IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI e IL MINISTRO PER IL TESORO Visto l'art. 17, lettera C, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale e' stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personale ed uffici, con il quale e' stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle regioni e' indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro; Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218; Considerato che ai sensi del medesimo art. 17 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali; Considerato che per il combinato disposto dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e' avvenuto alla data del 1° aprile 1972; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Il contingente del personale statale appartenente al ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici e di quello non di ruolo, compresi gli operai, del medesimo Ministero, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferito, con le modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218, alle regioni a statuto ordinario viene ripartito per qualifiche come segue: Parte di provvedimento in formato grafico