IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI  E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni,  che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le  competenze
loro attribuite, le  direttive  comunitarie  concernenti  le  materie
disciplinate dallo stesso codice; 
  Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art.  114  del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro
dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  a
decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  in  materia
di norme costruttive e funzionali, nonche' in  materia  di  emissioni
inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007», che ha istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di  attuazione  della  direttiva
97/68/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  concernente  i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi  e
panicolato inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna
destinati  all'installazione  su  macchine  mobili  non  stradali,  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/88/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica  la  direttiva  97/68/CE
per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul  mercato
in regime  di  flessibilita',  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. L 305 del 23 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che  attribuisce  al  predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro; 
 
                     Adotta il seguente decreto: 
 
       Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  20
dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 4, il comma 6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  I
motori ad accensione spontanea, non  destinati  alla  propulsione  di
automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna,  possono
essere immessi sul mercato in  regime  di  flessibilita'  secondo  la
procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei commi
da 1 a 5.»; 
    b) all'art. 10: 
      1) al comma 1-bis, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1-bis, sono  aggiunti  i  seguenti:«1-ter.  In
deroga all'art. 9, commi 3-octies, 3-decies e  4-bis,  e'  consentita
l'immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici e  le
locomotive,  esclusivamente  nei  casi  in  cui  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  autorita'  nazionale  che  rilascia
l'omologazione, accetti che l'uso di un motore  di  sostituzione  che
risponde  ai  requisiti  della  fase  piu'   recente   di   emissioni
applicabile  nell'automotrice  ferroviaria  o  nella  locomotiva   in
questione comportera' significative difficolta' tecniche : 
        a) motori di sostituzione conformi ai limiti della  fase  III
A, qualora  siano  destinati  a  sostituire  motori  per  automotrici
ferroviarie e locomotive che: 
          non sono conformi alle prescrizioni della  fase  III  A,  o
sono conformi alle  prescrizioni  della  fase  III  A,  ma  non  alle
prescrizioni della fase III B; 
        b) motori di sostituzione che non  sono  conformi  ai  limiti
della fase III A, qualora siano destinati  a  sostituire  motori  per
automotrici ferroviarie  senza  controllo  di  guida  e  incapaci  di
movimento  autonomo,  purche'  tali  motori  di  sostituzione   siano
conformi a prescrizioni non inferiori  alle  prescrizioni  rispettate
dai motori installati sulle automotrici ferroviarie  esistenti  dello
stesso tipo. 
        1-quater.  Una  marcatura  con   la   menzione   «Motore   di
sostituzione» e recante l'unico riferimento alla deroga associata  e'
apposta sui motori contemplati dal comma 1-bis o 1-ter. 
    c) il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  E'  consentita
l'immissione sul mercato dei motori definiti nella sezione 1, lettera
A, punti i), ii) e v), dell'allegato I, in regime  di  flessibilita',
conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII.»; 
    d) l'allegato XIII e' modificato conformemente  all'allegato  del
presente decreto.