Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale EKLIRA  GENUAIR  (aclidinio  bromuro)  -  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  Europea  con  la
decisione del 20 luglio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri: 
      EU/1/12/778/001 322 microgrammi - polvere per inalazione -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1  inalatore
con 30 somministrazioni 
      EU/1/12/778/002 322 microgrammi - polvere per inalazione -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1  inalatore
con 60 somministrazioni 
      EU/1/12/778/003 322 microgrammi - polvere per inalazione -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 3  inalatori
con 60 somministrazioni 
    Titolare A.I.C.: Almirall S.A. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2012,
che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'articolo  17,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Almirall S.A. ha chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 12 febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione n. 6 del 19  marzo  2013  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla specialita'  medicinale  EKLIRA  GENUAIR  (aclidinio  bromuro)
nelle confezioni indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di
identificazione nazionale: 
    Confezione: 322  microgrammi  -  polvere  per  inalazione  -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1  inalatore
con 30 somministrazioni - AIC n. 042471019/E (in base 10) 18J3MC  (in
base 32) 
    Confezione: 322  microgrammi  -  polvere  per  inalazione  -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1  inalatore
con 60 somministrazioni - AIC n. 042471021/E (in base 10) 18J3MF  (in
base 32) 
    Confezione: 322  microgrammi  -  polvere  per  inalazione  -  uso
inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 3  inalatori
con 60 somministrazioni - AIC n. 042471033/E (in base 10) 18J3MT  (in
base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    Eklira Genuair e' indicato come trattamento  broncodilatatore  di
mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti  adulti  affetti  da
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).