IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  41  del  14
febbraio 2012 «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art.  67  del decreto-legge
24  gennaio  2012,  n.  1,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita'  per  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare  con  le
associazioni nazionali di categoria ovvero con consorzi dalle  stesse
istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra
quelle indicate nel medesimo art. 5; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
e integrazioni ed in  particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012, n. 34255, registrato alla Corte
dei conti in data 10 settembre 2012, registro n. 8, foglio n. 296 con
il quale  e'  stato  assegnato  l'importo  di  euro  5.800.000,00  al
capitolo  di  spesa  7044/1  istituito  nell'ambito  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, per il finanziamento delle convenzioni di cui all'art.  5,
comma 1  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  come
modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; 
  Visto il decreto del Ministro 19 settembre 2012 con il  quale  sono
state individuate le attivita' prioritarie cui destinare  le  risorse
attualmente  disponibili  in  bilancio  per  il  finanziamento  delle
convenzioni  di  cui  trattasi  al  fine  del  raggiungimento   degli
obiettivi di sviluppo della filiera della pesca; 
  Visto   in   particolare   l'art.   2    del    sopracitato decreto
ministeriale 19 settembre  2012  che  dispone  che  con  decreto  del
Direttore Generale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura  siano
stabilite le misure di attuazione per la migliore realizzazione degli
obiettivi di sviluppo della filiera pesca, provvedendo altresi'  alla
ripartizione  dello  stanziamento  complessivo   fra   le   attivita'
prioritarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto; 
  Ritenuto necessario dare esecuzione al citato decreto  ministeriale
19 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del  19  settembre
2012 citato in premessa il presente decreto individua  le  iniziative
da attuare per la realizzazione delle attivita' prioritarie  definite
dall'art. 1  del  medesimo  decreto  ministeriale  per  le  finalita'
previste dall'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 226, come  modificato  dall'art.  67  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo  2012,
n. 27. 
  2.  Con  il  presente  decreto  vengono  altresi'  determinate   le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti  afferenti   le   singole
iniziative ed i relativi criteri di valutazione  nonche'  il  riparto
dello stanziamento complessivo tra le suddette attivita' prioritarie. 
  3. Ai fini del presente  decreto  per  «attivita'  prioritarie»  si
intendono le attivita' definite dall'art. 1 del decreto  ministeriale
del 19 settembre 2012 per le finalita' previste dall'art. 5  comma  1
del decreto legislativo 18  maggio  2001,  n.  226,  come  modificato
dall'art. 67  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»; per «iniziative» si intendono  i
singoli  interventi  individuati  dai  successi   articoli   per   la
realizzazione delle attivita' prioritarie. 
  4.  Tutte  le  «iniziative»  individuate   dal   presente   decreto
concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia  nella
realizzazione di ogni singola attivita' prioritaria e sono, pertanto,
di pari valore nell'ambito delle risorse disponibili.