IL MINISTRO PER LA SANITA' Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari; Visti i propri decreti, in data 19 febbraio 1966; 28 luglio 1967; 20 febbraio 1968; 14 giugno 1968; 12 febbraio 1969 e 10 luglio 1969 contenenti modifiche al decreto sopracitato; Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessita' di aggiornamento dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 indicato nelle premesse, e' modificato come segue: Titolo I Conservativi A) antimicrobici: E 200 acido sorbico E 201 sodio sorbato E 202 potassio sorbato E 203 calcio sorbato La dizione: «frutta candita finita, alla dose massima di 200 mg/kg (purche' l'impiego venga effettuato negli sciroppi)» e' cosi' modificata: «frutta candita finita, alla dose massima di 1000 mg/kg (purche' l'impiego venga effettuato negli sciroppi di canditura alla dose massima di 2000 mg/kg)». E 220 anidride solforosa E 221 sodio solfito E 222 sodio bisolfito E 223 sodio metabisolfito E 224 potassio metabisolfito E 225 calcio metabisolfito La dizione: «Vegetali per sott'aceti o sott'olii e preparazioni fermentate di cavoli o di cetrioli, 50 mg/kg (come residuo)», e' cosi' modificata: «vegetali per sott'aceti o sott'oli o al naturale o in salamoia e preparazioni fermentate di cavoli e di cetrioli 50 mg/kg (come residuo)». C) antiossidanti: 300 acido l-ascorbico 301 sodio l-ascorbato La dizione: «vegetali per sott'aceti o sott'olii, 0,2%», e' cosi' modificata: «vegetali per sott'aceti e sott'olii o in salamoia, o al naturale 0,2%». Titolo II Gelificanti ed addensanti E 330 pectina 1) tipo a medi metossili, destinata alla preparazione di fruttini colati, puo' essere addizionata di sodio esametafosfato alla dose massima del 5%, calcolato sulla pectina, sempreche' nel prodotto alimentare finito il quantitativo di sodio esametafosfato non superi lo 0,075%; 2) tipo a bassi metossili, destinata alla preparazione di marmellate per pasticceria da forno, puo' essere addizionata con pirofosfato tetrasodico alla dose massima del 35%, calcolato sulla pectina, sempreche' nel prodotto dolciario finito il quantitativo di pirofosfato tetrasodico non superi lo 0,1%. I contenitori delle marmellate cosi' trattate, che dovranno essere poste in commercio in confezioni non inferiori ad 1 kg, debbono riportare, ai sensi dell'art. 7, l'indicazione sia della pectina che del pirofosfato, nonche' la dicitura «da impiegare esclusivamente nella pasticceria da forno». Sodio esametafosfato Caratteristiche chimico-fisiche e di purezza. Sostanza molto solubile in acqua e nei solventi organici. xxxxx inserire immagine a pag. 5424 xxxxx 326 - farina di semi di carrube Farina di semi di guar. L'impiego e' esteso alle salse alla dose massima dello 0,5%. Roma, addi' 12 agosto 1969 Il Ministro: Ripamonti