IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
settembre 2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico  e  della
mobilita' nella citta' di Messina, prorogato da  ultimo  fino  al  30
settembre 2012, giusta delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  3
agosto 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  del  5
dicembre 2007, n. 3633 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Commissario Straordinario della citta' di Messina
del 28 febbraio 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  comune  di  Messina  e'  individuato  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' ambientale determinatasi nel settore del traffico e  della
mobilita' nella citta' di Messina. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  dott.  Santi  Alligo,
Segretario Generale della citta' di  Messina,  e'  individuato  quale
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della  medesima
Amministrazione  nel  coordinamento  degli  interventi  integralmente
finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei  piani  delle  attivita'
gia' formalmente approvati alla data del 30 settembre 2012.  Egli  e'
autorizzato  a  porre  in  essere  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  straordinario  del
comune di Messina, provvede entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana a trasferire  al  Soggetto  di  cui  al  comma  2  tutta  la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale non gia' nella disponibilita' dello stesso. 
  4.  Il  predetto  Soggetto,  che  opera  a  titolo  gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative del comune di  Messina,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 provvede, fino
al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5107,  aperta  ai  sensi  dell'art.  3
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3633/2007, che viene allo  stesso  intestata  per  ventiquattro  mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana,  salvo  proroga  da
disporsi con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della contabilita' medesima  in  relazione  al  cronoprogramma  degli
interventi ed allo stato di avanzamento  degli  stessi.  Il  predetto
Soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale,  il  Soggetto
di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al  bilancio  del
comune di Messina ovvero, ove si  tratti  di  altra  amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
predetta contabilita'  speciale  sono  versate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione
di quelle derivanti da fondi  di  diversa  provenienza,  che  vengono
versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Soggetto di cui al comma 2 a seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli