Ai soggetti interessati 
All'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. 
 
A - Disposizioni generali. 
 
1. Premessa. 
 
  1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013,
pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 giugno 2013 e in
corso   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale,    prevede
l'istituzione di un regime  di  aiuto  finalizzato  a  promuovere  la
nascita  di  nuove  imprese  nelle  regioni   Basilicata,   Calabria,
Campania,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  demandando  a  un'apposita
circolare esplicativa la definizione di ulteriori  aspetti  rilevanti
per l'accesso alle agevolazioni e  il  funzionamento  del  regime  di
aiuto. 
  1.2. La presente  circolare,  emessa  in  base  a  quanto  disposto
dall'art. 5, comma 9, del suddetto decreto, e' finalizzata a  fornire
elementi   esplicativi   e   definire   specifiche   condizioni    di
ammissibilita' alle agevolazioni in relazione ai requisiti soggettivi
ed oggettivi, ai settori e alle attivita' economiche. Sono,  inoltre,
definite modalita', forme e termini di presentazione delle domande  e
fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione,
alle condizioni ed ai limiti di ammissibilita' dei costi, alle soglie
ed ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle  agevolazioni.  Sono,
altresi',  indicate   le   caratteristiche   del   provvedimento   di
concessione, le modalita', i tempi e le condizioni  per  l'erogazione
delle agevolazioni. 
 
2. Definizioni. 
 
  2.1. Ai fini della presente circolare, sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Decreto»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico  6
marzo 2013, pubblicato nel sito  internet  istituzionale  in  data  4
giugno 2013 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Regolamento GBER»: il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    d) «Regolamento de minimis»: il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre  2006
e successive modifiche e integrazioni, ovvero successivo  regolamento
emanato dalla Commissione per la disciplina degli aiuti  d'importanza
minore; 
    e) «Decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    f) «Start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del Decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del
Registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
Decreto-legge n. 179/2012; 
    g) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    h) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»,  la  Carta
degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (N.  117/2010
Italia), approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    i) «Regioni dell'Obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    l) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    m) «Comitato tecnico»: il Comitato tecnico  di  cui  all'art.  9,
comma 4, del Decreto; 
    n) «Riserva PON Ricerca e Competitivita'»: la  riserva  speciale,
istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma Operativo
Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013  e  destinata  al
rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese localizzate
nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza. 
 
3. Risorse finanziarie disponibili. 
 
  3.1.  In  fase  di  prima  applicazione,  le  risorse   finanziarie
disponibili  per  la  concessione  degli  aiuti  di  cui  al  Decreto
ammontano a: 
    a) euro 100.000.000,00  (centomilioni)  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dai «progetti  coerenti»,  cosi'  come  individuati  nella
relazione finale di  esecuzione  del  Programma  Operativo  Nazionale
«Sviluppo   Imprenditoriale   Locale»   FESR   2000-2006,   per    il
finanziamento della misura di  cui  alla  lettera  B  della  presente
circolare; 
    b) euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del
Programma  Operativo  Nazionale  «Ricerca  e   Competitivita'»   FESR
2007-2013 e sulle risorse  del  Piano  di  Azione  Coesione,  per  il
finanziamento della misura di  cui  alla  lettera  C  della  presente
circolare. 
 
4. Soggetti beneficiari. 
 
  4.1. Possono beneficiare delle  agevolazioni  di  cui  al  Decreto,
fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.5, 4.6  e  4.7,  le
imprese, ivi incluse le start-up innovative: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b)  di  piccola  dimensione,  ai   sensi   di   quanto   previsto
nell'allegato 1 del Regolamento GBER; 
    c) con sede  legale  e  operativa  ubicata  nei  territori  delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e  107.3.c)  del  TFUE,
cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato  a  finalita'
regionale, relativamente alle agevolazioni  di  cui  alla  lettera  B
della presente circolare, ovvero con sede legale e operativa  ubicata
nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, relativamente
alle agevolazioni di cui alla lettera C della presente circolare; 
    d) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'
cooperative; 
    e) in cui la compagine societaria sia  composta,  in  maggioranza
assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche;  nel  caso
di  societa'  cooperative  i   soci   devono   essere   rappresentati
esclusivamente   da   persone   fisiche,   fermo   restando    quanto
specificamente previsto all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per
le start-up innovative. 
  4.2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni le persone fisiche
che intendono costituire una nuova societa'; la stessa dovra'  essere
formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla  data  della
comunicazione di ammissione alle  agevolazioni  inviata  ai  soggetti
richiedenti dal Soggetto gestore. Nel caso in cui la  nuova  societa'
non sia costituita nei termini sopra indicati,  oppure  non  rispetti
quanto stabilito  al  punto  4.1  lettere  b),  c),  e),  oppure  sia
costituita senza la partecipazione in qualita' di socio di uno o piu'
soggetti indicati come componenti della compagine nel piano d'impresa
di cui ai successivi punti 11.1 e 19.1, la domanda di  ammissione  e'
considerata decaduta. 
  4.3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al  Decreto,  le
imprese di cui al punto 4.1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte  al  Registro  delle
imprese  ovvero,  nel  caso  di  start-up  innovative,  alla  sezione
speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8,  del
Decreto-legge n. 179/2012; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
    e) non essere  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  revoca
totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce; 
    f) aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le
quali e' stato disposto un ordine di recupero; 
    g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; 
    h) essere in regime di contabilita' ordinaria. 
  4.4. Il possesso dei requisiti di cui  ai  punti  4.1  e  4.3  deve
essere  dimostrato  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione nel caso di imprese gia'  costituite,  ovvero  entro  30
giorni dalla data di comunicazione di cui al punto 4.2 nel  caso  dei
soggetti richiedenti di cui al medesimo punto 4.2. 
  4.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui  al  Decreto  le
imprese controllate, ai sensi di quanto previsto  all'art.  2359  del
codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei
12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta. 
  4.6. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al  Decreto,  le
imprese operanti nei settori: 
    a) della pesca e dell'acquacoltura che  rientrano  nel  campo  di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    b)  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del TFUE; 
    c)  della  trasformazione  e  commercializzazione  dei   prodotti
agricoli di cui all'allegato I del TFUE; 
    d) carboniero; 
  nonche', limitatamente agli aiuti  di  cui  alla  lettera  B  della
presente circolare, nei settori: 
    e) della siderurgia; 
    f) della costruzione navale; 
    g) della produzione di fibre sintetiche. 
  4.7. Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere  altresi'
concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso
Paesi  terzi  o  Stati  membri,   ossia   per   programmi   d'impresa
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di  distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti
connesse  con  l'attivita'  d'esportazione  e  per   gli   interventi
subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti di importazione. 
  4.8. Ai fini della determinazione dei requisiti  di  cui  al  punto
4.1, lettera e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza,
inferiori al  50%  del  capitale  sociale  dell'impresa  detenute  da
investitori istituzionali (1)  ,  Universita'  e  Centri  di  ricerca
pubblici e privati. 
 
5. Modalita' di presentazione delle domande e dei piani di impresa. 
 
  5.1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base  di
procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito  dall'art.
5 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  5.2. Le domande di agevolazione, corredate dei  piani  di  impresa,
possono essere presentate a partire dal giorno 4 settembre  2013  ore
12.00. 
  5.3. Le domande presentate prima del termine di cui  al  punto  5.2
non sono prese in considerazione. 
  5.4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto  legislativo
n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui  al
precedente punto 3. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili
comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero comunica, mediante
avviso a firma del Direttore Generale della  Direzione  generale  per
l'incentivazione delle  attivita'  imprenditoriali  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto  esaurimento
delle risorse e restituisce agli istanti che ne  facciano  richiesta,
le  cui  domande  di  agevolazione  non  siano  state   accolte   per
l'intervenuto esaurimento delle risorse,  l'eventuale  documentazione
da essi inviata a loro spese. 
  5.5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande
presentate nell'ultimo giorno utile e  istruite  con  esito  positivo
sono ammesse alle agevolazioni in  misura  parziale,  commisurata  ai
rispettivi costi ritenuti agevolabili. 
  5.6. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
all'istruttoria delle stesse. 
  5.7. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono
essere compilate esclusivamente per via elettronica,  utilizzando  la
procedura  informatica  che  sara'  messa  a  disposizione  nel  sito
internet smartstart.invitalia.it almeno 30 giorni prima dell'apertura
dello sportello, secondo le modalita'  e  gli  schemi  ivi  indicati,
anch'essi resi disponibili in un'apposita sezione del  suddetto  sito
almeno 30 giorni prima  dell'apertura  dello  sportello.  Le  domande
devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di  quanto  disposto
dal  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo  n.  82/2005)  dal  legale  rappresentante  o,  nel  caso
previsto al punto 4.2, dalla  persona  fisica  proponente  per  conto
della  societa'  costituenda,  e  devono   essere   corredate   della
documentazione indicata nella domanda medesima. 
  5.8. Al termine  della  procedura  di  compilazione  del  piano  di
impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati
ivi indicati, alla stessa verra' assegnato un protocollo elettronico. 
  5.9. Nel caso  di  imprese  gia'  costituite,  congiuntamente  alla
domanda devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima
procedura informatica  di  cui  al  punto  5.7,  atto  costitutivo  e
statuto, dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000  e  successive  modificazioni,  secondo   lo   schema   reso
disponibile dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del  sito  di
cui al precedente punto 5.7, attestante il possesso dei requisiti  di
cui ai punti 4.1 e 4.3. 
  5.10. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di  societa'
costituenda, la documentazione  di  cui  al  punto  5.9  deve  essere
trasmessa elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica
di cui al punto 5.7, entro 30 giorni dalla data di  comunicazione  di
ammissione alle agevolazioni. 
  5.11. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle
indicate al punto 5.7 non saranno prese in esame. 
 
6. Concessione delle agevolazioni. 
 
  6.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai  punti  12  e
20, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di  ammissione  o  di
non ammissione alle agevolazioni della domanda. 
  6.2.  Con  riferimento  alle   domande   presentate   da   start-up
innovative, il Comitato tecnico fornisce indicazioni e specificazioni
al  Soggetto  Gestore  in  merito  allo  svolgimento   dell'attivita'
istruttoria e delibera sull'ammissione della start-up innovativa alle
agevolazioni. 
  6.3. Il provvedimento di concessione delle  agevolazioni  individua
il  soggetto  beneficiario  e   le   caratteristiche   del   progetto
finanziato, stabilisce le spese ammesse  e  la  forma  e  l'ammontare
delle agevolazioni, regola i tempi e le  modalita'  per  l'attuazione
dell'iniziativa, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e  i
motivi di revoca. 
  6.4. Il provvedimento di  cui  al  punto  6.3  viene  trasmesso  al
soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica  certificata
(PEC),  indicato  dallo  stesso  nella  domanda  di  ammissione  alle
agevolazioni. 
  6.5.   L'accettazione   delle   agevolazioni   concesse,    firmata
digitalmente, deve essere trasmessa via PEC entro il  termine  di  40
giorni dal ricevimento del provvedimento di  concessione  di  cui  al
punto 6.3, utilizzando  gli  schemi  resi  disponibili  dal  Soggetto
gestore in un'apposita sezione del sito di cui  al  precedente  punto
5.7, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 
  6.6. La concessione delle agevolazioni di cui alla lettera B  della
presente circolare e' condizionata alla efficacia e  validita'  della
Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale. Nel  caso  in  cui,
alla data di concessione delle agevolazioni, sia decorso  il  periodo
di validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e
non sia stata ancora approvata la  Carta  valida  per  il  successivo
periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse ai  sensi  e
nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis. 
 
7. Obblighi del beneficiario e vincoli sull'attivita'. 
 
  7.1. L'impresa beneficiaria si obbliga a: 
    a)  consentire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  al  Soggetto
gestore, al Ministero e a soggetti da questi delegati  o  incaricati,
di  effettuare  controlli  e  ispezioni  al  fine  di  verificare  le
condizioni per la fruizione e  il  mantenimento  delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati; 
    b)  comunicare   preventivamente   ai   fini   delle   necessarie
autorizzazioni,  qualunque  variazione  della  sede,  dell'attivita',
dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale; 
    c)  dare  tempestiva  comunicazione  al  Soggetto  gestore  della
eventuale richiesta di ammissione a procedure  concorsuali,  o  della
proposizione di istanze di fallimento  o  di  azioni  giudiziarie  da
parte di terzi; 
    d)  fornire  annualmente  al   Soggetto   gestore,   informazioni
sull'andamento  dell'attivita'  e  sulla  permanenza  dei   requisiti
oggettivi e soggettivi per un periodo di quattro anni dalla data  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni,  relativamente  agli
aiuti di cui alla lettera B della presente circolare, e di  tre  anni
dalla  data   di   ultimazione   del   programma   di   investimento,
relativamente agli aiuti di cui alla lettera C. Nel caso  di  imprese
ammesse alle agevolazioni a  valere  sia  sugli  aiuti  di  cui  alla
lettera B che sugli aiuti  di  cui  alla  lettera  C  della  presente
circolare,  si  applica  il  termine  piu'  lungo  tra  quelli  sopra
indicati; 
    e) applicare nei confronti dei dipendenti,  cosi'  come  previsto
dall'art. 36 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  condizioni  non
inferiori a quelle risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro
della categoria. 
B - Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione. 
 
8. Ambito di applicazione e oggetto dell'intervento. 
 
  8.1. Ai soggetti che presentano i requisiti  di  cui  al  punto  4,
aventi sede legale e operativa ubicata nei  territori  delle  regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  nelle
aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c)  del  TFUE,  cosi'
come individuate  nella  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, e' concesso un contributo in relazione ai costi  sostenuti
nei primi 4 anni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  8.2. Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla  presente
lettera B i piani di impresa che: 
    prevedano l'adozione di  soluzioni  tecniche,  organizzative  e/o
produttive nuove rispetto  al  mercato  di  riferimento  dell'impresa
proponente, anche in chiave  di  riduzione  dell'impatto  ambientale,
oppure; 
    siano  funzionali  all'ampliamento  del  target  di  utenza   del
prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino  attualmente  raggiunto
dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento  e/o
nel medesimo settore, oppure; 
    prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi
o migliorativi rispetto ai  bisogni  dei  clienti  e/o  destinati  ad
intercettare nuovi bisogni  e/o  rivolti  a  innovative  combinazioni
prodotto-servizio/mercato, oppure; 
    propongano  l'adozione   di   modelli   di   business   orientati
all'innovazione    sociale,    anche    attraverso    l'offerta    di
prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali. 
 
9. Forma e intensita' dell'aiuto. 
 
  9.1. L'importo annuo massimo del contributo concedibile  in  favore
di ciascuna impresa beneficiaria e' pari a  euro  50.000,00,  per  un
ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in  favore  di
ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 nell'arco  di  4  anni  dalla
data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto  previsto  al
punto 9.2. 
  9.2. Relativamente  alle  domande  di  agevolazioni  presentate  da
start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto
della  richiesta  di  erogazione  di  ciascuna   quota   annuale   di
contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art.  25,
comma 2, lettera h), punto  1),  del  Decreto-legge  n.  179/2012  in
misura superiore alla soglia  minima  ivi  prevista,  per  un  valore
comunque uguale o superiore al 30% del maggior  valore  tra  costo  e
valore della produzione dell'impresa stessa, ovvero abbia  impiegato,
nell'anno di riferimento, dipendenti o collaboratori di cui  all'art.
25, comma 2, lettera h), punto 2), del Decreto-legge n.  179/2012  in
misura superiore alla soglia  minima  ivi  prevista,  per  un  valore
comunque uguale o superiore al 40%  della  forza  lavoro  complessiva
dell'impresa  medesima,  l'importo  annuo  massimo   del   contributo
concedibile di cui al punto 9.1 e'  elevato,  fermo  restando  quanto
previsto al punto 13.1, a: 
    a) euro 60.000,00, relativamente al  primo  anno  dalla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) euro 70.000,00, relativamente al secondo anno  dalla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    c) euro 80.000,00, relativamente al  terzo  anno  dalla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    d) euro 90.000,00, relativamente al quarto  anno  dalla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione. 
  9.3. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile  di
cui ai punti 9.1 e 9.2, l'intensita' dell'aiuto concesso  a  ciascuna
impresa beneficiaria e' pari: 
    a) per i primi 3 anni dalla data di presentazione della domanda: 
      1) 35% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per
le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a)  del
TFUE, cosi' come individuate nella  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, ovvero pari al 
      2) 25% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per
le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c)  del
TFUE, cosi' come individuate nella  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale; 
    b) per il successivo anno: 
      1) 25% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per
le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a)  del
TFUE, cosi' come individuate nella  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, ovvero pari al 
      2) 15% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per
le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c)  del
TFUE, cosi' come individuate nella  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale. 
  9.4. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B sono soggette a
ritenuta d'acconto, operata e  versata  ai  sensi  dell'art.  28  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
10. Costi ammissibili . 
 
  10.1. Sono ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla  presente
lettera B i costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla  data  di
presentazione della domanda e non oltre 4  anni  dalla  stessa  data,
connessi alla realizzazione del piano di impresa, riferiti a: 
    a) interessi  sui  finanziamenti  esterni  concessi  all'impresa,
ossia gli  interessi  derivanti  da  finanziamenti  bancari  ordinari
concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, ammissibili in misura
non  superiore  al  tasso  di  riferimento  vigente  alla   data   di
concessione dell'agevolazione, stabilito dalla Commissione europea  e
pubblicato              nel               sito               internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, maggiorato di 400 punti base in conformita' alla Comunicazione
della Commissione 2008/C14/02 concernente la revisione del metodo  di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; 
    b) costi relativi all'acquisto della disponibilita' di  impianti,
macchinari e attrezzature  tecnologici,  ovvero  tecnico-scientifici,
con particolare riferimento  a  quelli  connessi  all'utilizzo  delle
tecnologie  dell'informazione  e   della   comunicazione,   necessari
all'attivita' di impresa. Sono ammissibili: 
      b.1) le spese di affitto  dei  beni  strumentali  di  cui  alla
lettera b), se impiegati nella progettazione, realizzazione, verifica
e collaudo, distribuzione di prodotti e/o servizi,  ovvero  impiegati
in attivita' di  ricerca  e  sviluppo,  di  automezzi  specificamente
attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  cui  al  piano  di  impresa.  Sono  escluse  le
fattispecie  che  configurino,  nella  forma  e/o   nella   sostanza,
l'affitto di aziende o di rami di azienda, la locazione  da  soggetti
diversi da imprese, nonche' l'affitto di automezzi diversi da  quelli
precedentemente definiti. Le suddette spese non  potranno  riguardare
beni di proprieta' di soci, amministratori,  dipendenti  dell'impresa
proponente o loro prossimi congiunti nonche' locati da societa' nella
cui  compagine  siano  presenti  soci,   amministratori,   dipendenti
dell'impresa proponente o loro prossimi  congiunti  (2)  .  L'impresa
beneficiaria  ed  i  locatori  non  devono  avere   alcun   tipo   di
partecipazione reciproca a livello societario; 
      b.2) canoni di leasing relativi  agli  impianti,  macchinari  e
attrezzature di cui alla lettera b), nuovi di  fabbrica,  ammissibili
nelle misure massime previste dalla normativa fiscale  vigente.  Sono
escluse  le  fattispecie  che  configurino,  nella  forma  e/o  nella
sostanza, la locazione di aziende o di rami di  azienda,  nonche'  la
locazione da soggetti diversi  da  imprese.  Le  suddette  spese  non
potranno riguardare  beni  di  proprieta'  di  soci,  amministratori,
dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti  nonche'
locati  da  societa'  nella  cui  compagine  siano   presenti   soci,
amministratori, dipendenti dell'impresa proponente  o  loro  prossimi
congiunti (3) . L'impresa beneficiaria ed i locatori non devono avere
alcun tipo di partecipazione  reciproca  a  livello  societario.  Gli
interessi relativi ai predetti canoni  di  leasing  sono  ammissibili
nella misura massima di cui alla precedente lettera a).  In  caso  di
maxicanone   iniziale,   esso   non   e'   interamente    ammissibile
nell'esercizio  del  pagamento,  ma  deve   essere   considerato   di
competenza di tutta la durata del contratto di leasing e pertanto  e'
ammissibile nei limiti della quota di competenza dell'esercizio.  Non
sono in ogni caso ammissibili le  spese  per  il  riscatto  dei  beni
acquisiti in leasing; 
      b.3) ammortamento degli impianti, macchinari e attrezzature, di
cui alla precedente lettera b), acquistati nuovi di fabbrica da parte
dell'impresa proponente, ammissibile nelle  misure  massime  previste
dalla normativa fiscale vigente; 
    c) costi  salariali,  nei  limiti  massimi  stabiliti  dai  CCNL,
relativi al personale dipendente  assunto  dall'impresa,  concernenti
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato  o  indeterminato,
comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi, del TFR e  dei
premi  di  produttivita'.  Sono  esclusi  i   compensi   per   lavoro
straordinario, gli assegni familiari, gli  eventuali  emolumenti  per
arretrati e altri elementi mobili della retribuzione. 
  10.2. Sono ammesse le sole  spese,  al  netto  dell'IVA,  sostenute
dall'impresa beneficiaria a partire dal giorno dell'invio  telematico
della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al punto 5.7. 
  10.3. Ai fini della valutazione di  ammissibilita'  dei  costi,  le
spese di cui al punto 10.1,  lettere  b.1)  e  b.2),  debbono  essere
prospettate in  sede  di  domanda  tramite  preventivi  o  contratti,
redatti su carta intestata dell'impresa fornitrice debitamente datati
e sottoscritti; le spese di cui al punto 10.1, lettere a), b.3) e c),
debbono essere prospettate in sede di  domanda  tramite  informazioni
idonee a comprovarne l'entita'. 
 
11. Piano di impresa. 
 
  11.1. Il piano di impresa, da compilare  utilizzando  la  procedura
informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalita'  e  gli  schemi
ivi indicati, verte sui seguenti argomenti: anagrafica e profilo  del
soggetto proponente, descrizione dell'attivita' proposta, elementi di
innovazione, analisi del mercato, strategie di ingresso nel  mercato,
aspetti tecnici, aspetti economico-finanziari. 
  11.2.   Le   start-up   innovative    che    intendano    avvalersi
dell'elevazione  del  contributo  di  cui  al   punto   9.2,   devono
specificare, nell'apposita sezione del piano d'impresa, le  spese  in
ricerca e sviluppo e/o l'impiego di dipendenti e collaboratori  nelle
misure previste dal citato punto 9.2. 
 
12. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione. 
 
  12.1. Le domande di agevolazione, corredate  del  piano  d'impresa,
sono valutate secondo l'ordine cronologico di  invio  telematico;  la
delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni  di  cui
al precedente punto 6 e' adottata  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda completa, fatti salvi i termini  previsti
dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche   e
integrazioni, nei casi di richieste di cui all'art. 6 e nei  casi  di
comunicazioni dei  motivi  ostativi  di  cui  all'art.  10-bis  della
suddetta legge n. 241/1990. 
  12.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge
n. 241/1990, comprende la verifica della  sussistenza  dei  requisiti
per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 12.3, e  l'esame  di
merito, di cui al punto 12.4. 
  12.3. La verifica dei requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni
riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e  al  punto  8
relativamente alle caratteristiche  dei  soggetti  proponenti  e  dei
piani d'impresa. 
  12.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti
finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, e'
basato sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa; 
    b)  capacita'  dell'impresa   di   introdurre   nuove   soluzioni
organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come  previsto
nel piano di impresa; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento e relative  strategie
di marketing; 
    d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa. 
  L'allegato 1 alla presente circolare  riporta  l'articolazione  dei
suddetti criteri di valutazione in  parametri  e  indica  i  punteggi
assegnabili  ai  piani  d'impresa,  nonche'  le  soglie  minime   per
l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i  piani  d'impresa  non
soddisfino  i  requisiti  di  accesso  e/o  uno  o  piu'  criteri  di
valutazione, il Soggetto gestore  invia  tramite  PEC,  all'indirizzo
indicato dal soggetto proponente nella  domanda  di  ammissione  alle
agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ai sensi del citato art. 10-bis della legge n. 241/1990. 
  12.5. Le controdeduzioni alle  comunicazioni  dei  motivi  ostativi
all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. 
  12.6. Per i proponenti che non abbiano superato la soglia minima di
valutazione del solo criterio di cui al punto 12.4,  lettera  d),  il
Soggetto gestore ha la facolta' di  richiedere  una  revisione  delle
previsioni economico-finanziarie. Tale richiesta sara' comunicata  al
soggetto proponente tramite PEC,  all'indirizzo  da  questi  indicato
nella domanda di ammissione alle  agevolazioni.  La  revisione  delle
previsioni economico-finanziarie dovra' essere inviata via PEC  entro
il termine di 15 giorni dal ricevimento  della  richiesta.  L'assenza
ovvero  l'inadeguatezza  delle  revisioni  determina  l'invio   della
comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  di
cui al precedente punto 12.4. 
  12.7. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore  valuta  altresi'
la congruita' dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate  dal
soggetto richiedente  nel  piano  di  impresa,  provvedendo,  laddove
venissero riscontrate delle incongruita', a  ridurne  l'ammontare  e,
conseguentemente,   a   ricalcolare    l'importo    dell'agevolazione
concedibile. 
 
13. Erogazione delle agevolazioni. 
 
  13.1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in 4 quote annuali  a
titolo di rimborso dei costi effettivamente  sostenuti  nei  primi  4
anni a decorrere dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  nel
limite  massimo  complessivo  per   il   quadriennio   previsto   nel
provvedimento di concessione di cui al  punto  6,  fermi  restando  i
limiti annui previsti dai  punti  9.1  e  9.2.  L'importo  annuo  del
contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non puo'  comunque
eccedere il 33% del contributo massimo complessivamente  concesso  al
medesimo  soggetto,  cosi'  come  riportato  nel   provvedimento   di
concessione delle agevolazioni di cui al punto 6. 
  13.2.  Le  richieste  di  erogazione  devono   essere   presentate,
utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo  le
modalita' e gli schemi ivi indicati, entro il termine  perentorio  di
60 giorni dalla data di conclusione della relativa  annualita',  pena
la revoca delle agevolazioni concesse. 
  13.3. Tramite la medesima procedura informatica  di  cui  al  punto
5.7, deve altresi' essere trasmessa elettronicamente, utilizzando gli
schemi resi  disponibili  dal  Soggetto  gestore,  la  documentazione
attestante: 
    a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'; 
    b) l'effettiva operativita' dell'impresa beneficiaria in  termini
di valore della produzione e costi di funzionamento; 
    c)  le  spese  sostenute  (quali   ad   esempio:   contratto   di
finanziamento  e  relativo  estratto  conto  interessi   corrisposti,
contratto  di  locazione/leasing  e  relative  fatture   di   canone,
contratto di lavoro e buste paga del personale dipendente); 
    d) l'evidenza delle  quote  di  ammortamento  di  pertinenza  del
periodo,  tramite  la  presentazione  di  una  situazione   contabile
aggiornata; 
  nonche', tramite autocertificazione, la documentazione attestante: 
    e) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o
concorsuali a carico dell'impresa; 
    f) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni
e  degli   adempimenti   previsti   per   il   regolare   svolgimento
dell'attivita'; 
    g) la regolare tenuta delle scritture contabili. 
  13.4. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo
dovranno essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi
non  trasferibili,  vaglia  postali,   bonifici   bancari,   ricevute
bancarie. 
  13.5. Il Soggetto gestore, verificata la documentazione di  cui  al
punto 13.3, eroga le somme dovute  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione della richiesta di cui al punto 13.2;  laddove  venisse
riscontrata una carenza documentale,  il  Soggetto  gestore  richiede
tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto  beneficiario  nella
domanda di ammissione alle agevolazioni, le  integrazioni  necessarie
per procedere con  l'iter  di  erogazione.  Il  mancato  invio  delle
integrazioni richieste puo' determinare una minore erogazione e/o  la
revoca parziale o totale delle agevolazioni. 
  13.6. Il Soggetto gestore, prima  dell'erogazione  delle  quote  di
contributo,  effettua  controlli,  eventualmente  seguiti  anche   da
ispezioni  in  loco,   finalizzati   ad   accertare   che   l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni  sia  effettivamente  operativa.  Nel
caso in cui  tali  verifiche  abbiano  esito  negativo,  il  Soggetto
gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un  periodo
massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche,  l'impresa
beneficiaria risulti ancora non  operativa,  e'  disposta  la  revoca
totale delle agevolazioni. 
  13.7. La sospensione dell'erogazione delle agevolazioni e' altresi'
disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di  controlli
o ispezioni, rilevi un significativo scostamento dei tempi  effettivi
di realizzazione del progetto e/o dei  prodotti/servizi  offerti  e/o
dei risultati economici, rispetto a  quanto  previsto  nel  piano  di
impresa redatto dal soggetto beneficiario all'atto  di  presentazione
della domanda, tale da mettere a rischio la  fattibilita'  del  piano
stesso. In tal caso, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione
dell'erogazione per un periodo massimo di 12  mesi,  entro  il  quale
l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale  riallineamento
dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di
impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa
beneficiaria,  venga  rilevata  la  permanenza  di  un  significativo
scostamento nell'attuazione del piano  di  impresa,  e'  disposta  la
revoca parziale delle agevolazioni. 
  13.8. L'erogazione delle quote  annue  di  contributo  avverra'  al
netto della ritenuta d'acconto, operata e versata ai sensi  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. 
 
14. Cumulo delle agevolazioni. 
 
  14.1. Le agevolazioni di cui  alla  presente  lettera  B  non  sono
cumulabili con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de  minimis»,
al medesimo soggetto beneficiario, laddove riferiti agli stessi costi
ammissibili, fatta salva,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dalla
vigente normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la
garanzia della Riserva PON  Ricerca  e  Competitivita'  limitatamente
alle imprese  ubicate  nei  territori  delle  Regioni  dell'Obiettivo
Convergenza. 
 
15. Revoca delle agevolazioni. 
 
  15.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B sono  revocate
nei seguenti casi: 
    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti  4.1,
lettera c), e 4.5 prima di 4 anni dalla  data  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni; 
    b) nel caso di start-up innovative  ammesse  al  maggior  importo
dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto al punto 9.2, l'impresa
beneficiaria  perda   i   requisiti   previsti   dall'art.   25   del
Decreto-legge  n.  179/2012  per  la   qualificazione   di   start-up
innovativa; 
    c) ricorra una delle condizioni di cui  ai  punti  13.5,  13.6  e
13.7; 
    d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata
in tutto o in  parte,  o  concessa  in  locazione,  o  trasferita  in
territori non coperti dall'agevolazione di cui alla presente  lettera
B prima che siano trascorsi 4 anni dalla data  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni; 
    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure
concorsuali  prima  che  siano  trascorsi  4  anni  dalla  data   del
provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di
monitoraggio e controllo di cui al successivo punto 25; 
    h) negli ulteriori casi previsti nella presente circolare  e  nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
C - Sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese
  digitali e/o a contenuto tecnologico. 
 
16. Ambito di applicazione e oggetto dell'intervento. 
 
  16.1. Ai soggetti che presentano i requisiti di  cui  al  punto  4,
aventi sede legale e operativa ubicata nei  territori  delle  Regioni
dell'Obiettivo Convergenza, e' riconosciuta un'agevolazione, a fronte
della  realizzazione  dei  programmi  di  investimento   direttamente
connessi all'avvio dell'attivita' di impresa, a  condizione  che  gli
stessi: 
    a) operino nell'economia digitale, ovvero; 
    b) realizzino programmi di investimento a contenuto  tecnologico,
finalizzati a valorizzare  economicamente  i  risultati  del  sistema
della ricerca pubblica e privata. 
  16.2.  Relativamente  alla  lettera  a)  del   punto   16.1,   sono
ammissibili alle agevolazioni  di  cui  alla  presente  lettera  C  i
programmi di  investimento  finalizzati  a  sviluppare  e/o  produrre
servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie  digitali  come
elemento abilitante di nuovi processi e/o  modelli  di  business  con
conseguente miglioramento dell'efficienza  gestionale,  organizzativa
e/o produttiva. 
  16.3.  Relativamente  alla  lettera  b)  del   punto   16.1,   sono
ammissibili alle agevolazioni  di  cui  alla  presente  lettera  C  i
programmi di investimento che prevedano l'applicazione dei  risultati
di studi e ricerche  nei  processi  di  progettazione,  produzione  e
commercializzazione di prodotti e/o servizi. 
  16.4. Nel rispetto di quanto previsto al punto 23,  i  soggetti  di
cui al punto 8.1, che abbiano richiesto le agevolazioni di  cui  alla
lettera B e che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 16.1,
possono altresi' accedere alle  agevolazioni  di  cui  alla  presente
lettera C. 
  16.5. I programmi di investimento  di  cui  al  punto  16.1  devono
essere realizzati entro 18 mesi dall'accettazione  del  provvedimento
di concessione delle agevolazioni ed in ogni caso entro e  non  oltre
il 30 giugno  2015,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni  concesse.
Eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate entro  tale
termine e adeguatamente motivate; il Soggetto  gestore,  valutata  la
richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. 
 
17. Forma e intensita' dell'aiuto. 
 
  17.1. Ai soggetti di cui al punto 16.1, sono riconosciute, ai sensi
e nei limiti di  quanto  previsto  dal  Regolamento  de  minimis,  le
seguenti agevolazioni: 
    a)  contributo  in  conto  impianti  per  la  realizzazione   dei
programmi di investimento di cui al punto 16.1; 
    b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno  della  fase
di avvio dell'impresa. 
  17.2. Ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  3,  comma  2,  del
Regolamento de  minimis,  ciascun  soggetto  puo'  beneficiare  delle
agevolazioni  di  cui  al  punto  17.1,  tenuto  conto  di  eventuali
ulteriori agevolazioni gia' ottenute dal medesimo soggetto  a  titolo
di «de minimis» nell'esercizio finanziario  in  corso  alla  data  di
presentazione della  domanda  di  agevolazione  e  nei  due  esercizi
finanziari precedenti, fino al limite  massimo  di  euro  200.000,00,
ovvero di euro 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore  del
trasporto su strada. 
  17.3. Le agevolazioni di  cui  al  punto  17.1,  lettera  a),  sono
concesse nella misura del 65% delle spese ammissibili di cui al punto
18. Nel caso di societa' beneficiarie la cui compagine, alla data  di
presentazione della domanda di agevolazione, ovvero al momento  della
costituzione per le imprese di cui  al  punto  4.2,  sia  interamente
costituita da giovani di eta' non superiore ai trentacinque anni o da
donne, il contributo e' pari al 75% delle spese ammissibili. 
  17.4. I servizi di cui al punto  17.1,  lettera  b),  sono  erogati
direttamente dal  Soggetto  gestore  alle  imprese  beneficiarie.  Il
valore di tali servizi, posto a carico delle risorse di cui al  punto
3.1, lettera b), e' pari a un massimo di euro  5.000,00  per  singola
impresa beneficiaria. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni di
cui al punto 17.1 superi l'ammontare massimo  dell'aiuto  concedibile
ai sensi del Regolamento de minimis, il Soggetto gestore  provvede  a
ridurre conseguentemente l'importo dell'agevolazione di cui al  punto
17.1, lettera a). 
  17.5.  I  servizi  di  tutoring  tecnico-gestionale  sono   erogati
all'impresa  beneficiaria   nella   fase   di   realizzazione   degli
investimenti e di avvio dell'impresa, per la  durata  massima  di  18
mesi dal provvedimento di concessione. 
  17.6.  Tali  servizi  sono  erogati,   anche   mediante   modalita'
telematiche, attraverso l'abbinamento dell'impresa beneficiaria ad un
tutor. Essi sono finalizzati  all'accompagnamento  nelle  fasi  dello
start-up e nelle successive strategie  di  sviluppo  con  particolare
riferimento ai seguenti ambiti: 
    a) competenze di marketing; 
    b) supporto alla pianificazione finanziaria; 
    c) assistenza per l'accesso al mercato dei capitali; 
    d) supporto alla corretta fruizione delle agevolazioni; 
    e) organizzazione interna, comunicazione, risorse umane; 
    f)  attivita'   di   networking   indirizzate   a   far   nascere
collaborazioni  commerciali,  tecniche  e  organizzative,  formali  e
informali, anche in funzione dell'internazionalizzazione; 
    g)  supporto   ai   processi   di   innovazione   tecnologica   e
trasferimento tecnologico. 
  17.7. Il tutor accompagna il soggetto  beneficiario  garantendo  la
corretta  realizzazione  del  programma  di  tutoring  attraverso  un
monitoraggio costante, con la possibilita' di rivedere in itinere  il
programma, e mediante la valutazione degli esiti finali. 
  17.8. Il tutor provvede a: 
    a) realizzare un check-up iniziale, finalizzato ad  analizzare  i
fabbisogni, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di accettazione
del provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    b)  elaborare  un  programma   di   tutoring,   comprendente   la
pianificazione temporale e la definizione degli ambiti di servizio di
cui al precedente punto 17.6 che saranno erogati; 
    c) curare l'erogazione dei servizi di tutoring; 
    d) realizzare un check-up finale, entro 18  mesi  dalla  data  di
effettuazione  del  check-up  iniziale  di  cui  alla   lettera   a),
funzionale  ad  analizzare  la  struttura  aziendale,   le   relative
criticita', i punti di forza e di debolezza del programma di tutoring
erogato. 
 
18. Spese ammissibili. 
 
  18.1. Sono ammissibili le seguenti spese: 
    a)  impianti,  macchinari  e  attrezzature  tecnologici,   ovvero
tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del  programma  di
investimento; 
    b) componenti hardware  e  software  funzionali  al  progetto  di
investimento; 
    c) brevetti e licenze; 
    d) certificazioni, know-how  e  conoscenze  tecniche,  anche  non
brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa; 
    e)  progettazione,  sviluppo,  personalizzazione,   collaudo   di
soluzioni  architetturali  informatiche  e  di  impianti  tecnologici
produttivi,  consulenze  specialistiche  tecnologiche  funzionali  al
progetto di investimento, nonche' relativi  interventi  correttivi  e
adeguativi. 
  18.2. Le spese di cui alle lettere a) e b) del  punto  18.1  devono
riferirsi a beni  nuovi  di  fabbrica;  non  sono  ammesse  le  spese
relative  all'acquisto  di   automezzi   ad   eccezione   di   quelli
specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove  necessari  per
lo svolgimento delle attivita' di cui al piano di impresa. 
  18.3. Ai fini della valutazione di  ammissibilita'  dei  costi,  le
spese di cui alle lettere a), b), e) e le certificazioni di cui  alla
lettera d) del punto 18.1, debbono  essere  prospettate  in  sede  di
domanda tramite preventivi, redatti su carta intestata del  fornitore
debitamente datati e sottoscritti. Le spese di cui alle lettere c)  e
d) del punto  18.1,  con  esclusione  delle  certificazioni,  debbono
essere determinate in sede di domanda sulla base di  perizia  tecnica
giurata redatta da un tecnico abilitato avente competenze  specifiche
ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore a
cui si riferisce il brevetto, la licenza, il know-how e le conoscenze
tecniche anche non brevettate. La perizia  deve  contenere  tutte  le
informazioni necessarie per poter valutare la congruita' del  prezzo,
(ad esempio, il prezzo pagato per l'utilizzo di licenze similari,  il
valore attuale dei flussi di cassa  relativi  ai  benefici  economici
attesi in futuro e relativi alla specifica licenza/brevetto,  oppure,
per  quanto  riguarda  il  know-how  e  le  conoscenze  tecniche  non
registrate, il metodo delle royalty, ovvero il valore calcolato sulla
base di una ipotetica tassa di licenza che l'impresa  avrebbe  dovuto
pagare per utilizzare un brevetto o una licenza simile). 
  18.4. Non sono ammessi i costi per acquisti di  brevetti,  licenze,
know-how  e  conoscenze  non  brevettate  tra  societa'  qualora,   a
decorrere dai 24 mesi precedenti la data di  invio  telematico  della
richiesta di accesso alle agevolazioni, le imprese medesime si  siano
trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359  del  codice  civile  o
siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente,  per  almeno
il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva
anche se determinata in via indiretta. 
  18.5.  Relativamente  alle  spese  concernenti  l'acquisizione   di
certificazioni,   sono   agevolabili   i    soli    costi    relativi
all'acquisizione della prima  certificazione,  con  esclusione  degli
interventi successivi di  verifica  periodica  e  di  adeguamento  ad
intervenute disposizioni in materia di certificazione. 
  18.6. Sono agevolabili i costi  per  le  consulenze  specialistiche
tecnologiche,  nel  limite  massimo  del  20%   degli   altri   costi
ammissibili,  solo  se  direttamente  funzionali   al   progetto   di
investimento e  non  relative  all'ordinaria  gestione  dell'impresa,
prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o  periodico.  I
costi sono agevolabili se supportati da documentazione contenente  il
numero di giornate/uomo stimate necessarie per  l'espletamento  della
consulenza,  il  costo   giornaliero   per   ciascun   consulente   e
l'articolazione  dettagliata  per  ciascuna  fase  delle   attivita',
nonche' il curriculum vitae del  professionista  redatto  secondo  il
modello europeo o profilo dettagliato con elenco lavori  dell'impresa
fornitrice. 
  18.7. Sono escluse  le  forniture  acquisite  con  la  formula  del
"chiavi in mano".  Non  possono  altresi'  essere  agevolati  beni  e
servizi forniti  da  soci,  amministratori,  dipendenti  dell'impresa
proponente o loro prossimi congiunti (4) nonche'  da  societa'  nella
cui  compagine  siano  presenti  soci,   amministratori,   dipendenti
dell'impresa  proponente  o  loro   prossimi   congiunti.   L'impresa
beneficiaria  ed  i  fornitori  non  devono  avere  alcun   tipo   di
partecipazione reciproca a livello societario. 
  18.8. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di  eventuali
oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dal  giorno
successivo all'invio  della  domanda  di  cui  al  punto  5.7.  L'IVA
realmente e definitivamente sostenuta dal  soggetto  beneficiario  e'
una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile. 
 
19. Piano di impresa. 
 
  19.1. Il piano di impresa, da compilare  utilizzando  la  procedura
informatica di cui al punto 5.7 secondo le modalita' e gli schemi ivi
indicati, verte sui seguenti  argomenti:  anagrafica  e  profilo  del
soggetto proponente, descrizione dell'attivita' proposta, elementi di
innovazione, analisi del mercato, strategie di ingresso nel  mercato,
aspetti tecnici, aspetti economico-finanziari. 
  19.2. I soggetti di cui al  punto  16.1  che  intendono  richiedere
anche le agevolazioni di  cui  alla  lettera  B  presentano  un'unica
domanda di agevolazione. 
 
20. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione. 
 
  20.1. Le domande di agevolazione, corredate  del  piano  d'impresa,
saranno valutate secondo l'ordine cronologico di invio  telematico  e
in aderenza ai «Criteri di selezione delle operazioni» del  Programma
Operativo  Nazionale  «Ricerca  e  Competitivita'»  FESR   2007-2013,
approvati dal Comitato di  sorveglianza  in  relazione  all'Obiettivo
operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la
diffusione della societa' dell'informazione - Azioni integrate per la
societa' dell'informazione». La  delibera  di  ammissione  o  di  non
ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 e' adottata
entro 60 giorni dalla data di presentazione della  domanda  completa,
fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni, nei casi  di  richieste  di  cui
all'art. 6 e nei casi di comunicazioni dei  motivi  ostativi  di  cui
all'art. 10-bis della suddetta legge n. 241/1990. 
  20.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge
n. 241/1990, comprende la verifica della  sussistenza  dei  requisiti
per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 20.3, e  l'esame  di
merito, di cui al punto 20.4. 
  20.3. La verifica dei requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni
riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al  punto  16
relativamente alle caratteristiche  dei  soggetti  proponenti  e  dei
piani d'impresa. 
  20.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti
finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, e'
basato sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
al progetto imprenditoriale; 
    b) carattere fortemente  innovativo  dell'idea  di  business,  in
riferimento alla introduzione di  un  nuovo  prodotto  e/o  servizio,
ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
    d)  fattibilita'  tecnologica  ed  operativa  del  programma   di
investimento; 
    e) sostenibilita' economica e finanziaria. 
  L'allegato 2 alla presente circolare  riporta  l'articolazione  dei
suddetti criteri di valutazione in  parametri  e  indica  i  punteggi
assegnabili  ai  piani  d'impresa,  nonche'  le  soglie  minime   per
l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i  piani  d'impresa  non
soddisfino  i  requisiti  di  accesso  e/o  uno  o  piu'  criteri  di
valutazione, il Soggetto gestore  invia  tramite  PEC,  all'indirizzo
indicato dal soggetto proponente nella  domanda  di  ammissione  alle
agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ai sensi del citato art. 10-bis della legge n. 241/1990. 
  20.5. Le controdeduzioni alle  comunicazioni  dei  motivi  ostativi
all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. 
  20.6. Nel caso in cui il  soggetto  proponente  richieda  anche  le
agevolazioni di cui alla lettera B, la valutazione  sara'  effettuata
dal Soggetto gestore sulla base dei criteri di cui al punto 20.4. 
 
21. Erogazione delle agevolazioni. 
 
  21.1. L'erogazione del contributo avviene su richiesta dell'impresa
beneficiaria,  a  titolo  di  rimborso  delle  spese   effettivamente
sostenute e quietanzate, in non piu'  di  due  stati  di  avanzamento
lavori (di seguito SAL): 
    a) un primo SAL, di importo non inferiore al 40% e non  superiore
all'80% delle spese complessivamente ammesse; 
    b) un SAL a  saldo  pari  all'importo  residuo  dell'investimento
complessivamente  ammesso,  ovvero  un'unica  soluzione   pari   alla
totalita' dell'investimento ammesso. 
  21.2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria  di
richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione  a  titolo
di anticipazione, svincolata  dall'avanzamento  del  programma  degli
investimenti,  di  importo  non  superiore  al  40%  del   contributo
complessivamente   concesso,   previa   presentazione    di    idonea
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a  favore  del  Soggetto
gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed  escutibile
a prima richiesta, redatta  utilizzando  lo  schema  che  sara'  reso
disponibile dal Soggetto gestore nel sito di  cui  al  punto  5.7,  e
rilasciata da istituti di credito o  da  compagnie  assicurative  nel
rispetto della circolare del Ministero dello  sviluppo  economico  21
dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 23 gennaio 2013. 
  21.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate,  secondo
lo schema che sara' reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di
cui al punto 5.7 nel rispetto dei seguenti termini: 
    a) nel caso dell'anticipazione, dalla data  di  accettazione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non  oltre
3 mesi dalla data suddetta; 
    b) nel caso  del  primo  SAL,  dalla  data  di  accettazione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non  oltre
9 mesi dalla data suddetta; 
    c) nel caso del SAL a saldo, ovvero di un'unica soluzione,  dalla
data  di  accettazione  del  provvedimento   di   concessione   delle
agevolazioni e comunque non oltre 18 mesi dalla data suddetta,  e  in
ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2015 pena  la  revoca  delle
agevolazioni concesse. 
  21.4. Nel caso dell'anticipazione delle agevolazioni, la  richiesta
di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto  21.2,  dovra'
essere  corredata   dalla   documentazione   attestante   l'effettiva
esistenza   dell'impresa,   nonche',   mediante   autocertificazione,
l'inesistenza  di  procedure  esecutive,  procedimenti  cautelari   o
concorsuali a carico dell'impresa. 
  Il  Soggetto  gestore   potra',   inoltre,   richiedere   ulteriore
documentazione prevista dalla normativa nazionale  e  comunitaria  di
riferimento. 
  21.5. Nel caso del primo SAL  costituisce  parte  integrante  della
richiesta di erogazione  di  cui  al  punto  21.3  la  documentazione
attestante: 
    a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'; 
    b) l'avanzamento contabile del programma di investimento; 
    c)  l'evidenza  dei   pagamenti   delle   spese   relative   agli
investimenti  oggetto  della  richiesta  di  erogazione  e   relative
dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; 
  nonche', tramite autocertificazione, la documentazione attestante: 
    d) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o
concorsuali a carico dell'impresa; 
    e) la regolare tenuta delle scritture contabili. 
  Nel caso di SAL a saldo, insieme alla documentazione sopra elencata
deve essere presentata, tramite autocertificazione, la documentazione
attestante  il  possesso  di   licenze,   permessi,   autorizzazioni,
abilitazioni e  l'espletamento  degli  adempimenti  previsti  per  il
regolare svolgimento dell'attivita'. 
  Il  Soggetto  gestore   potra',   inoltre,   richiedere   ulteriore
documentazione prevista dalla normativa nazionale  e  comunitaria  di
riferimento. 
  21.6.  L'erogazione  dell'anticipazione  e  del  primo  SAL   delle
agevolazioni  e'   subordinata   all'esito   della   verifica   della
documentazione, di cui rispettivamente ai punti 21.4 e 21.5. In  caso
di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute  entro  i
seguenti termini: 
    a) nel  caso  dell'anticipazione  delle  agevolazioni,  entro  30
giorni dalla data di  presentazione  della  richiesta  di  erogazione
completa; 
    b) nel caso  del  primo  SAL,  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione della richiesta di erogazione completa. 
  21.7. L'anticipazione e' recuperata dal Soggetto gestore  in  quote
proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli SAL;  la
fideiussione di cui al punto  21.2  e'  svincolata  a  seguito  della
rendicontazione  da  parte   dell'impresa   beneficiaria   di   spese
ammissibili   idonee   a   maturare   un   contributo   almeno   pari
all'anticipazione erogata. 
  21.8. L'erogazione del SAL a saldo, ovvero in  un'unica  soluzione,
e' subordinata all'esito delle verifiche della documentazione di  cui
al punto 21.5 e del sopralluogo di cui al punto 22. In caso di  esito
positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute  entro  60  giorni
dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. 
  21.9. Nel caso in cui le verifiche di cui  ai  punti  21.6  e  21.8
diano esito negativo,  il  Soggetto  gestore  richiede  le  opportune
integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni  richieste,  ovvero
l'invio di documentazione non  idonea  a  sanare  i  motivi  ostativi
all'erogazione, determina  una  minore  erogazione  e/o  l'avvio  del
provvedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni. 
  21.10.  I  pagamenti  delle  spese  oggetto  della   richiesta   di
contributo devono essere effettuati esclusivamente  mediante  assegni
nominativi  non  trasferibili,  vaglia  postali,  bonifici   bancari,
ricevute bancarie. 
 
22. Sopralluogo di verifica e controlli periodici. 
 
  22.1. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di  societa'  controllate,
al fine di procedere  all'erogazione  del  SAL  a  saldo,  ovvero  in
un'unica soluzione, verifica la  realizzazione  del  programma  degli
investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi  presso  la  sede
legale e/o operativa dell'impresa finanziata e,  laddove  necessario,
presso i locali in cui e' conservata la  documentazione  contabile  e
fiscale. 
  22.2. In sede di sopralluogo sono verificati: 
    a)  la  permanenza  delle  condizioni  soggettive  ed   oggettive
previste per la fruizione delle agevolazioni; 
    b) la regolarita' dei libri contabili e fiscali; 
    c) la conformita' agli originali della  documentazione  di  spesa
presentata; 
    d)  l'esistenza,  la  consistenza  e  la   corrispondenza   degli
investimenti realizzati con quelli programmati; 
    e)  l'installazione  e  il  funzionamento  del  complesso   degli
impianti, consistente nella verifica degli allacciamenti, della  loro
idonea  collocazione   ai   fini   dell'entrata   in   produzione   e
dell'eventuale collaudo. 
  22.3. A distanza di 6, 21 e 36 mesi dall'ultimazione del  programma
di  investimenti,  convenzionalmente  coincidente  con  la  data   di
erogazione del SAL a saldo, il Soggetto Gestore effettua un controllo
sulle imprese beneficiarie per verificarne l'operativita' in  termini
di valore della produzione e costi di funzionamento. Al fine di  tale
controllo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono  al
Soggetto gestore le informazioni necessarie, secondo lo  schema  reso
disponibile in un'apposita sezione del sito di cui al punto 5.7. 
 
23. Cumulo delle agevolazioni. 
 
  23.1. Le agevolazioni di cui  alla  presente  lettera  C  non  sono
cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse  quelle  di  cui  alla
lettera B della presente circolare se relative alle spese di  cui  al
punto 10.1, lettere a) e b.3),  concesse  al  soggetto  beneficiario,
laddove riferite alle stesse  spese  ammissibili,  fatta  salva,  nel
rispetto dei limiti imposti dalla vigente  normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva  PON  Ricerca  e
Competitivita'. 
 
24. Revoca delle agevolazioni. 
 
  24.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera C sono  revocate
nei seguenti casi: 
    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti  4.1,
lettera c), e 4.5 e al punto 17.3, prima che siano trascorsi  3  anni
dalla data di ultimazione del programma di investimento; 
    b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i  tempi  previsti
per la realizzazione del programma di investimenti di  cui  al  punto
16.5,  salvo  eventi  straordinari  non  riconducibili  alla  normale
assunzione  del  rischio  imprenditoriale  e  le  eventuali  proroghe
autorizzate dal Soggetto gestore; 
    c) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini
ad usi diversi da quelli  previsti  nel  programma  di  investimenti,
senza l'autorizzazione  del  Soggetto  gestore,  beni  mobili  e/o  i
diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi
3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; 
    d) l'attivita' di impresa agevolata non sia avviata entro 6  mesi
dalla data di ultimazione del  programma  di  investimento,  venga  a
cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o
trasferita in territori non coperti  dall'agevolazione  di  cui  alla
presente lettera C prima che siano trascorsi 3  anni  dalla  data  di
ultimazione del programma di investimento.  Ai  fini  della  presente
circolare, l'attivita' di impresa si intende non avviata nel caso  in
cui sia rilevata una sostanziale assenza di valore della produzione e
costi di funzionamento; 
    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure
concorsuali  prima  che  siano  trascorsi  3  anni  dalla   data   di
ultimazione del programma di investimento; 
    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di
monitoraggio e controllo di cui al punto 25; 
    h) negli ulteriori casi previsti nella presente circolare  e  nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
D - Monitoraggio e controllo degli interventi. 
 
25. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione. 
 
  25.1. In ogni fase  del  procedimento  il  Soggetto  gestore  e  il
Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione,
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la  fruizione  e  il   mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  25.2. Il Ministero  presenta  alla  Commissione  europea  relazioni
annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del  presente
Decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i
relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per
ciascun beneficiario e le relative intensita'. 
  25.3. l Soggetti beneficiari devono: 
    a) consentire e  favorire  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione  e  monitoraggio
disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,
dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine di verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  e  le
condizioni di mantenimento delle agevolazioni.  In  particolare,  con
riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente circolare,
lo svolgimento delle attivita' di controllo, ispezione e monitoraggio
devono essere  consentite  in  relazione  a  quanto  stabilito  dagli
articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli
articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006; 
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza  a
quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.  1083/2006,  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
    c) con riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente
circolare, evidenziare, attraverso idonea  pubblicizzazione,  con  le
modalita' allo scopo  individuate  dal  Ministero,  come  specificato
nelle «linee guida per le azioni di informazione e pubblicita' a cura
dei   beneficiari   dei   finanziamenti»   disponibili    nel    sito
http://www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il
programma agevolato e' stato realizzato con il  concorso  di  risorse
del FESR ed informare il pubblico circa la sovvenzione  ottenuta,  in
applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE)  n.  1083/2006  e  del
Regolamento (CE) n. 1828/2006; 
    d) con riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente
circolare, garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60,
lettera d), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che sia  mantenuto  un
sistema  di  contabilita'  separata  o  una  codificazione  contabile
adeguata per tutte  le  transazioni  relative  all'operazione,  ferme
restando le norme contabili nazionali; 
    e) evidenziare l'attuazione  del  programma  nella  relazione  di
bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi
a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni. 
  25.4.  Allo  scopo  di  vigilare  sul   corretto   utilizzo   delle
agevolazioni di cui al  Decreto,  il  Ministero  puo'  avvalersi  del
«Nucleo speciale spesa  pubblica  e  repressioni  frodi  comunitarie»
della Guardia di Finanza, secondo quanto  previsto  all'art.  25  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  25.5. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti  dal
Decreto sono trasmessi  al  "sistema  permanente  di  monitoraggio  e
valutazione", istituito dall'art. 32 del Decreto-legge n. 179/2012 al
fine di monitorare lo  stato  di  attuazione  delle  misure  volte  a
favorire la nascita e lo sviluppo  delle  start-up  innovative  e  di
valutarne l'impatto sulla crescita. 
 
26. Informazioni e punti di contatto. 
 
  26.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite: 
    portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it; 
    portale di Invitalia: www.invitalia.it; 
    mail: smartstart@invitalia.it. 
 
27. Elenco allegati. 
 
  Allegato 1 - Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (Aiuti
di cui alla lettera B). 
  Allegato 2 - Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (Aiuti
di cui alla lettera C). 
 
    Roma, 20 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 
 
 

(1) Per investitori istituzionali si  intendono  i  soggetti  la  cui
    attivita' di investimento in strumenti finanziari e'  subordinata
    a  previa  autorizzazione  o  comunque  sottoposta  ad   apposita
    regolamentazione. Rientrano  in  tale  categoria  le  banche,  le
    societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  le  societa'   di
    investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi  pensione,  le
    imprese di assicurazione, le societa' finanziarie  capogruppo  di
    gruppi  bancari,   i   soggetti   iscritti   nell'albo   previsto
    dall'articolo  106  del  Testo  Unico  Bancario,  le   fondazioni
    bancarie e i fondi di sviluppo regionale. 

(2) Per  prossimi  congiunti  si  intendono  gli   ascendenti   e   i
    discendenti   entro    il    secondo    grado    (genitori-figli,
    nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli,  le  sorelle,  gli  affini
    nello stesso grado (suoceri  e  cognati),  gli  zii  e  i  nipoti
    (articoli 74-78 del codice civile). 

(3) Cfr. nota 2. 

(4) Per  prossimi  congiunti  si  intendono  gli   ascendenti   e   i
    discendenti   entro    il    secondo    grado    (genitori-figli,
    nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli,  le  sorelle,  gli  affini
    nello stesso grado (suoceri  e  cognati),  gli  zii  e  i  nipoti
    (articoli 74-78 del codice civile).