IL MINISTRO 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/20/UE della Commissione del 6 luglio  2012,
che ha iscritto il flufenoxuron come principio attivo nell'allegato I
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del flufenoxuron, per il tipo
di prodotto 8, "Preservanti del legno", e' il 1° febbraio 2014 e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
preservanti  del  legno,  aventi  come  unica  sostanza   attiva   il
flufenoxuron, per il tipo di prodotto 8, e' subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto  legislativo
25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/20/UE, e'
possibile  che  prodotti  contenenti  il  flufenoxuron   come   unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/20/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il flufenoxuron e'  il  31  gennaio
2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del legno  contenenti  il
flufenoxuron gia'  presenti  sul  mercato  come  prodotti  di  libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2014; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il flufenoxuron rientranti nella categoria  dei
preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nella  categoria  dei  "Preservanti  del  legno"   e   che
contengono come unica sostanza attiva  il  flufenoxuron  non  possono
essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2016 se non autorizzati
come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti il flufenoxuron  impiegati  come
preservanti del legno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/20/UE della Commissione del
6 luglio 2012, il flufenoxuron  e'  qualificato  sostanza  biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/20/UE ha iscritto la sostanza  flufenoxuron
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2014,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 8 "Preservanti del  legno",  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti il  principio  attivo  flufenoxuron  come  unica  sostanza
attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.