La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e  di
promozione del proprio patrimonio  culturale,  storico,  artistico  e
musicale, sostiene e valorizza  i  festival  musicali  ed  operistici
italiani di assoluto prestigio internazionale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il  valore
          e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.