IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di  esecuzione
e di attuazione del nuovo codice delle strada,  ed,  in  particolare,
l'art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti  provvede  a  dettare,  con   proprio   provvedimento,   le
prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora  abilitate
a traino, e le macchine operatrici trainate,  devono  rispondere  per
essere equipaggiate con idonei organi di traino; 
  Visto il medesimo art. 300  citato,  il  quale  stabilisce  che  il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il  medesimo
decreto, provvede a dettare le modalita' di accertamento della  massa
rimorchiabile  delle  macchine  operatrici  semoventi  abilitate   al
traino; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Per «rapporto di traino» delle macchine operatrici, si intende  «il
rapporto  tra  la  massa  massima  a  pieno  carico  della   macchina
operatrice trainata e la massa  a  vuoto  della  macchina  operatrice
semovente»,  in  cui  la  massa  a  vuoto  del  veicolo  traente   e'
comprensiva di liquido di raffreddamento,  lubrificanti,  carburante,
attrezzatura di lavoro riconosciuta e conducente.