IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare,
l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in materia di protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,   recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello  stato  d'emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile.»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del  sopra  citato  decreto-legge  n.
195/2009 con  cui  e'  stata  prevista  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza  rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2010,  n.  196  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   gennaio   2011,   n.   1   recante
«Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali
della  regione  Campania  nelle  attivita'  di  gestione  del   ciclo
integrato dei rifiuti»; 
  Visto il decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  28  recante  «Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  13
gennaio e del 9  marzo  2010,  recanti  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e  dell'Unita'  operativa  per  la  chiusura  dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania; 
  Visto l'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 28 gennaio 2011  n.  3920,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,        recante        l'istituzione         dell'Unita'
tecnica-amministrativa  presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri per assicurare l'adempimento  di  alcuni  dei  compiti  gia'
posti in capo alle  strutture  di  cui  al  citato  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 30 aprile 2012, n. 4018; 
  Considerato che sono ancora in corso di espletamento  le  attivita'
necessarie alla definizione  della  massa  passiva  costituita  dalle
posizioni  debitorie   formatesi   nei   confronti   della   gestione
commissariale nel periodo di vigenza dello  stato  di  emergenza  nel
settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno  aggiunte  le  attivita'
istruttorie dei debiti maturati nella  fase  post-emergenziale  negli
anni 2010 e 2011; 
  Considerato altresi'  che  sono  in  corso  di  perfezionamento  le
procedure  di   esproprio   relative   alle   aree   utilizzate   per
l'allestimento  di  aree  di  stoccaggio,  discariche,  impianti   di
trattamento dei rifiuti e le attivita' correlate; 
  Considerato  che  le  attivita'  sopra  indicate  ed  il   relativo
coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio  alle
amministrazioni competenti in  via  ordinaria,  gia'  subentranti,  a
legislazione vigente, in tutte le competenze relative  alla  gestione
del ciclo dei rifiuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   L'Unita'   Tecnica   Amministrativa   di   cui   all'art.   15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920  del
28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni  (di  seguito
denominata UTA) e' prorogata per la durata di sei  mesi  a  decorrere
dal 1° gennaio 2013, periodo ulteriormente prorogabile per  ulteriori
sei mesi, limitatamente alle attivita' di cui all'art. 2 del presente
decreto. 
  2. Il Dott. Nicola Dell'Acqua subentra, a decorrere dal 1°  gennaio
2013,  al  Prefetto  Gianfelice  Bellesini  nelle  funzioni  di  Capo
dell'UTA di cui al comma 1. 
  3. Per lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  al  Dott.  Nicola
Dell'Acqua e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari  ad  euro
150.000,00 lordi su base annua, fatti salvi i rimborsi per  le  spese
di missione, a valere sulle risorse di cui  all'art.  4,  nei  limiti
delle spese riconosciute al personale dirigenziale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 
  4.  Il  Prefetto  Gianfelice  Bellesini  provvede   a   trasmettere
tempestivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio  2013,  al  Dott.
Nicola dell'Acqua una dettagliata relazione sulla propria gestione ed
a presentare, nei termini previsti dall'art.  5,  comma  5-bis  delle
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il rendiconto delle contabilita' speciali intestate  al
Capo dell'UTA.