IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del  30  settembre  2010  presentata  dall'Impresa
Agrichem  B.V.,  con  sede  legale  in  Koopvaardijweg  9,  4900   AG
Oosterhout, NL, diretta ad ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato BETA  TEAM  contenente  le  sostanze  attive
fenmedifam, etofumesate e desmedipham; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute e l'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Piacenza  -
Istituto di Chimica Agraria e Ambientale, per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 5 giugno 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva etofumesate nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della  direttiva
2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002; 
  Visto il decreto del 18 aprile 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva fenmedifam nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della  direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Visto il decreto del 18 aprile 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva desmedipham nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della  direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto (UE) n. 823/2012 della  Commissione  del  14  settembre  2012
recante deroga al regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  per
quanto riguarda le  date  di  scadenza  dell'approvazione  di  alcune
sostanze attive tra cui l'etofumesate per  la  quale  il  periodo  di
approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Agrichem
B.V  a  sostegno  dell'istanza   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2012 con la quale e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro  6
mesi dalla sopra citata data del 21 dicembre 2012; 
  Vista la nota pervenuta in data 4 gennaio 2013 da cui  risulta  che
l'Impresa Agrichem BV.  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio per il proseguimento dell'iter autorizzativo; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto BETA TEAM  fino  al  31  luglio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
etofumesate; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9,  4900
AG Oosterhout, NL,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato BETA TEAM  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 luglio 2016,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza  attiva  etofumesate  nell'Allegato  al  Regolamento  UE  n.
540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera:  Agrichem  B.V.,
Koopvaardijweg 9, 4900 CV, Oosterhout, NL. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15352. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello