IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato
del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate  approvate  ai  sensi
del reg. (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale  n.  221
del  20  settembre  2008,  relativo  alla  "Sospensione   cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290"; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Visto il decreto dirigenziale 25  gennaio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  il  30  gennaio  2013,
relativo    alla    "Proroga    della     sospensione     cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290, fino al 30 giugno 2013"; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevedeva  l'acquisizione  del
parere tecnico dell'EFSA riguardo al rischio di esposizione delle api
nei  confronti  delle  sostanze  attive  neonicotinoidi  e  fipronil,
tramite la  valutazione  di  studi  condotti  specificatamente  sulle
suddette sostanze attive; 
  Considerato  che  l'EFSA  ha  concluso  il  16  gennaio   2013   le
valutazioni che identificavano un rischio di  esposizione  delle  api
alle tre sostanze attive  neonicotinoidi  thiamethoxam,  imidacloprid
clothianidin e la Commissione  europea,  sulla  base  delle  suddette
valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013,
il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  485/2013  per  modificare  le
condizioni  di  approvazione  delle  sopra  citate  sostanze   attive
neonicotinoidi e per vietare l'uso e la vendita di  sementi  conciate
con prodotti fitosanitari che le contengono; 
  Considerato  che  la  Commissione  europea  dovra'   adottare   dei
provvedimenti anche sulla sostanza attiva fipronil visto  che  l'EFSA
ha concluso il 27 maggio 2013 la valutazione del  rischio  delle  api
esposte alla sostanza in questione; 
  Considerato   che   la   Commissione   consultiva   dei    prodotti
fitosanitari, nel  corso  della  riunione  del  12  giugno  2013,  ha
ravvisato  la  necessita'  di  prorogare  in  via  precauzionale   la
sospensione di cui al decreto 25 gennaio 2013 per la sostanza  attiva
fipronil, in attesa  di  conoscere  le  decisioni  della  Commissione
europea; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  di  dover
procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di  cui
al decreto dirigenziale del 25 gennaio 2013 per ulteriori 6 mesi,  al
fine di conformare i provvedimenti nazionali alle suddette  decisioni
comunitarie; 
 
                              Decreta: 
 
  Il termine fissato all'art.  1  del  decreto  dirigenziale  del  25
gennaio 2013 e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
  Il presente decreto sara' notificato alle  Imprese  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrera'  in
vigore  il  medesimo  giorno  della  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello