IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Vista la legge 13 marzo 1958,  n.  296,  istitutiva  del  Ministero
della sanita'; 
  Visti gli articoli 5 lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n.
283, relativa alla  disciplina  igienica  della  produzione  e  della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; 
  Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo  1965  e  successive
modifiche riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; 
  Considerata l'opportunita' di  modificare  l'art.  17  del  decreto
ministeriale di cui sopra al fine di renderne piu' chiaro e specifico
il testo; 
  Sentito il consiglio superiore di  sanita',  in  data  10  dicembre
1968; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art.  17  del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  e'  cosi'
modificato: 
  Le indicazioni di cui all'art. 7 del presente  decreto,  modificato
dall'art. 1 del decreto  ministeriale  19  febbraio  1966,  non  sono
obbligatorie per i prodotti disciplinati dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. 
  Roma, addi' 12 febbraio 1969 
 
                                               Il Ministro: RIPAMONTI