IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 
  Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30  aprile  1962,
n. 283; 
  Visto il proprio decreto in  data  31  marzo  1965,  contenente  la
disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco  degli  additivi
chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari; 
  Visti i propri decreti, in data 19 febbraio 1966; 28  luglio  1967;
20 febbraio 1968; 14 giugno 1968; 12 febbraio 1969 e 10  luglio  1969
contenenti modifiche al decreto sopracitato; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  provvedere   ad   alcune   modifiche,
determinate dalla necessita' di aggiornamento dell'elenco allegato al
citato  decreto  ministeriale,  ai  sensi   dell'ultimo   comma   del
menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
  L'elenco allegato al decreto ministeriale 31  marzo  1965  indicato
nelle premesse, e' modificato come segue: 
 
                              Titolo I 
 
                            Conservativi 
 
  A) antimicrobici: 
  E 200 acido sorbico 
  E 201 sodio sorbato 
  E 202 potassio sorbato 
  E 203 calcio sorbato 
  La dizione: «frutta candita finita, alla dose massima di 200  mg/kg
(purche'  l'impiego  venga  effettuato  negli  sciroppi)»  e'   cosi'
modificata: «frutta candita finita, alla dose massima di  1000  mg/kg
(purche' l'impiego venga effettuato negli sciroppi di canditura  alla
dose massima di 2000 mg/kg)». 
  E 220 anidride solforosa 
  E 221 sodio solfito 
  E 222 sodio bisolfito 
  E 223 sodio metabisolfito 
  E 224 potassio metabisolfito 
  E 225 calcio metabisolfito 
  La dizione: «Vegetali per sott'aceti  o  sott'olii  e  preparazioni
fermentate di cavoli o di cetrioli,  50  mg/kg  (come  residuo)»,  e'
cosi' modificata: «vegetali per sott'aceti o sott'oli o al naturale o
in salamoia e preparazioni fermentate di  cavoli  e  di  cetrioli  50
mg/kg (come residuo)». 
  C) antiossidanti: 
  300 acido l-ascorbico 
  301 sodio l-ascorbato 
  La dizione: «vegetali per sott'aceti o sott'olii, 0,2%»,  e'  cosi'
modificata: «vegetali per sott'aceti e sott'olii o in salamoia, o  al
naturale 0,2%». 
 
                              Titolo II 
 
                      Gelificanti ed addensanti 
 
  E 330 pectina 
  1) tipo a medi metossili, destinata alla preparazione  di  fruttini
colati, puo' essere addizionata di  sodio  esametafosfato  alla  dose
massima del 5%, calcolato  sulla  pectina,  sempreche'  nel  prodotto
alimentare finito il quantitativo di sodio esametafosfato non  superi
lo 0,075%; 
  2)  tipo  a  bassi  metossili,  destinata  alla   preparazione   di
marmellate per pasticceria da  forno,  puo'  essere  addizionata  con
pirofosfato tetrasodico alla dose massima del  35%,  calcolato  sulla
pectina, sempreche' nel prodotto dolciario finito il quantitativo  di
pirofosfato tetrasodico non superi lo 0,1%. 
  I contenitori delle marmellate cosi' trattate, che dovranno  essere
poste in commercio in confezioni  non  inferiori  ad  1  kg,  debbono
riportare, ai sensi dell'art. 7, l'indicazione sia della pectina  che
del pirofosfato, nonche' la  dicitura  «da  impiegare  esclusivamente
nella pasticceria da forno». 
  Sodio esametafosfato 
  Caratteristiche chimico-fisiche e di purezza. 
  Sostanza molto solubile in acqua e nei solventi organici. 
  xxxxx inserire immagine a pag. 5424 xxxxx 
  326 - farina di semi di carrube 
  Farina di semi di guar. 
  L'impiego e' esteso alle salse alla dose massima dello 0,5%. 
  Roma, addi' 12 agosto 1969 
 
                                               Il Ministro: Ripamonti