IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 1-quinquies, con il quale si istituisce un fondo  con
una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, finalizzato all'efficientamento del  parco  dei  generatori  di
energia elettrica prodotta nei rifugi di  montagna  rientranti  nelle
categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata
al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994,  e  generata  da
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni,  piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi  elettrogeni
funzionanti  a  gas  metano  biologico,  con  potenza  elettrica  non
superiore a 30 kW; 
  Visto che il medesimo art. 4, comma 1-quinquies,  prevede  che  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione  mediante  contributo
delle risorse del fondo, definendo un  tetto  di  spesa  massima  per
ciascun rifugio; 
  Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011  che  definisce
gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario  e  giuridico,  necessari  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva  di  energia
da fonti rinnovabili sul  consumo  finale  lordo  di  energia  e,  in
particolare, nei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15  dicembre  2006  della
Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88
del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  e  le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  seduta  del  22
febbraio 2012; 
  Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilita'  2011)
che all'art. 1, comma 13, prevede che nel caso in  cui,  in  sede  di
attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto  di
verificarsi  scostamenti  rispetto  alla  previsione   dei   proventi
stimati, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  con
proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza  dello
scostamento finanziario  riscontrato,  delle  dotazioni  finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero; 
  Visto l'art. 40 comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111,  che
prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, dall'art. 1, comma  13,  terzo  periodo,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita'
ivi previste; 
  Visto l'allegato «Bando finalizzato all'efficientamento  del  parco
dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi  di  montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo  IV  della  regola
tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.» 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' approvato il «Bando finalizzato all'efficientamento del parco
dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi  di  montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo  IV  della  regola
tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994»
che definisce i requisiti degli interventi, i termini e le  modalita'
per la presentazione  e  istruttoria  delle  domande  di  accesso  al
contributo, per la formazione della graduatoria  e  per  l'erogazione
(all. 1). 
  2. E' approvata la modulistica allegata al bando: 
    Allegato 2 «Modulo di domanda»; 
    Allegato 3 «Schema di consenso da parte  del  proprietario  della
struttura all'esecuzione delle opere»; 
    Allegato  4  «Griglia  dei  punteggi  relativi  al   sistema   di
generazione di  energia  elettrica  con  un  piu'  alto  standard  di
ecocompatibilita'»; 
    Allegato 5 «Modulo richiesta di erogazione». 
  3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di  cui
al presente decreto, allocate sul capitolo 7334 -  Fondo  finalizzato
all'efficientamento del parco dei  generatori  di  energia  elettrica
prodotta nei rifugi di montagna  -  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, sono pari a euro 1.000.000,00 per
l'anno 2010. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 2 agosto 2012 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Grilli 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Clini 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 283