IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese»; 
  Visto l'art.  1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  in
particolare: 
  il comma 354,  con  il  quale  e'  istituito,  presso  la  gestione
separata di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,  un  apposito  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca
(di seguito FRI) per la concessione  alle  imprese  di  finanziamenti
agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse  del
risparmio postale, di 6.000 milioni di euro; 
  i commi 355 e 356, che prevedono l'adozione  di  apposite  delibere
del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (di
seguito CIPE) per  la  ripartizione  del  predetto  Fondo  e  per  le
relative modalita' di utilizzo; 
  il  comma  357,  che  prevede  che,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare, il Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in  relazione  ai  singoli
interventi  previsti  dal  predetto  comma  355,  i  requisiti  e  le
condizioni per  l'accesso  ai  finanziamenti,  nonche'  le  ulteriori
modalita' ivi descritte; 
  il comma 358, che prevede che il tasso  di  interesse  sulle  somme
erogate in anticipazione e' determinato con decreto,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  il comma 359, che prevede che sull'obbligo  di  rimborso  al  Fondo
delle somme ricevute in virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,  condizioni
e modalita' individuati con decreto di natura non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che
prevede che una quota pari ad almeno il trenta per cento del FRI  sia
destinata al sostegno di attivita', programmi e  progetti  strategici
di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, emanato ai sensi del comma 359 dell'art.  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono  disciplinati
i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia
statale sui finanziamenti agevolati  concessi  da  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. a valere sul FRI; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, con il quale sono stabilite,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, del citato decreto del 12 luglio 2006,  le  procedure  e  le
modalita' operative concernenti  il  monitoraggio  dei  finanziamenti
agevolati e l'intervento della garanzia statale di ultima istanza; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
98392 del 1° dicembre 2011, emanato ai sensi del comma 358  dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale e'  definito  il
tasso di interesse sulle somme  erogate  in  anticipazione  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.a.; 
  Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, che stabilisce le
modalita' di funzionamento del FRI e, in particolare, il punto  2  ai
sensi del quale, in sede di prima applicazione, viene  ripartita  una
quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro; 
  Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 45, con  la  quale  e'
ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a
2.300 milioni di euro; 
  Vista la delibera del CIPE 22 dicembre 2006, n. 167, con  la  quale
e' modificata la ripartizione delle risorse complessive del  predetto
Fondo; 
  Vista la delibera del CIPE 27 marzo 2008, n. 38, con  la  quale  e'
effettuata una nuova ripartizione della somma pari a 6.000 milioni di
euro; 
  Vista la delibera del  CIPE  18  novembre  2010,  n.  101,  recante
riprogrammazione  e  integrazione  della  citata  delibera  CIPE   n.
38/2008; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»  (di  seguito  decreto-legge  n.
83/2012); 
  Visto, in particolare, l'art. 30, commi 3 e 4, del decreto-legge n.
83/2012, i quali prevedono che,  con  decreti  interministeriali  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico,  sono  determinate,   tra   l'altro,   le   modalita'   di
ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, da destinare,  nel
limite massimo del settanta per cento, alle finalita' del  Fondo  per
la crescita  sostenibile  individuate  dall'art.  23,  comma  2,  del
predetto decreto-legge; 
  Effettuate le verifiche  relative  all'avvenuta  pubblicazione  dei
provvedimenti contenenti le  modalita'  per  la  presentazione  delle
istanze di accesso alle agevolazioni a valere sul FRI; 
  Tenuto conto dei dati forniti da Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
in merito ai rientri  di  capitale  relativi  ai  finanziamenti  gia'
erogati; 
  Tenuto  conto  delle  verifiche  effettuate  dal  Ministero   dello
sviluppo economico con riferimento  all'utilizzazione  delle  risorse
del FRI ad esso assegnate dal CIPE con le citate deliberazioni; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalita'  di
ricognizione delle risorse del FRI che risultano non utilizzate  alla
data del 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, alla data  del  31
dicembre di ciascun esercizio, al fine del successivo utilizzo  delle
medesime per gli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del precitato decreto-legge. 
  2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del  decreto-legge  n.  83/2012,
costituiscono risorse non utilizzate del FRI  quelle  gia'  destinate
dal CIPE: 
  a) per interventi in relazione ai  quali  non  siano  state  ancora
pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso
alle agevolazioni; 
  b) derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni
concedibili; 
  c) provenienti dai  rientri  di  capitale  dei  finanziamenti  gia'
erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente
comminate.