IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle Regioni e delle Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge  30  novembre  1989,  n.  386  e  che,  in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8,  comma  1,  lettera  f),
della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n.  211,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e  in  particolare
l'art. 3-ter, comma 7, che autorizza la spesa nel limite  massimo  di
38.000.000 di euro, per l'anno  2012,  e  di  55.000.000  di  euro  a
decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli  oneri
di  parte  corrente  derivanti  dal  completamento  del  processo  di
superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,  tra  i  quali
l'assunzione di personale qualificato da dedicare al  recupero  e  al
reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali,
in deroga alle disposizioni vigenti relative  al  contenimento  della
spesa; 
  Vista l'odierna delibera  di  questo  Comitato,  n.  141  che,  nel
ripartire le  disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  2012,
dispone l'accantonamento di 38.000.000 di euro per  il  finanziamento
degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, da ripartire per le  finalita'  individuate  in  delibera
sulla base di specifica proposta del Ministero della salute; 
  Vista la nota del Ministro della salute del 10  dicembre  2012,  n.
10099, con la quale e'  stata  trasmessa  la  specifica  proposta  di
riparto tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di
risorse pari a 38.000.000 di  euro  per  l'anno  2012,  destinate  al
finanziamento degli  oneri  connessi  alla  chiusura  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati
nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e  dalle  Province
autonome nell'ambito dei  rispettivi  Servizi  sanitari  regionali  e
provinciali; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata sancita nella seduta
del 6 dicembre 2012 (Rep. atti n. 140/CU); 
  Considerato che nella proposta  in  esame  viene  precisato  che  i
criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2012,
pari a 38.000.000 di euro, si  basano  per  il  50  per  cento  sulla
popolazione residente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e  per
il restante 50 per cento sul numero  delle  persone  internate  negli
ospedali psichiatrici giudiziari alla  data  del  31  dicembre  2011,
residenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma,  come  comunicato
dall'organo di coordinamento regionale per la sanita' penitenziaria; 
  Considerato  che,  trattandosi  del  primo  anno  di  applicazione,
l'erogazione delle risorse  spettanti  alle  Regioni  e'  subordinata
all'adozione del decreto del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  approvazione  dei
programmi assistenziali regionali per il completamento  del  processo
di superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari,  comprensivi
delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla
normativa vigente in materia di contenimento della spesa; 
  Considerato  che  il  relativo  trasferimento  delle  risorse  alle
Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome e'  subordinato,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme
attuative in recepimento del  predetto  DPCM,  secondo  i  rispettivi
statuti e secondo le norme ivi previste; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  5314-P  del  21  dicembre   2012   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2012, l'importo di 38.000.000 di euro, accantonato  per  il
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari con la odierna delibera n. 141 richiamata  in
premessa - ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7  del  decreto  legge  n.
211/2011, convertito, con modificazioni nella legge n.  9/2012  -  e'
ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano
come riportato nella tabella allegata alla presente delibera  di  cui
costituisce parte integrante. 
  2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
approvazione   dei   programmi   assistenziali   regionali   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle richieste di  assunzione  di  personale
qualificato in deroga alla normativa vigente. 
  3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1, relative alle Regioni a statuto speciale, e' subordinato, ai sensi
dell'art. 8 del DPCM del  1°  aprile  2008  richiamato  in  premessa,
all'avvenuta  adozione  delle  norme  attuative  in  recepimento  del
predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo  le  norme  ivi
previste. Per le Province autonome di Trento e di  Bolzano  le  quote
relative vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 172