IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 474/2013 della Commissione
del 7 maggio 2013, la denominazione «Salmerino del Trentino» riferita
alla  categoria  «Pesci,  molluschi,  crostacei  freschi  e  prodotti
derivati» e'  iscritta  quale  Indicazione  Geografica  Protetta  nel
registro delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e  delle
indicazioni geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  52,
paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  Indicazione  Geografica  Protetta  «Salmerino  del  Trentino»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione Geografica Protetta «Salmerino del Trentino»,  registrata
in sede comunitaria con Regolamento (UE) n.  474/2013  del  7  maggio
2013. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Salmerino  del   Trentino»,   possono   utilizzare,   in   sede   di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti  al  rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 24 maggio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari