IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  31  luglio  2007  presentata  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio  (Bergamo),
via Zanica 19, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato MAIT  1707  contenente  la  sostanza  attiva
ciflutrin, sulla base del fascicolo  Bayteroid  50  g/l  EW  conforme
all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che  ne  ha
concesso specifico accesso; 
  Viste le convenzioni del 1 settembre e 23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute l'Universita' degli Studi di Milano -  MURCOR,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che il dossier di riferimento Bayteroid 50 g/l  EW  era
stato precedentemente valutato in apposita convenzione stipulata  con
l'Universita'  di  degli  Studi  di  Milano  -  MURCOR  al  fine   di
ri-registrare alcuni prodotti fitosanitari; 
  Viste le conclusioni relative alla  valutazione  del  sopra  citato
dossier di riferimento e applicabili  al  prodotto  fitosanitario  in
oggetto; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  secondo  le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11  aprile  2003  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
ciflutrin; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 22 giugno 2012 prot.  22604  con
le quali e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa Makhteshim Agan  Italia  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'Ufficio e con la quale ha  contestualmente  comunicato
di voler variare la denominazione del prodotto in BAYTEROID PPO; 
  Ritenuto di autorizzare  il  prodotto  BAYTEROID  PPO  fino  al  31
dicembre 2013  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva ciflutrin nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Makhteshim Agan Italia, con  sede  legale  in  Grassobbio
(Bergamo), via Zanica 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato BAYTEROID PPO con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2013, data di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza  attiva  ciflutrin  nell'Allegato  al  Regolamento   UE   n.
540/2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da  mL  10-50-100-250-500;
1L. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: 
  Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - Beer-Sheva (Israele), 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento dell' Impresa: 
  Kollant S.r.l. Vigonovo (VE); 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13914. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello