IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di  origine
protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11
del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1081  dell'11  novembre  2009  con  il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione   della
indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 122 del 27 maggio 2010,
con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in  Fano,  via
Paolo Borsellino n.  12/B,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i
controlli per la denominazione protetta «Limone Interdonato Messina»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 5 maggio 2010; 
  Considerato che l'«Associazione di  Tutela  Limone  Interdonato  di
Sicilia IGP» e la Regione Siciliana non  hanno  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,
sebbene sollecitati in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente  la  indicazione  geografica  protetta  «Limone
Interdonato Messina» anche nella fase intercorrente tra  la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per   i   motivi   sopra   esposti   di   dover   proroga
l'autorizzazione,   alle   medesime   condizioni   stabilite    nella
autorizzazione   concessa   con   decreto   5   maggio   2010,   fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «Suolo   e
Salute S.r.l.» con sede in Fano, via Paolo Borsellino,  n.  12/B,  ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Limone
Interdonato Messina», registrata con  il  regolamento  (CE)  n.  1081
dell'11 novembre 2009, e' prorogata fino all'emanazione  del  decreto
di   rinnovo   dell'autorizzazione   all'organismo   stesso    oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.