IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 1, comma 4 della  legge  3  agosto  2007,  n.  120,  e
successive modificazioni che prevede, tra l'altro, che: 
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano
provvedimenti tesi a garantire che le aziende  sanitarie  locali,  le
aziende  ospedaliere,  le  aziende   ospedaliere   universitarie,   i
policlinici universitari a gestione diretta e gli  IRCCS  di  diritto
pubblico, provvedono, entro il 31 dicembre 2012, ad una  ricognizione
straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili
in conseguenza dell'applicazione delle misure previste  dall'art.  15
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per l'esercizio dell'attivita'  libero  professionale,
comprensiva  di  una  valutazione  dettagliata   dei   volumi   delle
prestazioni rese nell'ultimo  biennio,  in  tale  tipo  di  attivita'
presso le  strutture  interne,  le  strutture  esterne  e  gli  studi
professionali; 
    sulla base della ricognizione, le regioni e le province  autonome
possono autorizzare l'azienda sanitaria,  ove  ne  sia  adeguatamente
dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse  disponibili,  ad
acquisire,  tramite  l'acquisto  o  la  locazione  presso   strutture
sanitarie autorizzate non accreditate, nonche' tramite la stipula  di
convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e  pluridisciplinari,  per  l'esercizio  di  attivita'  sia
istituzionali  sia  in  regime  di  libera  professione  intramuraria
ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita'
per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte  del
collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    le regioni e le province  autonome  nelle  quali  siano  presenti
aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle  medesime  aziende  sanitarie,  l'adozione  di  un
programma  sperimentale  che  preveda  lo  svolgimento  delle  stesse
attivita',  in  via  residuale,  presso   gli   studi   privati   dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto  previsto  dalla
lettera a-bis) del  presente  comma,  previa  sottoscrizione  di  una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista  interessato  e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
approvato con accordo  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 22-bis  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012. 
    le regioni e le province autonome garantiscono, anche  attraverso
proprie linee guida, che le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, le  aziende  ospedaliere  universitarie,  i  policlinici
universitari a gestione diretta  e  gli  IRCCS  di  diritto  pubblico
gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' libero
professionale  intramuraria,  al  fine  di  assicurarne  il  corretto
esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalita': 
      a) adozione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e  tecnologici
che  consentano   il   controllo   dei   volumi   delle   prestazioni
libero-professionali,   che   non   devono   superare,    globalmente
considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; 
      a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31  marzo  2013,
da  parte  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ovvero,   su
disposizione regionale, del competente ente o  azienda  del  Servizio
sanitario  nazionale,  di  una  infrastruttura   di   rete   per   il
collegamento in voce o in  dati,  in  condizioni  di  sicurezza,  tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le  prestazioni  di  attivita'  libero  professionale   intramuraria,
interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le  funzioni
e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede,
con   l'utilizzo    esclusivo    della    predetta    infrastruttura,
l'espletamento,   del   servizio   di   prenotazione,   l'inserimento
obbligatorio  e  la  comunicazione,  in  tempo   reale,   all'azienda
sanitaria  competente  dei  dati  relativi  all'impegno  orario   del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni  ed  agli  estremi
dei pagamenti, anche in raccordo con le  modalita'  di  realizzazione
del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando  le  disposizioni
in  materia  di  tracciabilita'  delle  prestazioni  e  dei  relativi
pagamenti, la  suddetta  disposizione  regionale  deve  prevedere  le
misure  da  adottare  in  caso  di  emergenze  assistenziali   o   di
malfunzionamento  del  sistema.  Le   modalita'   tecniche   per   la
realizzazione della infrastruttura sono determinate con  decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro della  salute,  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
      a-ter) facolta' di concedere, su domanda  degli  interessati  e
con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la  temporanea
continuazione dello svolgimento  di  attivita'  libero  professionali
presso studi professionali, gia' autorizzati ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre  la  data
del 30 novembre 2012,  fino  all'attivazione  del  loro  collegamento
operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera  a-bis),  e
comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli  oneri  per  l'acquisizione
della necessaria strumentazione per il predetto collegamento  sono  a
carico del titolare dello studio; 
    b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente  al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,  mediante
mezzi  di  pagamento   che   assicurino   la   tracciabilita'   della
corresponsione di qualsiasi  importo.  Nel  caso  dei  singoli  studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita  dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 36 del 19 novembre 2009, recante "Linee guida in tema di
referti online"; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 52/CSR)  sul  documento
"Sistema CUP - Linee guida nazionali"; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 19/CSR) sul documento
"Il Fascicolo Sanitario Elettronico - Linee guida nazionali"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  luglio   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  1°  ottobre  2011,  n.  229,
recante  "Erogazione  da  parte  delle  farmacie  di   attivita'   di
prenotazione   delle   prestazioni   di   assistenza    specialistica
ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione  alla
spesa a  carico  del  cittadino  e  ritiro  dei  referti  relativi  a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini" e  in  particolare,  l'art.  12,
concernente  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  e  i  sistemi  di
sorveglianza nel settore sanitario; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 14 febbraio 2013,  ai  sensi  dell'art.  154,
comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della  legge  3  agosto
2007, n. 120, e successive modificazioni, nella seduta del 7 febbraio
2013 (Rep. atti n. 49/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura di  rete
  per  il  supporto   all'organizzazione   delle   attivita'   libero
  professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  lettera
  a-bis)  della  legge  3  agosto  2007,   n.   120,   e   successive
  modificazioni 
 
  1. All'Allegato 1 al presente decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante,  sono  individuate   le   modalita'   tecniche   per   la
realizzazione  della  infrastruttura  di   rete   per   il   supporto
all'organizzazione dell'attivita' libero professionale  intramuraria,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della  legge  3  agosto
2007, n. 120, e successive modificazioni. 
  2. Alle disposizioni del presente decreto si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi