IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare: il comma 354, con il quale e' istituito, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse del risparmio postale, di 6.000 milioni di euro; i commi 355 e 356, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalita' di utilizzo; il comma 357, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti, nonche' le ulteriori modalita' ivi descritte; il comma 358, che prevede che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; il comma 359, che prevede che sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota pari ad almeno il trenta per cento del FRI sia destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, emanato ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, con il quale sono stabilite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 12 luglio 2006, le procedure e le modalita' operative concernenti il monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia statale di ultima istanza; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98392 del 1° dicembre 2011, emanato ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale e' definito il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, che stabilisce le modalita' di funzionamento del FRI e, in particolare, il punto 2 ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 45, con la quale e' ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 22 dicembre 2006, n. 167, con la quale e' modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo; Vista la delibera del CIPE 27 marzo 2008, n. 38, con la quale e' effettuata una nuova ripartizione della somma pari a 6.000 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 18 novembre 2010, n. 101, recante riprogrammazione e integrazione della citata delibera CIPE n. 38/2008; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (di seguito decreto-legge n. 83/2012); Visto, in particolare, l'art. 30, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 83/2012, i quali prevedono che, con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate, tra l'altro, le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, da destinare, nel limite massimo del settanta per cento, alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile individuate dall'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge; Effettuate le verifiche relative all'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti contenenti le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sul FRI; Tenuto conto dei dati forniti da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in merito ai rientri di capitale relativi ai finanziamenti gia' erogati; Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento all'utilizzazione delle risorse del FRI ad esso assegnate dal CIPE con le citate deliberazioni; Decretano: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalita' di ricognizione delle risorse del FRI che risultano non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, al fine del successivo utilizzo delle medesime per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del precitato decreto-legge. 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, costituiscono risorse non utilizzate del FRI quelle gia' destinate dal CIPE: a) per interventi in relazione ai quali non siano state ancora pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili; c) provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.