IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
febbraio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
umanitaria nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa  fino  al
31 dicembre 2011; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, recante «Testo Unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero», il quale disciplina le modalita' di adozione  delle
misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o
altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti  all'Unione
Europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile
2011, concernente le misure umanitarie di  protezione  temporanea  da
assicurarsi  nel  territorio  dello  Stato  a  favore  di   cittadini
appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti  nel  territorio
nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile  2011,  ed
in particolare l'articolo 2 con il quale sono  state  individuate  le
condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del  permesso
di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999; 
  Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con  i
quali e' stata disposta  la  proroga  del  termine  di  scadenza  dei
predetti permessi di ulteriori sei mesi; 
  Vista la Decisione n. 575/2007/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo  europeo  per  i
rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale
«Solidarieta' e gestione dei flussi migratori»; 
  Dato atto dei riflessi positivi che  la  concessione  delle  misure
umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia  in  relazione
all'inserimento socio-lavorativo di un  elevato  numero  di  migranti
beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della piu'  complessiva
strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa; 
  Dato atto altresi' del consolidamento del processo  democratico  in
corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in  essere
con le autorita' del Paese nordafricano ai fini di un  piu'  efficace
governo del fenomeno migratorio; 
  Considerato che il cennato stato di  emergenza  e'  scaduto  il  31
dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
33 del 28 dicembre 2012 con la quale si e' provveduto a  regolare  la
chiusura dello stato  di  emergenza  e  il  rientro,  nella  gestione
ordinaria,  da  parte  del  Ministero  dell'interno  e  delle   altre
amministrazioni competenti, degli interventi  concernenti  l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale; 
  Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti  meno
i presupposti per  un  ulteriore  prolungamento  della  durata  delle
misure umanitarie di protezione temporanea; 
  Ritenuto,  pertanto,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme
nazionali  e  internazionali  che  regolano  la  materia,  di   dover
disciplinare le modalita' di cessazione delle suddette misure; 
  D'intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Cessazione delle misure di protezione umanitaria 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di cessazione  delle
misure umanitarie di  protezione  temporanea  concesse  ai  cittadini
stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio
nazionale nel periodo dal 1°  gennaio  2011  alla  mezzanotte  del  5
aprile 2011. 
  2. I cittadini stranieri beneficiari  delle  misure  di  protezione
umanitaria concesse ai sensi del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il  31
marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza  o
di origine, con le modalita' di cui all'art. 3. 
  3. Entro  il  medesimo  termine,  gli  stessi  cittadini  stranieri
possono presentare domanda di conversione dei permessi  di  soggiorno
per motivi umanitari in  permessi  per  lavoro,  famiglia,  studio  e
formazione professionale. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.  14-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5.  La  validita'  dei  permessi  di  soggiorno  in  possesso   dei
beneficiari delle  misure  umanitarie  di  protezione  temporanea  e'
automaticamente  prorogata  sino  alla  data  di  conclusione   delle
procedure di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Nei confronti di coloro  che  non  abbiano  presentato  entro  i
termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero  richiesta
di conversione del permesso di soggiorno per motivi  umanitari,  sono
adottati,  caso  per  caso,  i   provvedimenti   di   espulsione   ed
allontanamento dal territorio nazionale previsti  dalla  legislazione
vigente.