IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96 «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», come corretto
ed  integrato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2006,   n.   151
«Disposizioni correttive ed integrative  del  decreto  legislativo  9
maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte  aeronautica  del
codice della navigazione», ed in particolare gli articoli  697,  704,
705, 706, 748, 793, 794, 795; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento  militare»,  e,  in  particolare,  l'art.  231
«Priorita' di traffico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, recante l'«Uso dello spazio aereo civile,  in  attuazione  della
delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242». 
  Visto il decreto legislativo 25  luglio  1997  n.  250  concernente
l'«Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa  del  20  aprile  2006,
relativo   al   rilascio   dell'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'attivita' di volo militare  sugli  aeroporti  militari  e  sulle
installazioni militari adibite al decollo e atterraggio di aeromobili
militari; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa  del  25  gennaio  2008,
concernente la classificazione degli aeroporti militari; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa  del  14  aprile  2008,
concernente le autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale  da
parte di aeromobili stranieri militari, di dogana e  di  polizia,  ai
sensi dell'art. 794, comma 2, del codice della navigazione; 
  Considerato che l'aeroporto militare di Sigonella -  sede  del  41°
stormo AS - e' classificato, ai sensi del citato decreto del Ministro
della Difesa del 25 gennaio 2008, come aeroporto  militare  destinato
al ruolo di Main Operating Base (MOB),  ad  uso  pieno  ed  esclusivo
militare   su   cui   sono   svolte   le    attivita'    fondamentali
dell'Aeronautica militare che non possono  essere  rilocate  pena  il
decadimento della funzione assolta; 
  Tenuto conto altresi', che rientra nelle prerogative  del  Ministro
della difesa, ai sensi dell'art. 4 del citato  decreto  del  Ministro
della difesa del 25 gennaio  2008,  adottare  modifiche  al  medesimo
decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa; 
  Tenuto conto che l'aeroporto militare di Sigonella  e'  oggetto  di
accordi tra il Ministero della difesa  Italiana  e  gli  Stati  Uniti
d'America, anche in ottemperanza della convenzione di Londra  del  19
giugno 1951 (c.d. NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti  al  trattato
Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze  armate,  ratificata  e
resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.   697   del   codice   della
navigazione, sono aperti  al  traffico  aereo  civile  gli  aeroporti
militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro della difesa; 
  Considerato che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  (ENAC)  ha
rappresentato  la  necessita'  di  garantire,  senza   soluzione   di
continuita', il traffico aereo civile da e per la  Sicilia  orientale
anche nel periodo di temporanea chiusura dal 5  novembre  2012  al  5
dicembre 2012 dell'aeroporto  militare  di  Fontanarossa  per  lavori
improcrastinabili di completo rifacimento della pista di volo; 
  Tenuto conto che l'ENAC ha richiesto al Ministero  della  difesa  -
Aeronautica militare la possibilita' di  utilizzare  temporaneamente,
in via eccezionale, l'aeroporto militare di Sigonella per il  periodo
presumibile dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012; 
  Considerato che l'ENAC ha valutato,  ai  sensi  dell'art.  697  del
codice della navigazione,  l'idoneita'  delle  infrastrutture  e  dei
servizi di supporto presenti  nell'aeroporto  militare  di  Sigonella
alla  operativita'  temporanea  del  traffico  aereo  civile,  e   ha
definito,  altresi',  le  restrizioni  e  le   limitazioni   tecniche
correlate; 
  Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 13 settembre 2007, e' stata affidata in concessione alla societa'
SAC S.p.A., ai sensi dell'art. 704 del codice della  navigazione,  la
gestione totale  dell'aeroporto  militare  di  Catania  ed  e'  stata
approvata la relativa convenzione,  sottoscritta  dall'ENAC  e  dalla
societa' di gestione in data 22 maggio 2007. 
  Considerata la necessita' di contemperare le esigenze operative  ed
internazionali militari con quelle commerciali,  garantendo  comunque
la  priorita'  alle  prime  e  fermo  restando  il   rispetto   delle
indicazioni tecniche impartite da ENAC agli operatori civili  per  lo
svolgimento delle operazioni  del  traffico  aereo  civile  in  piena
sicurezza; 
  Tenuto conto che il  Ministero  della  difesa,  ed  in  particolare
l'Aeronautica militare, collabora fattivamente con l'ENAC, sostenendo
la rete degli aeroporti civili, anche con  attivita'  non  rientranti
nei propri compiti istituzionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A parziale deroga del decreto ministeriale della difesa  del  25
gennaio 2008 citato in premessa, l'aeroporto militare di Sigonella e'
aperto, in via eccezionale, anche al traffico aereo  civile,  per  il
periodo presunto dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012.