IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni: Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonche' alcune modifiche metrologicamente irrilevanti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n.182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'art. 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verificazione metrica e verificazione; Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburante conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale. Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate; Viste le guide WELMEC (European cooperation in legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 8.8/2011 (Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments) e 10.7/2012 (Guide on evaluating purely digital self-service devices for direct sales to the public); Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»; Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - distributori di carburante collegati a self service approvati in conformita' alle regole nazionali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico in data 31 maggio 2006 sull'adozione di un provvedimento di carattere generale che disciplini l'esonero dalla verificazione metrica dell'accettatore di banconote installato sui sistemi self-service collegati a misuratori di carburante, parere cui a suo tempo non e' stato dato alcun seguito; Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo; Considerato che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi; Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare anche al decreto ministeriale 10 dicembre 2001 per loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari; Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, Adotta la seguente direttiva: Art. 1 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica a distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.