IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 22 novembre  2012  dall'impresa
Dow Agrosciences Italia Srl,  con  sede  legale  in  Milano,  via  F.
Albani, 65, intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato SENEGO, contenete  le
sostanze attive triclopyr  e  aminopiralid,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Synero registrato al n. 14867 con D.D. in data
14 novembre 2011, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare  che  -  il  prodotto  e'  uguale  al  citato
prodotto di riferimento Synero registrato al n. 14867; 
  Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28
ottobre 2005 che riconosce, ai  sensi  dell'art.  6,  par.  3,  della
Direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per  un
esame  particolareggiato  ai  fini  dell'inserimento  della  sostanza
attiva  aminopiralid  nell'Allegato  I   della   suddetta   Direttiva
91/414/CEE; 
  Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di attuazione della direttiva
2006/74/CE, che ha iscritto in allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995 n. 194,  fino  al  31  maggio  2017,  la  sostanza  attiva
triclopyr; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   14
novembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto  ministeriale 9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  14  novembre
2015, l'impresa Dow Agrosciences  Italia  Srl,  con  sede  legale  in
Milano, via F. Albani, 65, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato SENEGO  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti, attendendo la  conclusione
dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid; 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 2  -
3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1.000. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (BG); 
    Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (BG); 
    Torre Srl - Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI); 
    Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi); 
    Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI); 
    Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD), 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera: Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15661 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello