L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  con
la quale sono istituite le Autorita' di regolazione  dei  servizi  di
pubblica  utilita',  competenti,   rispettivamente,   per   l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)", ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68; 
  Visto il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre  2005,
n. 266, che fissa, per gli anni successivi al  2006  l'entita'  della
contribuzione a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore  delle
comunicazioni  nel  limite  massimo  del  2  per  mille  dei   ricavi
risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione  della
delibera dell'Autorita'; 
  Ritenuto di fissare la misura della contribuzione per  l'anno  2013
secondo le modalita' previste dalla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,
art. 1, commi 65, 66, 68, nella misura dell'1,9 per mille dei  ricavi
delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio civilistico o
corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili
internazionali) iscritti nell'ultimo bilancio approvato  prima  della
adozione della presente delibera; 
  Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione  del  bilancio
verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e
delle prestazioni  applicando  la  misura  dell'1,9  per  mille  alle
corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie; 
  Considerato che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni
includono tutti quelli  afferenti  ai  servizi  che  rientrano  nelle
attivita' di competenza dell'Autorita'; 
  Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti
i soggetti che svolgono attivita' sottoposte ai poteri di regolazione
e controllo dell'Autorita', nell'ambito  dei  quali  sono  certamente
ricompresi  i  soggetti  tenuti  ad  iscriversi  nel  Registro  degli
operatori di comunicazione; 
  Ritenuto  di  confermare  le  esenzioni  per  i  soggetti  il   cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00) in considerazione  di  ragioni  di  economicita'
delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo
e per le imprese che versano in "stato  di  crisi"  avendo  attivita'
sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette  a   procedure
concorsuali; 
  Ritenuto che, nel caso di rapporti  di  controllo  o  collegamento,
ovvero  di  societa'  sottoposte  ad   attivita'   di   direzione   e
coordinamento, anche mediante rapporti  commerciali  all'interno  del
medesimo  gruppo,  ciascuna  societa'  debba  versare   un   autonomo
contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che,
al fine di verificare  tale  adempimento  contributivo,  la  societa'
capogruppo  debba  indicare  in  modo   dettagliato   nella   propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'  per  l'attivita'   svolta   nel   mercato   di   competenza
dell'Autorita'; 
  Vista  la  relazione  illustrativa  del  Servizio   organizzazione,
bilancio e programmazione d'intesa con il Segretario Generale Vicario
e con il Vice Segretario Generale; 
  Rilevato che le proposte modalita' di calcolo della base imponibile
si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di  causalita'  ed
equita'; 
  Udita la relazione illustrativa del Presidente, relatore  ai  sensi
dell'art. 31, comma 1, del regolamento  concernente  l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 1,  comma  66,
della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  dovuta  all'Autorita'  dai
soggetti operanti nel settore  delle  comunicazioni,  e'  fissata  in
misura pari all'1,9  per  mille  dei  ricavi  risultanti  nell'ultimo
bilancio approvato prima dell'adozione della presente  delibera.  Sul
sito web dell'Autorita' saranno  pubblicate  le  istruzioni  relative
all'applicazione della presente  delibera  e,  in  particolare,  alle
modalita' per il versamento del contributo. 
  2. Il contributo e' determinato applicando  l'aliquota  di  cui  al
comma 1  ai  ricavi,  conseguiti  nel  settore  delle  comunicazioni,
risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite  e
delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione
della delibera impositiva annuale, al netto  delle  quote  di  ricavo
riversate ad operatori terzi. 
  3. Le ipotesi in cui  e'  ammesso  escludere  le  quote  di  ricavo
riversate  ad  operatori  terzi  dalla  base  di   calcolo   per   la
determinazione   dell'ammontare   del    versamento    dovuto    sono
specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1. 
  4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano  il
contributo  sull'ammontare  dei  ricavi   delle   vendite   e   delle
prestazioni  applicando  la  misura  di   cui   al   comma   1   alle
corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie. 
  5. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi
precedenti e' determinata al netto delle quote  di  ricavi  riversate
agli operatori terzi. 
  6. Nel caso di rapporti di  controllo  o  collegamento,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento,  anche
mediante  rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo   gruppo,
ciascuna societa' e' tenuta a versare un  autonomo  contributo  sulla
base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 
  7. La societa' capogruppo nella  propria  dichiarazione  indica  in
modo dettagliato  il  contributo  versato  da  ciascuna  societa',  a
qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa   controllata   o
coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorita'.