IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Nella riunione dell'11 dicembre 2012 
  Visto il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ed  in
particolare l'art. 3 dello stesso, che  reca  la  disciplina  per  il
perfezionamento delle intese da sancire nella  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante  disposizioni  per  la
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'art. 119 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  che  in
attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario e  che  stabilisce  che  il
fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole  regioni  a   statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
all'11; 
  Visto, in particolare, l'art. 27, comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo  che  individua  quali  regioni  di  riferimento  per  la
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario, le tre regioni, tra cui obbligatoriamente  la  prima,  che
siano state scelte  dalla  Conferenza  Stato-regioni  tra  le  cinque
indicate dal Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori  cinque
regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza in condizione di  equilibrio  economico  e,  comunque  non
essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come
verificato dal tavolo di verifica degli adempimenti regionali di  cui
all'art. 12 dell'intesa sancita dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271/CSR), sono individuate in
base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,  appropriatezza  ed
efficienza definiti con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa intesa della Conferenza  Stato-regioni,  sentita  la
struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3  dell'intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009  (Rep.
Atti 243/CSR), sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1,  2
e 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009. A  tale  scopo  si
considerano in  equilibrio  economico  le  regioni  che  garantiscono
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizioni  di
efficienza e di appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite
dalla vigente legislazione  a  livello  nazionale,  ivi  comprese  le
entrate  proprie  regionali  effettive.  Nella  individuazione  delle
regioni  si  dovra'  tenere  conto  dell'esigenza  di  garantire  una
rappresentativita' in termini di appartenenza geografica al nord,  al
centro e al  sud,  con  almeno  una  regione  di  piccola  dimensione
geografica; 
  Visto altresi' il comma 12 del richiamato art.  27  che  stabilisce
che, solo qualora nella selezione delle migliori  cinque  regioni  di
cui al comma 5, si trovi nella condizione  di  equilibrio  economico,
come definito al medesimo comma 5, un numero di regioni  inferiore  a
cinque, per la individuazione delle regioni di riferimento  si  tiene
conto delle regioni che hanno ottenuto il miglior risultato economico
registrato nell'anno di riferimento, depurando i  costi  della  quota
eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette  a  piano  di
rientro; 
  Ritenuto che la soprarichiamata disposizione individui nel criterio
del miglior risultato  economico  registrato,  l'unico  criterio  cui
dovere fare riferimento per integrare fino al  numero  di  cinque  le
regioni candidabili quali regioni che il Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  deve  indicare  alla  Conferenza  Stato-regioni,  dopo
averle classificate  in  base  a  criteri  di  qualita'  dei  servizi
erogati, appropriatezza ed efficienza; 
  Dato atto che, nell'ambito  delle  cinque  regioni  indicate,  come
sopra riportato, la Conferenza Stato-regioni  dovra'  procedere  alla
scelta delle tre regioni che costituiranno le regioni di  riferimento
per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario, con il vincolo di  scegliere  obbligatoriamente  la  prima
risultante  dall'operazione  di  classificazione  sopra   richiamata,
tenendo, altresi' conto, entro  tale  ambito  delle  cinque  regioni,
dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in  termini  di
appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con  almeno  una
regione di piccola dimensione geografica, come stabilito dal medesimo
comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011; 
  Considerato che, ai fini dell'adozione  del  provvedimento  oggetto
della presente deliberazione, con nota  del  10  settembre  2012,  il
Ministero della salute ha inviato alla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai fini del perfezionamento  dell'intesa,  lo  schema  di
decreto previsto dall'art. 27, comma 5 indicato in oggetto, chiedendo
di  acquisire  il  preventivo  parere  della  Struttura  tecnica   di
monitoraggio (STEM); 
  Vista la nota del 12 ottobre 2012, diramata  con  lettera  in  pari
data, con la quale il Presidente della STEM ha trasmesso il  predetto
parere reso dalla STEM medesima nella  seduta  del  9  ottobre  2012,
contenente alcune osservazioni tecniche; 
  Considerato  che,  con  nota  del  18  ottobre  2012  inviata  alla
segreteria della Conferenza Stato-regioni, il Ministero della  salute
ha inviato una nuova versione dello  schema  di  decreto  in  parola,
concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, che  tiene
conto delle osservazioni tecniche contenute  nel  parere  reso  dalla
STEM nell'anzidetta seduta del 9 ottobre 2012; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  svoltasi  presso
la segreteria della Conferenza Stato-regioni il 18  ottobre  2012,  i
rappresentanti delle regioni e province autonome, nel  prendere  atto
con soddisfazione che la nuova versione dello schema  di  decreto  e'
stata elaborata tenendo conto del  piu'  volte  citato  parere  della
STEM, hanno fatto presente di non  avere  ulteriori  osservazioni  da
formulare rispetto a quelle gia' evidenziate nel corso delle riunioni
della piu' volte menzionata STEM dedicate all'esame del provvedimento
in questione; 
  Considerato  che  l'esame  dello  schema   di   decreto,   iscritto
all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-regioni del
25 ottobre 2012 e'  stato  rinviato  su  richiesta  delle  regioni  e
province autonome per ulteriori approfondimenti; 
  Considerato che e' stato nuovamente iscritto all'ordine del  giorno
della seduta della Conferenza Stato-regioni del  30  ottobre  2012  e
che,  in  tale  sede,  i  presidenti  delle  regioni  hanno  avanzato
richieste di modifiche ed integrazioni dello schema di provvedimento,
che sono state ritenute dai rappresentanti del  Governo  accoglibili,
sia pure con parziale riformulazione, ad  eccezione  della  richiesta
emendativa relativa al punto  1.2  dell'allegato  1  allo  schema  di
decreto, con il quale veniva richiesto di  aggiungere  alla  fine  la
seguente espressione: «assicurando prioritariamente il criterio della
rappresentativita' in termini di appartenenza geografica, di  cui  al
comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011»; 
  Rilevato, in particolare, che, nel corso della predetta seduta  del
30 ottobre 2012, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con
riferimento al testo dello schema di decreto in esame: 
    ha proposto la seguente riformulazione della richiesta emendativa
relativa al punto 1.1,  lett.  b)  dell'Allegato  1:  «I  costi  sono
sterilizzati  della  quota  registrata   in   entrata   relativa   al
finanziamento aggiuntivo per i livelli  di  assistenza  superiori  ai
livelli essenziali:»; 
    ha ritenuto accoglibile la richiesta emendativa relativa al punto
2.2.1 dell'Allegato 1; 
    non ha ritenuto accoglibile la richiesta emendativa  relativa  al
punto 1.2 dell'Allegato l; 
  Considerato  che,   nel   corso   della   menzionata   seduta,   la
riformulazione  emendativa  relativa   al   punto   1.1,   lett.   b)
dell'Allegato 1 e' stata ritenuta accoglibile  dai  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome, che hanno, altresi',  ritenuto  di
dover precisare che  le  regioni  in  equilibrio  economico  sono  da
individuarsi non sulla base di dati  provvisori  rilevati  al  quarto
trimestre, ma a seguito dell'accertamento dei risultati relativi alla
chiusura del secondo esercizio precedente a  quello  di  riferimento,
rilevati, nei termini previsti dalla normativa vigente,  dai  modelli
ministeriali di rendicontazione economica del consolidato regionale; 
  Considerato che, nel corso  della  medesima  seduta,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ha condiviso tale precisazione; 
  Rilevato infine che  si  e'  registrata  la  mancata  intesa  della
Conferenza Stato-regioni nella richiamata seduta del 30 ottobre 2012,
sull'argomento con decorrenza del termine di trenta  giorni  previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che la regione del Veneto, con  nota  del  21  novembre
2012, quindi solo in data immediamente antecedente della seduta della
Conferenza Stato-regioni  convocata  per  il  22  novembre  2012,  ha
trasmesso un documento contenente  le  proposte  di  modifiche  dello
schema di decreto indicato in oggetto, ai  fini  del  perfezionamento
dell'intesa da parte della Conferenza Stato-regioni e che  tale  nota
e' stata trasmessa,  in  pari  data,  ai  Ministeri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze con richiesta di voler far conoscere le
proprie valutazioni al riguardo in vista della  citata  seduta  della
stessa Conferenza per il 22 novembre 2012; 
  Considerato che, nel corso della seduta del 22  novembre  u.s.,  il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
ha consegnato un ulteriore documento - da ritenersi assorbente quello
precedentemente citato fatto pervenire della  regione  del  Veneto  -
concernente  proposte  emendative  all'Allegato  l  allo  schema   di
decreto, che riconfermavano gli emendamenti ritenuti gia' accoglibili
dal Governo nella seduta della Conferenza del  30  ottobre  2012,  ma
confermavano anche l'emendamento  relativo  al  criterio  prioritario
della rappresentativita' geografica, ritenuto invece non  accoglibile
dal Governo nella richiamata seduta del 30 ottobre 2012; 
  Rilevato  pertanto  che,  anche  nel  corso  della   seduta   della
Conferenza Stato-regioni del 22 novembre 2012, non si sono create  le
condizioni di assenso per il perfezionamento della prescritta  intesa
sullo  schema  di  decreto  sulla  materia  oggetto  della   presente
deliberazione; 
  Preso atto, conclusivamente che: 
    a) e' stata espressa la mancata intesa da parte della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2012, sul
testo dello schema di decreto oggetto della  presente  deliberazione,
cosi' come risultante  a  seguito  del  parziale  accoglimento  delle
proposte  emendative  regionali,  da  parte  dei  rappresentanti  del
Governo,  nel  corso  della  seduta  del  30  ottobre  2012,  con  la
conseguente  decorrenza  del  termine  di  trenta   giorni   previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    b) tale mancata intesa da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e' stata confermata nella  seduta  del  22  novembre  2012
(Rep. Atti 231/CSR); 
    c) alla data odierna risultano  decorsi  i  trenta  giorni  dalla
seduta del 30 ottobre 2012, nella quale si era registrata la  mancata
intesa ai sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Evidenziato il fatto che il  mancato  accoglimento  della  proposta
regionale contenuta nell'emendamento relativo al criterio prioritario
della rappresentativita' geografica e' stato  determinato  dalla  sua
non compatibilita' con il quadro normativo delineato dall'art. 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come gia' evidenziato nelle
considerazioni piu' sopra svolte; 
  Rilevata l'urgenza di consentire l'avvio  delle  procedure  per  la
definizione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario
di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,  ai
fini della determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  delle
singole  regioni  per  l'anno  2013,  sulla  cui   base   preordinare
l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per il medesimo anno; 
  Rilevato pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato di
dover provvedere, con propria deliberazione, ai sensi del citato art.
3, comma 3, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  alla
definizione  dei   criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
appropriatezza  ed  efficienza,  per  la  scelta  delle  regioni   di
riferimento ai fini della determinazione dei costi e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario, in attuazione dell'art. 27, comma  5,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente delibera definisce i criteri di qualita' dei servizi
erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di
riferimento ai fini della determinazione dei costi e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario, in attuazione dell'art. 27, comma  5,
del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68.  Tali  criteri  sono
quelli descritti nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. 
  2. La presente delibera sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Monti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Balduzzi 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 3, foglio n. 15