IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 174 che prevede che il  Ministero  della  salute,  a  seguito  dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/15/UE della Commissione dell'8 maggio 2012,
che  ha  iscritto  l'estratto  di  margosa  come   principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'estratto di margosa, per
il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti  destinati
al controllo degli altri artropodi», e'  il  1°  maggio  2014  e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, aventi come unica sostanza attiva l'estratto  di  margosa,
per  il  tipo  di   prodotto   18,   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/15/UE, e'
possibile che prodotti contenenti l'estratto di  margosa  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/15/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva l'estratto di margosa e' il 30 aprile 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  30  aprile  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi contenenti l'estratto di
margosa gia' presenti sul mercato come prodotti di libera  vendita  o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  174  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2014; 
  Considerato che dopo il 30 aprile  2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica  sostanza  attiva  l'estratto  di  margosa   rientranti   nella
categoria  degli  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria degli «Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi» e che  contengono  come
unica sostanza  attiva  l'estratto  di  margosa  non  possono  essere
immessi sul mercato dopo il 30 aprile 2016 se  non  autorizzati  come
prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti l'estratto di margosa  impiegati
come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al  controllo  degli
altri artropodi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della  direttiva  2012/15/UE  della  Commissione
dell'8 maggio 2012, l'estratto di  margosa  e'  qualificato  sostanza
biocida a seguito della  sua  iscrizione  nell'«Elenco  dei  principi
attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello  comunitario
per poterli includere tra i biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della
direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/15/UE ha iscritto la sostanza  estratto  di
margosa nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° maggio 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e  prodotti  destinati
al controllo degli altri  artropodi»,  di  cui  all'allegato  IV  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio
attivo estratto di margosa come unica sostanza attiva, e' subordinata
al rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'art.  3  del  medesimo
decreto legislativo.