IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio: 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari a  base  della  sostanza
attiva zolfo riportati nella tabella  allegata  al  presente  decreto
registrati al  numero,  alla  data,  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno  2009,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)
540/2011 e 541/2011, tra le quali  e'  compresa  la  sostanza  attiva
zolfo, componenti i prodotti fitosanitari elencati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Visto l'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  11
dicembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro  il  30  giugno
2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per  ciascun  prodotto
contenente esclusivamente la sostanza attiva zolfo o in  combinazione
con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato  decreto  ministeriale
11 dicembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
zolfo non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo
decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere  dal  1°
luglio 2012; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 11 dicembre  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  zolfo,  revocati
ai sensi dell'art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di  tali
autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai
requisiti di cui all'allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto  11  dicembre
2009  fissa  al  30  giugno  2013  la  scadenza  per  la  vendita   e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  del  medesimo
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
zolfo la cui autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'  stata
automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2012, conformemente
a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto  ministeriale
15 settembre 2009. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti  secondo
le seguenti modalita': 
    8 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2012 per la commercializzazione
da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2012 per  l'impiego  da  parte
degli utilizzatori finali. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 maggio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello