IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'art. 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,  n.
425, l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art.  22,  comma
7, primo, secondo, terzo, quarto e  quinto  periodo  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in  particolare,  l'art.  5,
comma 2, e l'art. 13; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre  1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate  alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale in data 20  novembre  2000,  n.  429,
concernente le caratteristiche formali  generali  della  terza  prova
scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni  per  lo  svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia  e  la  Francia  del  17
luglio 2007; 
  Rilevato che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del  17
luglio 2007,  prevede  l'introduzione  di  un  esame  di  fine  studi
secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del  diploma  di
esame di Stato di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  del
Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei  due
Paesi; 
  Visto l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto  a  Roma  in  data  24
febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma  di  esame  di
Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese; 
  Preso atto che il citato  Accordo  Italo-Francese,  sottoscritto  a
Roma in  data  24  febbraio  2009,  all'art.  11,  prevede  una  fase
transitoria  di  due  anni,  successiva  all'entrata  in  vigore  del
predetto  Accordo,  nella  quale  i  due   diplomi   possono   essere
rilasciati,  alle  condizioni  stabilite  dall'art.  2   dell'Accordo
medesimo, agli  allievi  delle  istituzioni  scolastiche  di  cui  ad
apposito elenco, concordato tra le Parti; 
  Rilevato, pertanto, che con il decreto ministeriale n.  91  del  22
novembre 2010 e' stata data attuazione alla fase transitoria  di  cui
al citato Accordo Italo-Francese,  concernente  il  biennio  relativo
agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; 
  Rilevato, altresi', che  dall'anno  scolastico  2012/2013,  l'esame
ESABAC di cui al citato Accordo italo-francese si svolgera' a  regime
per le istituzioni scolastiche  che  assicurino  lo  svolgimento  del
percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo e che  in
relazione a detta fase occorre ora emanare apposita decretazione; 
  Considerato che agli alunni delle istituzioni scolastiche  italiane
la Parte francese provvede al rilascio del  diploma  di  Baccalaureat
tramite l'Academie di Grenoble, per  analogia  appare  opportuno  che
agli alunni delle istituzioni scolastiche  francesi  che  attuano  il
progetto ESABAC la Parte italiana provveda al rilascio del diploma di
Stato tramite un  Ufficio  scolastico  regionale  in  quanto  diretta
articolazione del Ministero; 
  Ritenuto di poter individuare quale sede  idonea  al  rilascio  del
diploma di Stato agli alunni delle istituzioni  scolastiche  francesi
l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, in considerazione  della
vicinanza territoriale allo Stato francese; il che  rende  facilitate
le frequenti interazioni italo-francesi necessarie al perfezionamento
dei relativi adempimenti amministrativi, con evidente minor  aggravio
di spesa per lo Stato; 
  Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni  in  ordine  allo
svolgimento dell'esame ESABAC per la fase a regime; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            Esame ESABAC 
 
  1. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado,  per
la  parte  specifica  denominata  «ESABAC»,   previsto   dall'Accordo
Italo-Francese sottoscritto a Roma  in  data  24  febbraio  2009,  e'
disciplinato, per la fase a regime che decorre  dall'anno  scolastico
2012/2013, dal presente decreto.