IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n.  1191,  del  Consiglio,
come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893; 
  Vista la direttiva 21 luglio 1991,  n.  91/440/CEE,  relativa  allo
sviluppo delle  ferrovie  comunitarie,  recepita  nella  legislazione
italiana con decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio  1998,
n. 277, che, tra l'altro,  all'art.  5  stabilisce  che  le  ferrovie
comunitarie sono libere di «disciplinare le modalita' della fornitura
e  della  commercializzazione  dei  servizi  e   di   stabilirne   la
tariffazione», fatto salvo il citato regolamento n. 1191/1969; 
  Vista la direttiva 29 aprile 2004, n. 51, del Parlamento europeo  e
del Consiglio che modifica la citata  direttiva  91/440/CEE  relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che ha aperto al mercato in
via definitiva l'intera rete ferroviaria per l'esercizio di  tutti  i
servizi di trasporto  ferroviario  merci,  disponendone  l'accesso  a
tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, dal 1° gennaio 2007; 
  Visto l'art. 10  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007  (CE),  relativo  ai  servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su  strada  e  per  ferrovia,  in
virtu' del quale le disposizioni del summenzionato regolamento CEE n.
1191/1969, restano applicabili ai servizi di trasporto di  merci  per
un periodo  di  tre  anni  dopo  l'entrata  in  vigore  del  medesimo
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007  (CE)
e quindi fino al 3 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
(legge finanziaria 2001), che prevede che, al fine  di  garantire  il
contenimento  delle  tariffe  e  il  risanamento  finanziario   delle
attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti possa rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti  in
possesso di taluni requisiti, a condizione di reciprocita' qualora si
tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; 
  Visto l'art. 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166,  come
sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, e aggiunto  dalla  relativa  legge  di  conversione  29
novembre 2007, n.  222,  che  dispone  che  i  servizi  di  trasporto
ferroviario di interesse nazionale  da  sottoporre  al  regime  degli
obblighi  di  servizio  pubblico  siano  regolati  con  contratti  di
servizio pubblico aventi  durata  non  inferiore  a  cinque  anni,  e
affidati dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
rispetto della normativa  comunitaria  e  nell'ambito  delle  risorse
iscritte in bilancio; 
  Visto l'art. 38, comma 3, della  citata  legge  n.  166/2002,  come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 e poi
sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del  citato  decreto-legge  n.
159/2007, e aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 222/2007,
che  prescrive  che  i  contratti  medesimi  siano  sottoscritti  dal
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  acquisizione  del
parere di questo Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  recante  norme
di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE  in
materia ferroviaria; 
  Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(legge  finanziaria   2008),   che   demanda   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare, entro  il  15  dicembre
2008,  un'indagine   conoscitiva   sul   trasporto   ferroviario   di
viaggiatori  e  merci  sulla  media  e  lunga  percorrenza,  volta  a
determinare,  nell'ambito  del  trasporto  ferroviario  di  merci,  i
servizi di utilita' sociale; 
  Visti l'art.  17  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'art. 27, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14,  che  hanno  prorogato  rispettivamente  al  15
dicembre  2008  e  al  30  giugno  2009  il  termine  per  concludere
l'indagine conoscitiva di cui sopra; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che: 
  all'art. 37 prevede che, a regime,  l'individuazione  degli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e delle modalita' di finanziamento
competa all'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
  all'art. 36, comma  6-ter,  conferma  comunque  le  competenze  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e di  questo  Comitato  in  materia  di
approvazione   di   contratti   di   programma,   nonche'   di   atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS) e  che  all'art.  1,  comma  1,  prevede  la
verifica, da parte  dello  stesso  Nucleo,  dell'applicazione  -  nei
contratti di programma sottoposti a questo Comitato - dei principi in
materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 137,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di  contratto  di
servizio pubblico tra l'allora Ministero dei trasporti e la  societa'
Trenitalia  S.p.A.  per  gli  anni  2004-2006,   per   il   trasporto
ferroviario di merci; 
  Vista la nota 14 dicembre 2012, n. 44505, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'iscrizione,
all'ordine del giorno della prima seduta utile  di  questo  Comitato,
del «Contratto relativo ai servizi di trasporto  merci  di  interesse
nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per  il
periodo  2009-2014»  e  ha  trasmesso  la   relativa   documentazione
istruttoria, tra cui l'indagine conoscitiva finalizzata a determinare
i servizi di utilita' sociale per le merci; 
  Visto il parere 21 dicembre  2012,  n.  6,  del  NARS,  che  si  e'
espresso   favorevolmente   in   ordine   al   predetto    contratto,
subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 4314, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
  che, a partire dal 2009, l'erogazione degli  obblighi  di  servizio
pubblico e' avvenuta sulla base di un perimetro relativo a traffici a
treno completo (treno merci  per  un  unico  cliente),  richiesti  da
qualsiasi cliente o  gruppo  di  clienti  (convenzionale,  ossia  con
un'unica modalita', o combinato in cui la maggior parte del  tragitto
si effettua per ferrovia, vie navigabili o mare,  mentre  i  percorsi
iniziali e terminali sono effettuati  su  strada),  effettuati  da  e
verso le regioni meridionali, inclusa la Sicilia,  lungo  le  dorsali
Adriatica e Tirrenica; 
  che per gli anni 2009-2011, in  assenza  di  contratto,  i  servizi
hanno continuato a essere erogati  da  Trenitalia  sulla  base  degli
stanziamenti disposti con successivi provvedimenti di legge  e  della
clausola  di  continuita',  prevista  all'art.  12   del   previgente
contratto  di  servizio  tra  l'allora  Ministero  dei  trasporti   e
Trenitalia,  per  il  trasporto  ferroviario  merci,  scaduto  il  31
dicembre 2006; 
  che per gli anni 2009-2011 e' stato riconosciuto a  Trenitalia  per
l'erogazione  dei  predetti  obblighi   di   servizio   pubblico   un
corrispettivo, al lordo dell'IVA, rispettivamente pari a: 
  110.872.262,75 euro per l'anno 2009; 
  128.000.000,00 euro per l'anno 2010; 
  128.368.205,00 euro per l'anno 2011; 
  che la Commissione europea ha in  corso  una  indagine  conoscitiva
sull'intervento finanziario assicurato dal contratto di  servizio  in
esame, volta a verificare la sussistenza di aiuti di Stato; 
  che tale circostanza viene concretamente considerata nelle premesse
al contratto, che infatti subordina, per il periodo successivo  al  3
dicembre  2012,  l'erogazione  dei  servizi  e   il   pagamento   dei
corrispettivi alla «necessita'  di  dare  attuazione  alla  eventuale
decisione che la Commissione dovesse adottare in materia»; 
  che allo schema di contratto sono allegati, come  parte  integrante
del contratto stesso: 
  l'offerta programmata; 
  il  piano  economico  finanziario  e  gli  schemi  e   criteri   di
contabilita' analitica regolatoria; 
  gli obiettivi di qualita' erogata; 
  gli schemi di fornitura dati; 
  i   criteri   di   ridefinizione   degli   assetti   e    equilibri
economico-contrattuali; 
  che l'offerta  programmata,  come  descritta  nell'allegato  1  del
contratto, e' quantificabile  in  11,9  milioni  di  treni-chilometri
(treni x km) l'anno per tutto il periodo contrattuale; 
  che il predetto allegato 1 non  contiene  informazioni  dettagliate
per ricostruire i  criteri  di  selezione  dell'intero  novero  delle
relazioni (collegamenti provenienza-destinazione) che  rientrano  nel
perimetro del servizio; 
  che il tasso di congrua remunerazione del  capitale,  calcolato  in
base al costo medio ponderato del capitale (WACC nominale,  al  lordo
delle imposte), risulta pari all'8,44 per cento, considerata una leva
finanziaria del 60 per cento e un premio riconosciuto al capitale  di
rischio (equity risk premium) pari al 6,5 per cento; 
  che la tariffa media dei servizi passa dal valore di 2,31 centesimi
di euro/km per il 2009 al valore di 2,81 centesimi di euro/km per  il
2012, con un incremento complessivo nel periodo del 21,6 per cento; 
  che in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario  o
di variazioni dei costi, il  contratto  prevede  che  venga  riveduta
l'offerta, ma non le tariffe applicate; 
  che la dinamica dei costi e' indicizzata all'andamento del tasso di
inflazione  programmata,  e  calmierata  attraverso  un  recupero  di
efficienza  dell'1,5  per  cento  a  partire  dal   secondo   periodo
regolatorio (2012-2014), mentre non sono previsti limiti (massimi) di
ammissibilita' dei costi medesimi; 
  che e'  previsto  un  solo  indicatore  di  qualita'  erogata,  che
riguarda la puntualita', uguale per tutto il  periodo  regolatorio  e
calcolato come percentuale dei  treni  che  arrivano  a  destinazione
entro i 60 minuti oltre l'orario previsto, con un  obiettivo  fissato
al 70 per cento; 
  che, all'art. 11.1, il contratto prevede entro il mese di  dicembre
2011, ovvero in caso di stipula successiva al 31 dicembre 2011, entro
6  mesi  dalla  data  di  registrazione  del  contratto  stesso,   la
sottoscrizione  di  un  atto  aggiuntivo  tra  le  parti   che,   ove
necessario, riveda l'offerta e le condizioni di equilibrio  economico
finanziario  del  contratto   medesimo   per   il   secondo   periodo
contrattuale (2012-2014), anche in ragione  delle  disponibilita'  di
bilancio; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
in  ordine  alla  proposta  di  «Contratto  relativo  ai  servizi  di
trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo
di  servizio  pubblico  per  il  periodo  2009-2014»,  nella  stesura
esaminata  nell'odierna  seduta,  subordinatamente   all'accoglimento
delle seguenti prescrizioni contenute  nel  parere  del  NARS  citato
nelle  premesse,  da  ottemperare  a   cura   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della redazione del  succitato
atto aggiuntivo: 
  acquisire  maggiori  dettagli  sui  criteri  per   l'individuazione
dell'offerta     programmata,     con     particolare     riferimento
all'individuazione dell'intero novero delle relazioni rilevanti e  ai
criteri del loro inserimento nel perimetro del servizio universale; 
  acquisire un'analisi dei costi sulla base di dati  di  contabilita'
regolatoria nonche' un'analisi dell'efficienza  dei  costi  sostenuti
dall'operatore, prendendo in  considerazione  appropriati  benchmark,
utile a consentire la valutazione della congruita' dell'obiettivo  di
recupero  di   efficienza   operativa   conseguibile   dall'operatore
contrattualizzato; 
  acquisire  il  dettaglio  sui  valori  di  tutti  i  parametri  che
concorrono alla formazione del WACC,  anche  in  relazione  sia  alla
costruzione del paniere di imprese ferroviarie cargo  comparabili  in
grado di giustificare il valore unitario assegnato al parametro  beta
- atteso il modesto tono concorrenziale  del  mercato  rilevante  pur
controbilanciato dalla marcata sensibilita' ciclica dell'attivita' di
vettoriamento ferroviario - sia all'ottimizzazione  della  dimensione
dell'equity risk premium; 
  integrare il numero di indicatori qualitativi soggetti  a  sanzione
con almeno un indicatore relativo all'affidabilita'; 
 
                               Invita 
 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a sottoporre a questo Comitato, previo parere del NARS,  lo  schema
di atto aggiuntivo previsto ai sensi dell'art. 11.1 del contratto  in
esame, con il quale le parti procederanno ad aggiornare il  contratto
medesimo; 
  a  verificare  preventivamente  che  lo  schema  del  citato   atto
aggiuntivo sia predisposto tenendo conto degli elementi  acquisiti  a
seguito  dell'ottemperanza  delle  prescrizioni  di  cui   ai   punti
precedenti. 
      Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 
 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 311