IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, relativi al fascicoli processuali N. 2563/2012 R.N.R., N. 5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C. a carico del signor Vincenzo Edoardo Viti, Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Vincenzo Edoardo Viti, Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 117 e 314 c.p., 81 cpv. e 483, 61 numeri 2) e 9) del codice penale; Vista la successiva nota dell' Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, Prot. 0019869 del 26 aprile 2013, con la quale viene comunicato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 24 aprile 2013, il Presidente della Regione Basilicata ha revocato il decreto di nomina a componente della Giunta regionale nei confronti della sig. Vincenzo Edoardo Viti; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di "presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...'; quando e' disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e il Ministro dell'Interno Decreta: A decorrere dal 23 aprile 2013 e' accertata la sospensione del sig. Vincenzo Edoardo Viti dalla carica di Consigliere regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 21 maggio 2013 Il Presidente: Letta