IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada, ed, in particolare, l'art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare, con proprio provvedimento, le prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate a traino, e le macchine operatrici trainate, devono rispondere per essere equipaggiate con idonei organi di traino; Visto il medesimo art. 300 citato, il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il medesimo decreto, provvede a dettare le modalita' di accertamento della massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi abilitate al traino; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Decreta: Art. 1 Definizioni Per «rapporto di traino» delle macchine operatrici, si intende «il rapporto tra la massa massima a pieno carico della macchina operatrice trainata e la massa a vuoto della macchina operatrice semovente», in cui la massa a vuoto del veicolo traente e' comprensiva di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura di lavoro riconosciuta e conducente.