IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  dell'8  ottobre
1973, n. 1065 recante il regolamento di  esecuzione  della  legge  25
novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel  rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Considerato  concluso  il  procedimento  per   l'iscrizione   della
varieta' al registro nazionale in seguito all'invio  della  quietanza
attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai  costitutori
di nuove varieta' vegetali per l'esecuzione  delle  prove  necessarie
all'accertamento degli specifici requisiti varietali; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata  varieta',  la
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                           ORZO POLISTICO 
    

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|              |                     |          Responsabile        |
|    Codice    |    Denominazione    |             della            |
|              |                     |         conversazione        |
|              |                     |          in purezza          |
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|     3239     |       Arianna       |  Isea Srl - Corridonia (MC)  |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
Avvertenza: 
 
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio
1994, n. 20, ne' alla registrazione da  parte  dell'Ufficio  centrale
del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.