IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: "Disposizioni per
la ricostruzione e la  rinascita  delle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici del dicembre 1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania  e
Ragusa" ed, in particolare,  l'articolo  6,  comma  2,  che  consente
l'adozione di ordinanze di protezione civile ai  sensi  dell'articolo
5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio  1996,  n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.
496, con cui, agli interventi di urgenza e per evitare situazioni  di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose  a  seguito  del  crollo
della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione  e
restauro della Basilica  stessa,  si  provvede  per  il  tramite  del
prefetto di Siracusa; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottate per la ricostruzione della Basilica di Noto  e,  da  ultimo,
l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 4011 del 22 marzo 2012, con cui, per continuare ad  assicurare  un
adeguato supporto tecnico ed artistico alle  attivita'  da  porre  in
essere dal  Commissario  delegato  -  Prefetto  di  Siracusa  per  il
completamento  delle  iniziative  finalizzate  alla  ricostruzione  e
restauro della Cattedrale di  S.  Nicolo'  di  Noto,  la  Commissione
istituita dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 e' stata  autorizzata
a proseguire nell'espletamento delle attivita' consultive, fino al 31
dicembre 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
restauro della citata Cattedrale; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la nota del 25 settembre 2012 del Segretariato  Generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Viste le note del 28 settembre e del 19 dicembre 2012 del  Prefetto
di Siracusa; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Prefetto  di  Siracusa  e'   individuato   quale   soggetto
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento, in regime
ordinario, delle attivita' di restauro della Basilica di San  Nicolo'
di Noto. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Prefetto di Siracusa, che opera
a titolo gratuito, potra' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, degli uffici tecnici della Regione  Siciliana  e
degli uffici della  Prefettura  nonche',  ai  fini  dell'attestazione
artistica delle opere in corso di esecuzione e di quelle da eseguire,
della Commissione consultiva  istituita  ai  sensi  dall'articolo  2,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3503 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che
opera a titolo gratuito. Ai' componenti della predetta Commissione e'
riconosciuto esclusivamente il rimborso degli oneri sostenuti per  le
spese di missione, a carico della contabilita'  speciale  di  cui  al
comma 3. 
  3. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Prefetto di Siracusa  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 1  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, e,  comunque,  per  dodici
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  con  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale della Prefettura di  Siracusa
n. 1200. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali  somme
residue presenti sulla predetta contabilita'  speciale  sono  versate
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sul  conto  corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile. 
  4.  Il  Prefetto  di  Siracusa,  a  seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  3,  provvede,  altresi',  ad
inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  una  relazione  conclusiva  inerente   alle
attivita' poste in essere. 
  5.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli