IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 117, comma  2,  lettera  r),  della  Costituzione  che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e
misure; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con  il
quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli  20  e
50,  che  conferisce  funzioni  e  compiti   degli   uffici   metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art.  1
dispone che il suddetto conferimento comprende anche le  funzioni  di
organizzazione e le attivita' connesse  e  strumentali  all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle  risorse  degli  uffici
metrici  provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio   a
decorrere dal 1° gennaio 2000; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernenti, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   regione   Sardegna
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  recante  la
riforma  dell'ordinamento  relativo   alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  in  attuazione  dell'art.  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
e integrazioni: 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31  gennaio  1909,  n.  242,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   25   settembre   1989   recante
disposizioni sulle modalita'  di  legalizzazione  dei  dispositivi  e
delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di  misura,
nonche' alcune modifiche metrologicamente irrilevanti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 18 marzo 2000,  n.182,  concernente  il  regolamento
recante modifica e integrazione  della  disciplina  di  verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere
di commercio ed in particolare l'art. 4 che tratta  la  verificazione
periodica  eseguita  da  laboratori  autorizzati  dalle   camere   di
commercio; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  10
dicembre 2001 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  15
febbraio   2002,   concernente   le   condizioni   e   modalita'   di
riconoscimento dell'idoneita'  dei  laboratori  all'esecuzione  della
verificazione periodica degli strumenti di misura; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22,  di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti  di  misura  e  la
necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in  servizio  dei
distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi
associate; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  18  gennaio
2011,  n.  32,  recante  regolamento  concernente   i   criteri   per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per  la
misurazione continua e  dinamica  di  quantita'  di  liquidi  diversi
dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  Vista  la  circolare  17  settembre  1997,  n.  62  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione  generale
per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V  -  Ufficio
Centrale Metrico riguardante gli strumenti di  misura  elettronici  -
Ammissione a verificazione metrica e verificazione; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre
2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di
verificazione dei distributori di carburante conformi alla  direttiva
2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.
22,   associati   ad   apparecchiature   ausiliarie   ammesse    alla
verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale. 
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di
Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai
distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad  essi
associate; 
  Viste le guide WELMEC (European  cooperation  in  legal  metrology)
7.2/2012  (Software  Guide),  8.8/2011  (Guide  on  the  General  and
Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular  Evaluation
of Measuring Instruments) e 10.7/2012  (Guide  on  evaluating  purely
digital self-service devices for direct sales to the public); 
  Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre
2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni
del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della
direttiva 2004/22/CE,  ed  in  particolare  il  punto  6  concernente
«Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate  a  strumenti  di
misura»; 
  Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese
e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli
articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio relativa agli strumenti di  misura  -  distributori  di
carburante collegati a self service  approvati  in  conformita'  alle
regole nazionali; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  metrico
in data 31 maggio 2006 sull'adozione di un provvedimento di carattere
generale  che  disciplini  l'esonero  dalla   verificazione   metrica
dell'accettatore di banconote  installato  sui  sistemi  self-service
collegati a misuratori di carburante, parere cui a suo tempo  non  e'
stato dato alcun seguito; 
  Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8.
(Protezione  dall'alterazione)  stabilisce   espressamente   che   le
caratteristiche  metrologiche  dello  strumento  non  devono   essere
influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale  strumento
ad altro dispositivo; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo  Stato  le  funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard  di  qualita'  per
prodotti e servizi; 
  Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai
commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  che
le modifiche da apportare anche al decreto ministeriale  10  dicembre
2001  per  loro  natura,  non  sono  tali  da  richiedere  il  parere
facoltativo degli istituti metrologici primari; 
  Considerata la necessita' di definire, sulla  base  delle  suddette
norme, raccomandazioni  e  guide  le  procedure  da  seguire  per  le
operazioni di verificazione, al  fine  di  uniformarle  su  tutto  il
territorio nazionale, relativamente  ai  distributori  di  carburante
associati ad apparecchiature ausiliarie, 
 
                               Adotta 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. La presente direttiva si applica a  distributori  di  carburante
associati ad apparecchiature ausiliarie.