IL MINISTRO PER LA SANITA' Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanita'; Visti gli articoli 5 lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modifiche riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Considerata l'opportunita' di modificare l'art. 17 del decreto ministeriale di cui sopra al fine di renderne piu' chiaro e specifico il testo; Sentito il consiglio superiore di sanita', in data 10 dicembre 1968; Decreta: L'art. 17 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, e' cosi' modificato: Le indicazioni di cui all'art. 7 del presente decreto, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966, non sono obbligatorie per i prodotti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Roma, addi' 12 febbraio 1969 Il Ministro: RIPAMONTI