IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europee legge n. 148 del 21  giugno  1996,  con  il  quale  e'  stata
registrata la denominazione d'origine protetta "Mozzarella di  Bufala
Campana"; 
  Visto il decreto-legge 3  novembre  2008,  n.  171  recante  misure
urgenti per  il  rilancio  competitivo  del  settore  agroalimentare,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 30
dicembre 2008 n. 205; 
  Visto  in   particolare   l'art.   4-quinquiesdecies   del   citato
decreto-legge 171/2008, come convertito  dalla  legge  205/2008,  che
dispone che a decorrere dal  1°  gennaio  2013  la  produzione  della
Mozzarella di Bufala  Campana  DOP  sia  effettuata  in  stabilimenti
separati da quelli in cui ha luogo la produzione  di  altri  tipi  di
formaggi o preparati alimentari; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  ed  in
particolare l'art. 1, comma 388, che  fissa  al  30  giugno  2013  il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 2 allegata alla legge stessa  tra  i  quali  e'  previsto  il
termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'art. 4-quinquiesdecies  del
citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008; 
  Visto che il citato art. 4-quinquiesdecies prevede che il  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  provveda,   con
decreto, a definire le modalita' per l'attuazione  della  separazione
degli stabilimenti di  produzione  della  DOP  Mozzarella  di  Bufala
Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi
o preparati alimentari; 
  Ritenuto necessario provvedere ad adempiere  alle  prescrizioni  di
cui  all'art.  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  171/2008,  come
convertito dalla legge 205/2008, 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
            Separazione degli stabilimenti di produzione 
               della Mozzarella di Bufala Campana DOP 
 
  1.  A  decorrere  dal  30  giugno  2013,  in  attuazione  dell'art.
4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008, come  convertito  dalla
legge 205/2008 gli operatori inseriti nel sistema di controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana, producono il  formaggio  Mozzarella
di Bufala Campana in  stabilimenti  esclusivamente  dedicati  a  tale
produzione. 
  2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala
Campana DOP e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime
e  cagliate  diverse  da   latte   e   cagliate   bufaline   dedicate
esclusivamente  alla  lavorazione  della  DOP  Mozzarella  di  Bufala
Campana. 
  3. I  produttori  inseriti  nel  sistema  di  controllo  della  DOP
comunicano, entro il 30 giugno 2013, all'organismo di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala  Campana  DOP  ed  all'Ispettorato  centrale
della tutela della qualita' e della repressione  frodi  dei  prodotti
agroalimentari  gli   stabilimenti   esclusivamente   dedicati   alla
produzione di Mozzarella di Bufala Campana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 30 giugno 2013. 
    Roma, 6 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania