IL MINISTRO 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2013/4/UE  della  Commissione  del  14  febbraio
2013, che  ha  iscritto  il  cloruro  di  didecildimetilammonio  come
principio  attivo  nell'allegato  I  della  direttiva   98/8/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato  che   la   data   di   iscrizione   del   cloruro   di
didecildimetilammonio , per il tipo di prodotto 8,  "Preservanti  del
legno", e' il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a  decorrere  da  tale
data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come
unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio  ,  per  il
tipo di prodotto 8, e' subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/4/UE,  e'
possibile che prodotti contenenti il cloruro di didecildimetilammonio
come unico principio attivo  siano  stati  autorizzati  come  presidi
medico  chirurgici,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze
poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per  uso
domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi  ad  uso
domestico e civile, oppure  che  siano  circolati  come  prodotti  di
libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/4/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio
e' il 31 gennaio 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del legno  contenenti  il
cloruro di  didecildimetilammonio  gia'  presenti  sul  mercato  come
prodotti   di   libera   vendita   o    registrati    come    presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio  rientranti
nella categoria dei preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei"Preservanti del legno" e che contengono
come unica sostanza attiva il cloruro  di  didecildimetilammonio  non
possono essere immessi sul mercato dopo il 31  gennaio  2017  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi    medico-chirurgici     contenenti     il     cloruro     di
didecildimetilammonio impiegati come preservanti del legno; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea"   e   in
particolare l'articolo 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/4/UE della Commissione  del
14 febbraio 2013, il cloruro di didecildimetilammonio e'  qualificato
sostanza biocida a seguito  della  sua  iscrizione  nell'«Elenco  dei
principi attivi con indicazione dei  requisiti  stabiliti  a  livello
comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui  all'allegato
I della direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2013/4/UE ha iscritto  la  sostanza  cloruro  di
didecildimetilammonio nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2015,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 8  preservanti  del  legno,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti il principio attivo cloruro di didecildimetilammonio  come
unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.