IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Castelmagno"; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9, del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (UE) n. 1204/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. "Castelmagno", affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1204/2012 del 14 dicembre 2012. I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta "Castelmagno", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 18 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari