IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80,  par.  5  e  6,
concernente "misure transitorie"; 
  Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga
alle disposizioni dettagliate per le autorizzazioni  dei  coadiuvanti
di cui all'art. 58, par. 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della Salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Vista la domanda presentata in data 16  aprile  2010,  dall'Impresa
Intrachem Bio Italia con sede legale  in  Grassobbio  (BG),  via  XXV
Aprile 44, intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto   fitosanitario   denominato   Bayer   Neem,
successivamente ri-denominato NATRIA  NEEM,  contenente  la  sostanza
attiva azadiractina A, prodotto uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Neemazal- T/S, registrato al n. 11561 con D.D. in data  20
gennaio  2003,  e  modificato  successivamente  con  decreti  di  cui
l'ultimo in data 8 giugno 2012, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    - il  prodotto  e'  uguale  al  citato  prodotto  di  riferimento
Neemazal- T/S, registrato al n. 11561; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 26  maggio  2011  di  recepimento
della direttiva 2011/46/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Azadiractina A nell'allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per  entrambe  le  sostanze  attive  in
questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  maggio
2021, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro  il  31  maggio  2013,
pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto, e fino  al  31  maggio
2021, l'impresa Intrachem Bio Italia con sede  legale  in  Grassobbio
(BG), via XXV Aprile 44, e' autorizzata ad immettere in commercio  il
prodotto fitosanitario denominato NATRIA NEEM, con la composizione  e
alle  condizioni  indicate  nell'etichetta   allegata   al   presente
decreto.. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da cc 5 - 10 - 15 -  20  -
30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 75 - 100; 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
  Trifolio - M GmbH - dott. - Hans -Wilhelmi - Weg 1 D- 35633 Lanhau,
Germania, 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento: 
  Bayer SAS - Bayer CropScience - rue Antoine - Laurent de Lavoisier,
BP2, 02250 Marle Sur Serre, Francia. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Irca Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10  -  24040
Fornovo  San  Giovanni   (BG),   nonche'   confezionato   presso   lo
stabilimento: 
      Bayer CropScience srl - via delle Industrie, 9 -  24040  Filago
(BG). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14988. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello