IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 gennaio 2013 in materia di gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 14 febbraio 2013 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"; Considerata la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia europea in data 21 marzo 2013 per non conformita' alla direttiva europea 1999/31/CE; Ritenuto di dover integrare il citato decreto ministeriale del 3 gennaio 2013, specificando ulteriormente i poteri del Commissario di cui all'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di superare la procedura di infrazione sopra richiamata; Considerato altresi' che, nel corso della riunione del 20 marzo 2013, le aziende ed operatori del settore hanno fornito assicurazioni in ordine alla generale possibilita' delle imprese esistenti in ambito regionale di aumentare il livello di efficienza degli impianti esistenti nei limiti della capacita' residua accertata, nonche' di AMA SpA ad assumere un ruolo di coordinamento, controllo ed intervento diretto in merito al recupero ed effettivo smaltimento del CDR, FOS e CSS negli impianti di produzione energetica e negli impianti industriali autorizzati presenti nella Regione Lazio e, in caso di insufficienza, nel territorio nazionale; Decreta: Art. 1 1. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d'ufficio, se necessario, l'autorizzazione rilasciata agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) individuati dal decreto ministeriale del 3 gennaio 2013 richiamato in premessa, affinche' gli stessi: a) operino, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al massimo della loro capacita' accertata; b) assicurino le prestazioni di cui all'allegato 1, per massimizzare la produzione di: - CDR, ovvero di CSS di cui al decreto ministeriale richiamato in premessa, - di FOS, - di scarti non compostabili (compreso vetro), - metalli ferrosi e non ferrosi. 2. Fermi restando i doveri del Commissario di tempestiva informazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 gennaio 2013, il Commissario e' altresi' tenuto a comunicare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la destinazione di CDR/CSS e FOS prodotti acquisendo la relativa informazione certificata presso le imprese titolari degli impianti, che sono tenute a fornirla entro due giorni dalla richiesta. 3. Nel caso in cui le imprese di cui sopra ritengano di non gestire il successivo trattamento di CDR/CSS e FOS prodotti da rifiuti conferiti da AMA, il Commissario dispone che AMA provveda al loro ritiro ed alla successiva utilizzazione presso gli impianti disponibili in Italia individuati con procedura urgente di evidenza pubblica dallo stesso Commissario. 4. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d'ufficio, se necessario, l'autorizzazione rilasciata agli impianti di recupero energetico di CDR operanti nella Regione Lazio, affinche' sia assicurata prioritariamente la valorizzazione energetica di CDR/CSS prodotto nel Lazio. Entro la stessa data il Commissario individua, con idonea procedura urgente, gli impianti industriali operanti nel Lazio autorizzati all'uso di combustibile non tradizionale, incluso il CSS. Con successivo provvedimento, e comunque entro il 30 aprile 2013, il Commissario dispone che AMA destini a tali impianti una parte del CSS derivante dal trattamento dei rifiuti urbani conferiti da AMA ai TMB di cui al precedente punto.