IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  "Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
Salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della Salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  52  concernente
il commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 6 dicembre 2012, e successive integrazioni  di
cui l'ultima in data 8 aprile 2013, con cui l'Impresa  AgChem  Access
Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK)  -  Cedar  House,  41  Thorpe
Road, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, il permesso di  commercio  parallelo  dalla  Germania  del
prodotto LAUDIS, ivi registrato al n. 006255-00 a  nome  dell'Impresa
Bayer Cropscience AG, con sede legale in Monheim am Rhein (DE); 
  Vista la nota dell' 8 aprile 2013 con  la  quale  l'impresa  AgChem
Access Ltd dichiara di non avere interesse  all'  applicazione  dell'
art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento  LAUDIS  autorizzato  in  Italia  al  n.  13168  a   nome
dell'Impresa Bayer Cropscience Srl; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato  che  l'Impresa  AgChem  Access  Ltd  ha   chiesto   di
denominare il prodotto importato con il nome TEMBO 44; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo,  all'etichetta  del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino  al  23  gennaio  2015,  all'Impresa  AgChem
Access Ltd, con sede in Norwick - Norfolk (UK), il permesso n.  15700
di commercio parallelo del prodotto  fitosanitario  denominato  TEMBO
44, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 006255-00 con
la con la denominazione LAUDIS. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da l 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-20. 
  Il presente decreto verra' notificato, in via  amministrativa  all'
Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 15 aprile 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello