IL MINISTRO PER IL TESORO 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
              IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO 
 
                           E L'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze  a  favore
delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, lettera b),  della  legge  «1457»
sostituito dall'art. 10 della legge «357», nonche' l'art.  19-quater,
lettera b), sub art. 16 della predetta legge «357», i quali prevedono
la concessione a favore delle imprese  danneggiate  dalla  catastrofe
del Vajont e di quelle che si insediano  nelle  aree  dei  nuclei  di
industrializzazione, di finanziamenti ad un tasso  di  interesse  non
superiore al 3%, restando a carico dello Stato la differenza  tra  il
tasso base di interesse fissato nelle convenzioni stipulate  con  gli
istituti di credito e quello predetto; 
  Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede
che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia  di  credito
agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la misura dei tassi
agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti  previsti
dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari
settori economici e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  per  il
tesoro, di concerto  con  il  Ministro  competente  per  la  materia,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in modo che sia conservata rispetto  al  tasso  base  di  riferimento
deliberato  dal  predetto  Comitato  la  stessa   proporzione   prima
esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente  al  18
luglio 1974; 
  Visto il medesimo art. 1 della cennata legge «397» con il quale  si
fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse; 
  Considerato che con decreto interministeriale numero 625006/5-A del
14 settembre 1974, in corso di  registrazione  presso  la  Corte  dei
conti, il tasso base del 9%, vigente anteriormente al 18 luglio 1974,
e' stato elevato al 13% annuo; 
  Ritenuto, pertanto, che il tasso agevolato del  3%  previsto  dalla
legge n. 357 sopracitata deve essere elevato al  4,35%,  arrotondato,
per conservare la stessa proporzione esistente tra il tasso agevolato
e il tasso base anteriormente al 18 luglio 1974; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
risparmio, il quale nella  riunione  del  17  settembre  1974  si  e'
espresso  favorevolmente  in  ordine  alla  nuova  misura  del  tasso
agevolato appresso indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17  agosto
1974, n. 397, il tasso agevolato annuo di interesse da  applicarsi  a
carico dei  beneficiari  dei  finanziamenti  previsti  dall'art.  12,
lettera  b),  della  legge  4  novembre  1963,  n.  1457,  sostituito
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n.  357,  nonche'  dall'art.
19-quater, lettera b), sub art. 16 della predetta legge «357»,  viene
determinato nella misura del 4,35% in ragione di anno. 
  Detto tasso si applica,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dal
medesimo art. 1 della legge «397», ai finanziamenti per  i  quali  la
stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data
di entrata in vigore della stessa legge «397». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 18 settembre 1974 
 
                                            Il Ministro per il tesoro 
                                                     COLOMBO          
 
                   Il Ministro 
  per l'industria, il commercio e l'artigianato 
                    DE MITA 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1974 
  Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 228