LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 13 marzo 2013: 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la nota del 7 dicembre 2012 con la quale il  Ministero  della
salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto che,  in
data 11 dicembre 2012, e' stata  diramata  alle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la lettera in data 17 gennaio 2013 con la  quale  la  Regione
Veneto,  Coordinatrice  della  Commissione  salute,  ha  chiesto   la
convocazione per il giorno 19 febbraio 2013 di una  riunione  tecnica
per l'esame della proposta di accordo di cui trattasi; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro  tecnico  svoltosi  il  19
febbraio 2013, le Regioni e  le  Province  autonome  hanno  formulato
alcune richieste emendative, che i rappresentanti del Ministero della
salute hanno ritenuto accoglibili; 
  Vista la lettera del 21 febbraio 2013 con  la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo di
cui trattasi che tiene conto degli approfondimenti svolti  nel  corso
della predetta riunione tecnica; 
  Vista la nota del 25 febbraio 2013 con la quale tale nuova versione
e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la lettera in data 25 febbraio 2013, portata a conoscenza del
Ministero della salute in pari data, con la quale la Regione  Veneto,
Coordinatrice interregionale in sanita', ha avanzato talune richieste
emendative  dello  schema  di   accordo   nella   versione   di   cui
all'anzidetta nota del 21 febbraio 2013; 
  Vista la lettera del 26 febbraio 2013 con  la  quale  il  Ministero
della salute ha trasmesso una definitiva  versione  dello  schema  di
accordo  indicato  in  oggetto,  che  tiene  conto  delle  menzionate
proposte emendative avanzate dalle Regione Veneto; 
  Vista la nota del 27 febbraio 2013 con  la  quale  tale  definitiva
versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Rilevato che l'argomento e' stato iscritto  all'ordine  del  giorno
della seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2012, la quale  non
ha avuto luogo; 
  Vista la nota in data 4 marzo 2013 con la quale la Regione  Veneto,
Coordinatrice della  Commissione  salute,  ha  comunicato  il  parere
tecnico favorevole sulla versione dello  schema  di  accordo  di  cui
trattasi diramata con la citata nota del 27 febbraio 2013; 
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti  delle
Regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno
espresso parere  favorevole  al  perfezionamento  dell'accordo  nella
versione diramata con la predetta nota del 27 febbraio 2013; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: 
  Considerati: 
  il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante:
«Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle  regioni  e
province autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  requisiti
strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio
delle attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture  pubbliche  e
private», che definisce le attivita' di valutazione  e  miglioramento
della qualita' in termini metodologici  e  prevede  tra  i  requisiti
generali richiesti alle strutture pubbliche e private che  le  stesse
siano dotate di un insieme di attivita'  e  procedure  relative  alla
gestione, valutazione e miglioramento della qualita'; 
  il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art.  1,  comma  7,
che prevede che,  su  richiesta  delle  Regioni  o  direttamente,  il
Ministero della sanita'  elabori  apposite  linee-guida  in  funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario  nazionale  e  della
normativa di settore, salva l'autonoma  determinazione  regionale  in
ordine al loro recepimento; 
  il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  novembre
2001, recante: «Definizione dei livelli  essenziali  di  assistenza»,
che    indica    la    necessita'     di     individuare     percorsi
diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura  ospedaliera,  sia
per quello ambulatoriale"; 
  il decreto del Ministro  della  sanita'  18  maggio  2001,  n.  279
recante: «Regolamento  di  istituzione  della  rete  nazionale  delle
malattie rare e di esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle
relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160  Supplemento  Ordinario  n.
180/L, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 3, che istituisce la
Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e  la
terapia delle malattie rare; 
  l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sulle «Linee guida per  le  attivita'
di genetica medica» sancito da questa Conferenza nella seduta del  15
luglio 2004 (Rep. Atti n. 2045/CSR); 
  il decreto del Presidente della Repubblica 7  aprile  2006  recante
«Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008» che afferma la
necessita'  di  pervenire  alla   identificazione   di   presidi   di
riferimento sovra-regionali e nazionali per le malattie  estremamente
rare cosi' come per quelle che richiedono trattamenti particolarmente
impegnativi; 
  l'Accordo tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e  Bolzano  su  «Riconoscimento  di  Centri  di  coordinamento
regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali
per patologie a bassa  prevalenza  e  sull'attivazione  dei  registri
regionali ed interregionali delle malattie rare», sancito  da  questa
Conferenza il 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 103/CSR), con il quale  si
e' convenuto che la rete nazionale per le malattie rare, ivi comprese
i presidi accreditati per le MEC, e' costituita dalle reti  regionali
o  interregionali  formalmente   identificate   dalle   Regioni   con
deliberazioni di Giunta e con il quale si istituiscono  i  Centri  di
coordinamento regionale o interregionale per le  Malattie  rare,  con
compiti  di  monitoraggio,  controllo  e  valutazione  dell'attivita'
svolta  dall'intera  rete  per  le  Malattie  rare,  di  sorveglianza
epidemiologica  e  gestione  dei  flussi  informativi  dalla  Regione
all'ISS ed infine di  definizione  di  percorsi  assistenziali  e  di
protocolli terapeutici in collaborazione con  i  presidi  accreditati
per specifico gruppo di patologia. 
  l'Accordo tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano per l'attuazione delle linee guida per le  attivita'
di genetica medica sancito da questa Conferenza nella seduta  del  26
novembre 2009 (Rep. Atti n. 24), con il  quale  si  e'  convenuto  di
promuovere e adottare percorsi diagnostico assistenziali, sulla  base
di Linee guida scientificamente valutate, di implementare sistemi  di
monitoraggio  delle  attivita'   mediante   idonei   indicatori,   di
programmare  le  attivita'   di   genetica   medica   garantendo   la
distribuzione territoriale ottimale, di adottare procedure specifiche
di accreditamento delle strutture, di integrare le attivita'  con  le
reti di assistenza gia' attive in ambito regionale  e  interregionale
con particolare attenzione alla rete delle malattie rare; 
  la Direttiva 2011/24/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente  l'applicazione  dei  diritti   dei   pazienti   relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ed in  particolare  l'art.
12 relativo a Reti di riferimento europee e l'art. 13  relativo  alle
malattie rare; 
  l'Accordo tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano per  la  promozione  ed  attuazione  di  accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati  a  fini
umanitari, sancito da questa Conferenza il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti
n. 37/CSR); 
  che le malattie emorragiche congenite (MEC) sono malattie  rare  ed
ereditarie caratterizzate dal  deficit  di  una  proteina  plasmatica
necessaria  per  la  coagulazione  del  sangue  il  cui   trattamento
farmacologico, basato sia su prodotti plasmaderivati sia su  prodotti
a tecnologia , ricombinante, incrementando l'aspettativa di  vita  ha
contemporaneamente esposto la popolazione  emofilica  al  rischio  di
sviluppare concomitanti morbosita', sia correlate alla  patologia  di
base (sviluppo di inibitori, artropatia emofilica,  etc.)  o  al  suo
trattamento (epatiti e HIV), sia non correlate, in analogia a  quelle
della popolazione  generale  (malattie  cardiovascolari,  tumorali  e
dismetaboliche, etc.), con un grave impatto sulla gestione clinica; 
  che presso l'ISS e' formalmente istituito il Registro nazionale per
le Malattie rare che monitora anche le MEC e  che  le  Regioni  hanno
assunto un debito informativo verso di esso in base  all'Accordo  del
10 maggio 2007 e che nello stesso ISS era gia'  da  tempo  attivo  un
monitoraggio su alcuni aspetti dell'assistenza alle persone con  MEC,
tramite un data  base  attivo  dal  1988  in  collaborazione  con  la
Societa' scientifica di settore (AICE); 
  che per fornire una  risposta  adeguata  ai  bisogni  dei  pazienti
risulta  necessario   definire   percorsi   assistenziali   integrati
incentrati sui Centri di cura delle MEC, presidi accreditati in  base
al  DM  279/2001,  in  grado  di  fornire  un'assistenza  globale   e
multi-specialistica; 
  l'opportunita', viste le funzioni attribuite ai Presidi della  Rete
nazionale per le malattie rare dal citato decreto del Ministro  della
sanita' 18 maggio 2001, n. 279, e dall'Accordo  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  del  10  maggio
2007, che ogni Regione, o gruppi di  Regioni,  definiscano  specifici
percorsi assistenziali che accompagnino le  persone  affette  da  MEC
attraverso tutte le fasi di malattia, evitando discontinuita' di cura
tra diversi ambiti assistenziali e prestazioni  specialistiche,  allo
scopo di garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti  sul
territorio nazionale; 
  la necessita' di definire un percorso assistenziale di  riferimento
che possa rispondere in modo adeguato ai bisogni  essenziali  per  la
diagnosi, la  cura,  la  gestione  delle  emergenze,  il  trattamento
domiciliare dei pazienti affetti da MEC; 
  il documento elaborato dal gruppo di lavoro  costituito  presso  i1
Centro  Nazionale  Sangue  (CNS),  a   seguito   dell'istanza   della
Federazione delle  associazioni  Emofilici  (FedEmo),  costituito  da
rappresentanti  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Marche,
Puglia, Toscana e  Veneto,  da  rappresentanti  della  FedEmo,  della
Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) e  del  Ministero  della
salute, dal quale, tra l'altro,  emerge  una  rilevante  variabilita'
nella  distribuzione  territoriale  e  nella  qualita'  dei   servizi
offerti, nonostante la presenza dei Centri di  cura  per  le  MEC  su
tutto il territorio nazionale; 
 
                             Si conviene 
 
  1. Sulla necessita' di garantire un'adeguata presa  in  carico  del
paziente  con  MEC  in  tutto  il  territorio  nazionale,   riducendo
differenze ed iniquita' di accesso alla  diagnosi,  alle  cure  e  ai
trattamenti ottimali in  base  alle  evidenze  scientifiche,  tenendo
conto degli indirizzi per la  definizione  di  percorsi  regionali  o
interregionali di assistenza per le persone affette da MEC, riportati
nel documento elaborato dal gruppo di lavoro, coordinato  dal  Centro
Nazionale Sangue, Allegato sub  A),  parte  integrante  del  presente
atto. 
  2. Le Regioni e le  Province  Autonome,  nel  rispetto  della  loro
autonomia, si impegnano a definire il percorso assistenziale  per  le
persone affette da MEC, al fine di garantire qualita',  sicurezza  ed
efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento a: 
  la  formulazione  della   diagnosi,   comprese   l'informazione   e
l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente; 
  il processo di cura, che puo' includere diversi trattamenti tra cui
anche la  prescrizione  e  la  somministrazione  dei  concentrati  di
fattore della coagulazione; 
  la gestione delle emergenze emorragiche; 
  la prevenzione  e  il  trattamento  delle  complicanze  dirette  ed
indirette della patologia. 
  3. In attuazione del presente accordo  le  Regioni  e  le  Province
Autonome si impegnano a: 
  a) definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la
diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC; 
  b) attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze
emorragiche; 
  c) predisporre  specifiche  iniziative  per  rendere  effettivo  il
trattamento domiciliare delle MEC; 
  d) consolidare la  raccolta  dati  e  l'attivita'  di  sorveglianza
attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro
nazionale malattie  rare  presso  l'ISS  secondo  le  modalita'  gia'
definite dall'Accordo del 10 maggio 2007; 
  e) promuovere iniziative volte a  garantire  la  disponibilita'  di
competenze professionali idonee alla gestione  clinica  dei  pazienti
affetti da MEC; 
  f) definire i collegamenti tra la rete dei presidi  accreditati  di
diagnosi e cura delle MEC gia' individuati ai sensi del DM 279/2001 e
le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso
assistenziale del paziente di cui al punto 2; 
  g) recepire, con propri provvedimenti, il  presente  Accordo  entro
sei mesi dalla definizione dello stesso. 
  4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a  verificare  il
funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC  in  base
allo stato attuale delle evidenze  scientifiche  ed  ai  principi  di
massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia,  sicurezza
ed economicita'.  A  tal  riguardo,  sono  fortemente  raccomandabili
azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e  dell'adeguato
utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati. 
  5. Il monitoraggio delle attivita' previste  dal  presente  Accordo
verra' effettuato in collaborazione tra  le  Regioni  e  le  Province
autonome, il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue e  le
altre Istituzioni ed Enti interessati. 
  6. Per l'attuazione del presente Accordo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
 
Il Segretario: Siniscalchi