del 26 giugno 2012,
recante «Misure urgenti per la  crescita»  ed,  in  particolare,  gli
articoli 19, 20, 21 e 22 con i  quali  e'  «istituita  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  che,  tra  le  altre,  svolge  le   funzioni   di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate  a  DigitPA  dalla
normativa  vigente  e,  in  particolare,  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4»,  e  che  «dall'entrata  in  vigore  del  decreto
DigitPA  e  l'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione sono soppressi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
certificatori di firma elettronica di cui  all'art.  29  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  possono  attestare,   mediante
autocertificazione, non oltre il termine di ventuno mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, la rispondenza  dei  dispositivi  per
l'apposizione di firme  elettroniche  con  procedure  automatiche  ai
requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, a condizione
che per gli stessi dispositivi: 
  a) alla data del 1° novembre 2011 sia stata formalmente attivata la
procedura  di  accertamento  di  conformita'  presso  l'Organismo  di
certificazione della sicurezza informatica (OCSI); 
  b) entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   si   ottenga   il    pronunciamento    positivo
sull'adeguatezza del traguardo di sicurezza da  parte  dell'Organismo
di certificazione della  sicurezza  informatica  (OCSI)  ed  entro  i
successivi quindici giorni sia avviato un processo di  certificazione
debitamente comprovato presso  l'Organismo  di  certificazione  della
sicurezza informatica (OCSI) o analogo  organismo  di  certificazione
che aderisce all'accordo internazionale  denominato  Common  Criteria
Recognition  Arrangement  (CCRA)  con   il   ruolo   di   Certificate
Authorizing Scheme. 
  2. Le autocertificazioni e le autodichiarazioni, gia' rese ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10  febbraio
2010, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti, anche
dopo il 1° novembre 2011 e non oltre il termine di ventuno mesi dalla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alle  medesime
condizioni previste dal comma 1.