IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283.  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
-misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011. 547/2011. di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari 
  nei o sui prodotti alimentari  e  mangimi  di  origine  vegetale  e
animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno  2009,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora  figurano  nei  Reg..  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva zolfo; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto  ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento  della
direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva  componente,  nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995. n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi  e  con  le  modalita'  definite
dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  del  citato
decreto 11 dicembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i
prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza  attiva
zolfo come unica  sostanza  attiva  o  associata  ad  altre  sostanze
attive, anch'esse considerate approvate prima del 31  dicembre  2009,
un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato
DL.vo 194/95 e che ora figurano  nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste; 
  Considerato  che  sono  tuttora  in   corso   per   tali   prodotti
fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI dello stesso DL.vo 194/95 e che ora figurano  nel
Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che, ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,  del
citato decreto 11 dicembre 2009 per i prodotti miscela di  zolfo  con
altre sostanze attive inserite in Allegato I  successivamente  al  31
dicembre 2009, la sopra citata valutazione avviene nei tempi e con le
modalita' definite per  l'ultima  sostanza  attiva  componente  dalla
relativa direttiva di iscrizione; 
  Ritenuto, pertanto, di concedere  la  ri-registrazione  provvisoria
fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco  allegato  al
presente decreto, corrispondente alla data di  scadenza  d'iscrizione
dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatte comunque  salve,
pena la revoca dell'autorizzazione, 
  1) la presentazione dei dati indicati nella parte  B  dell'allegato
alle rispettive  direttive  di  approvazione  che  i  notificanti  di
ciascuna delle sostanze attive  di  riferimento  dovranno  presentare
alla Commissione e  agli  Stati  relatori  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' definite in ciascuna direttiva di iscrizione; 
  2) la presentazione di un fascicolo conforme ai  requisiti  di  cui
all'Allegato III del citato decreto  legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel Reg. (CE)  545/2011  della  Commissione,  che  l'impresa
titolare di ciascuna autorizzazione dovra'  presentare  nei  tempi  e
secondo  le  modalita'  fissate  dalla  direttiva  di  iscrizione  in
allegato I dell'ultima tra le sostanze attive componenti; 
  3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi  uniformi
di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e  che
ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, contenenti la sostanza  attiva  zolfo,  sono  ri-registrati
provvisoriamente fino alla data indicata  nella  VIII  colonna  della
tabella riportata in allegato  al  presente  decreto,  corrispondente
alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra  le  sostanze
attive componenti nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 e che ora figurano nei Reg.  (UE)  540/2011  e  541/2011
della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, 
  - gli adempimenti  e  gli  adeguamenti  stabiliti  del  decreto  di
iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti,  che  fissa
tempi e modalita' di  presentazione,  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui all'Allegato III del decreto  legislativo  194/95  e
che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della  Commissione,  ai  fini
della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi  di
cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano
nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  - l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato  al  decreto  di  iscrizione  di
ciascuna delle sostanze attive componenti dei  prodotti  fitosanitari
miscele elencati nell'allegato  al  presente  decreto,  che  dovranno
essere presentati entro  le  date  di  presentazione  previste  dalle
relative direttive di iscrizione; 
  -  gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  alle  conclusioni   della
valutazione secondo i principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n.
546/2011 della Commissione nonche' gli adempimenti ed  i  conseguenti
adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione  delle
sostanze  attive  componenti,  secondo  quanto  stabilito  dal   Reg.
1107/2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 aprile 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello